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11.2011.180 • TRAC TI 11.2011.180 Generato dall'IA

Spousal Separation and Custody Appeal Dismissed for Lack of Due Diligence in Receiving Notification

Numero d'incarto 11.2011.180
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that authorized marital separation, awarded custody of their child to the other spouse, regulated visitation, and ordered child support and payment of procedural costs, arguing that the entire proceeding was conducted in his absence because he was away from his domicile since May 2011 and could not collect registered mail notifications. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while notifications were sent via registered mail to the appellant's Italian address, they were returned as undeliverable due to non-collection; however, the law presumes notification is complete after seven days of unsuccessful delivery attempts, and since the appellant had been previously warned by the other spouse's counsel about imminent legal action, he should have reasonably expected judicial notifications and taken steps to ensure receipt, rendering his appeal procedurally flawed and without merit.

Regesto Legislator

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Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Spousal Separation and Custody Appeal Dismissed for Lack of Due Diligence in Receiving Notification: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while notifications were sent via registered mail to the appellant's Italian address, they were returned as undeliverable due to non-collection; however, the law presumes notification is complete after seven days of unsuccessful delivery attempts, and since the appellant had been previously warned by the other spouse's counsel about imminent legal action, he should have reasonably expected judicial notifications and taken steps to ensure receipt, rendering his appeal procedurally flawed and without merit.

Parole chiave

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notificazione della decisione separazione dei coniugi mantenimento del figlio coniuge diritto processuale decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

The procedural costs for the appeal judgment are assigned based on the outcome of the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This provision is cited to establish the legal remedies available against the current decision.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This provision is cited in relation to the threshold for admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.180 · Lugano 10 aprile 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.2910 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 luglio 2011 da

AO 1 , (patrocinata dall' PA 1) contro

AP 1,

giudicando sull'appello del 23 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 7 novembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1983) si sono sposati a __________ il 6 luglio 2007. Dal matrimonio è nata A__________, il 17 ottobre 2007. Nell'aprile del 2009 i coniugi si sono trasferiti da __________ a __________, dove il marito lavora come assicuratore per la __________. Nell'autunno 2010 la moglie si è stabilita con la figlia a __________, mentre il marito ha preso residenza a __________ (__________).

B. Con decisione del 7 novembre 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato A__________ alla

madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha condannato AP 1 a versare dal 22 luglio 2011 un contributo di mantenimento di fr. 1683.– mensili per A__________,

assegni familiari compresi, e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico del medesimo, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 3647.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con il seguente appello del 23 novembre 2011:

Poiché il sottoscritto non ha avuto modo di ritirare gli avvisi al proprio indirizzo ed estraneo alla cosa non essendo presente al proprio domicilio dal mese di maggio 2011 sino a oggi.

Confidandomi alla vs. comprensione mi riservo e nell'immediatezza ricerco un legale in territorio elvetico, per meglio appellarmi.

In fede

(*segue la firma*)

Non sono state chieste osservazioni a AO 1.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate, dal 1° gennaio 2011, con la procedura som­maria dell'art. 271 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Se l'appello verte esclusivamente su questioni patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata dev'essere di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discus­sione. La decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 17 novembre 2011. Introdotto il 23 novembre 2011, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. L'appellante non formula richieste di giudizio esplicite. Si duole che l'intero procedimento a tutela dell'unione coniugale sia stato condotto in sua assenza, sostenendo di non avere “avuto modo di ritirare gli avvisi al proprio indirizzo ed estraneo alla cosa non essendo presente al proprio domicilio dal mese di maggio 2011 sino a oggi”. Ora, dagli atti risulta che il Pretore aggiunto ha spedito all'indirizzo italiano di AP 1, mediante invio raccomandato con ricevuta di ritorno, i seguenti atti, tutti rinviati al mittente dalla posta italiana “per compiuta giacenza”:

– il 25 luglio 2011, l'istanza di AO 1 a protezione dell'unione coniugale, del 21 luglio 2011, con una “decisione e

ordinanza” del 25 luglio 2011 mediante la quale il Pretore aggiunto respingeva una richiesta supercautelare della moglie, fissava al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte con i documenti giustificativi e citava le parti il 30 agosto 2001 alle ore 10.45 per la discussione;

– il 30 agosto 2011, il verbale d'udienza con una decisione “nelle more istruttorie” del giorno stesso;

– il 15 settembre 2011, la citazione alla discussione finale indetta il 20 ottobre 2011 alle ore 14.00.

Infine, il

7 novembre 2011, il Pretore aggiunto ha intimato la decisione impugnata, che AP

1 ha ritirato, questa volta, il 17 novembre 2011.

3. Che le notificazioni del Pretore aggiunto potessero avvenire per invio postale raccomandato non è posto in dubbio, a ragione, nemmeno dall'appellante (RtiD II-2010 pag.

749 n. 80c). E in caso di invio postale raccomandato non ritirato la notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno del tentativo di consegna

infruttuoso (RtiD II-2010 pag. 750 consid. 4 in fine con richiamo). Se prevede di assentarsi, l'interessato deve adottare i provvedimenti opportuni, ad esempio

comunicando alla posta il suo recapito temporaneo o incaricando un rappresentante di ritirare gli invii. In concreto l'appellante afferma di essere rimasto assente da __________ dal maggio al novembre del 2011, ma non pretende di non avere ricevuto gli avvisi di ritiro né di avere preso la benché minima disposizione perché a quegli avvisi potesse dar seguito. Privo di consistenza, l'appello si rivela destinato all'insuccesso già per questo motivo.

4. È vero che la finzione dell'avvenuta notifica alla scadenza infruttuoso del

termine per ritirare il plico vale solo qualora il destinatario debba aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC). Non si può certo dire tuttavia che nel maggio del 2011 l'appellante non potesse attendersi una citazione in giudizio. Il 20 aprile 2011 l'PA 1 gli aveva scritto che la moglie, da lei patrocinata, intendeva divorziare e promuovere

causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano. Invitato a mettersi in relazione con lei per esaminare la possibilità di un'istanza di divorzio comune, AP 1 non aveva reagito. Che nelle descritte circostanze egli dovesse aspettarsi una notificazione giudiziaria a breve termine è evidente. Le notificazioni del

25 luglio 2001, 30 agosto 2011 e 15 settembre 2011 (sopra, consid. 3) sono quindi regolarmente avvenute. Destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece il problema delle spese ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.