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11.2011.168 • TRAC TI 11.2011.168 Generato dall'IA

Guardianship Appeal Withdrawal and Fee Waiver

Numero d'incarto 11.2011.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following an administrative decision to place an individual under guardianship due to alleged mental infirmity, the subject timely appealed the decision to the appellate court seeking to avoid the appointment of a guardian; however, the appeal was withdrawn by the individual, who subsequently communicated acceptance of a relative's appointment as guardian, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the rolls due to desistment, and, exceptionally, waive all fees and costs given the appellant's lack of legal counsel and the procedural context.

Regesto Legislator

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Art. 369 CC, Art. 370 CC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Guardianship Appeal Withdrawal and Fee Waiver: se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Parole chiave

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tutela termine processuale perentorio tassa amministrativa indennità di patrocinio ritiro della domanda tutore Interdizione: stralcio della causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 cpv. 4 LPAmm

Cited as the basis for subsidiarily applying the administrative procedure rules regarding costs/consequences of withdrawal in this matter.

art. 116 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal, though not directly cited in the operative orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the types of decisions subject to appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) as the framework for appeals in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the conditions for admissibility of an appeal in civil matters when the litigation value is low.

art. 76 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the standing to appeal.

art. 113 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the final section (Rimedi giuridici) regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.168 · Lugano 23 aprile 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nella causa n. 490.2001 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del

9 settembre 2011 dalla

Commissione tutoria regionale 12, Minusio nei confronti di

RI 1 ;

premesso

che il 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale 12 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare

l'interdizione di RI 1 (1963) sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente);

ricordato che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, dopo avere invitato il 20 settembre 2011 la Clinica __________ di __________ a esaminare RI 1 e sentito personalmente quest'

ultimo, con decisione dell'11 ottobre 2011 ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la

persona del tutore;

rammentato

che contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 24 ottobre 2011 a questa Camera con un ricorso nel quale chiedeva, in sostanza, di non nominargli un tutore;

osservato che il ricorso non è stato oggetto di notifica per osservazioni;

preso atto che il 31 marzo 2012 RI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale di “revocare il ricorso da me inoltrato a tempo contro la vostra decisione di interdizione della nomina provvisoria di un tutore” e di accettare “la nomina come tutore di mio fratello __________”;

ritenuto che tale comunicazione può essere interpretata solo alla stregua di un ritiro del ricorso introdotto davanti a questa Camera contro la decisione di interdizione pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

considerato che ciò configura desistenza;

posto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio 2006);

rilevato che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella

procedura amministrativa, applicabile sussidiariamente in questa sede (art. 74*b*cpv. 4 LPAmm; sulla desistenza: RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);

riconosciuto nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente

– al prelievo di oneri, l'interessato essendo privo di formazione giuridica e avendo agito senza l'ausilio di un legale;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a esprimersi sul ricorso;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli

per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – , .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.