Appeal Dismissal Due to Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant seeking to substitute a previously issued certificate of executorship, which named one attorney individually and two others jointly, withdrew the appeal after the underlying matter became concluded. The appellate court declared the appeal moot and removed the case from the rolls, reasoning that because the withdrawal was initiated by the appellant, no costs should be imposed on the other parties; however, the court assessed a reduced judicial fee given that the substance of the appeal was not adjudicated, and while compensating legal fees due to one opposing party's prior consent to compensation, it ordered the appellant to bear the court costs of 200 francs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Dismissal Due to Withdrawal and Cost Allocation: The appellate court declared the appeal moot and removed the case from the rolls, reasoning that because the withdrawal was initiated by the appellant, no costs should be imposed on the other parties; however, the court assessed a reduced judicial fee given that the substance of the appeal was not adjudicated, and while compensating legal fees due to one opposing party's prior consent to compensation, it ordered the appellant to bear the court costs of 200 francs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to determine that the court should rule on judicial costs based on equity because the procedure became moot due to the appellant's initiative.
Cited to justify the reduction of the court fee because the appeal was not judged on its merits.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.174 · Lugano, 11 luglio 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.3803 (rettifica di certificato di esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 settembre 2011 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) per ottenere un certificato di esecutore testamentario
a nome del solo avv. dott. CO 1 , esclusi gli avvocati e CO 3,
nella successione fu ing. (1931-2011),
già in, di cui risultano eredi, oltre all'istante,
dott. TERZ 1
(patrocinato dalla stessa avv. PA 1)
dott. TERZ 2,
(patrocinato dall'avv. PA 2,) e la
TERZ 3
(rappresentata da RA 1, ,
e RA 2,);
visto l'appello del 14 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione del 28 ottobre 2011 con cui il Pretore ha rifiutato di sostituire
un certificato di esecutore testamentario da lui emesso il 22 luglio 2011 a nome dell'avv. dott. AO 1 singolarmente e degli avvocati AO 2 e AO 3 congiuntamente;
preso atto che con lettera del 5 luglio 2012 AP 1 chiede a questa Camera di dichiarare l'appello senza oggetto e di stralciare la causa dai ruoli, “le pratiche essendo concluse”;
ritenuto che nelle condizioni descritte rimane da statuire “secondo equità” sulle spese giudiziarie dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
considerato che nella fattispecie la procedura risulta essere diventata caduca non per circostanze fortuite, ma per iniziativa della stessa appellante, motivo per cui non si giustifica di porre oneri processuali a carico delle altre parti in causa;
stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la Camera non avendo dovuto statuire sull'appello (art. 21 LTG);
rilevato che l'avv. AO 3, il quale ha ricevuto copia della lettera inviata
dall'appellante a questa Camera il 5 luglio 2012, ha dichiarato all'appellante medesima di consentire alla compensazione delle ripetibili per le
osservazioni da lui formulate il 5 dicembre 2011 unitamente agli avvocati AO 2 e AO 1 in cui proponeva di respingere l'impugnazione;
accertato che nessun altro partecipante al procedimento postula la rifusione di ripetibili;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – ; – ; – ; –.,; –,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.