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11.2011.167 • TRAC TI 11.2011.167 Generato dall'IA

Heir's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Judicial Costs Advance

Numero d'incarto 11.2011.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an inheritance division proceeding where one heir failed to pay the required advance for judicial costs after having previously sought judicial assistance which was denied, the Appellate Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the court's order to deposit the advance, resulting in the appeal being dismissed without substantive review pursuant to procedural rules concerning payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 108 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Heir's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Judicial Costs Advance: cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

Parole chiave

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anticipo delle spese erede sindacato giurisdizionale decisioni incidentali versamento dell'anticipo delle spese anticipo Divisione ereditaria; mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance for judicial costs.

art. 108 CPC

Applied to determine that the costs of the dismissal proceedings are to be borne by the party who caused them (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.167 · Lugano 18 dicembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2008.10 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 settembre 2008 da

AP 1 contro AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);

premesso che nell'ambito della divisione riguardante l'eredità fu __________ (1926), con decreto del 5 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Blenio ha stralciato dai ruoli per transazione due procedure di contestazione dell'inventario introdotte dagli eredi AO 1 e AP 1 (inc. DI.2006.23);

ricordato che un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione del 21 aprile 2010 (inc. 11.2010.25);

rammentato che, avendo AP 1 rifiutato di sottoscrivere la chiusura dell'inventario e contestando egli le modalità di divisione, il Pretore gli ha assegnato un termine di venti giorni per proporre la sua contestazione nelle vie giudiziarie;

constatato che con decisione del 18 ottobre 2011 il Pretore ha respinto un'istanza del 18 aprile 2011 con cui AP 1 chiedeva di “ordinare l'iscrizione, con l'attribuzione di quanto disposto dalla testatrice quale norma divisionale a favore di AP 1, nell'atto di divisione”;

preso

atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2011 nel quale chiede, previa

concessione dell'assistenza giudiziaria, di dichiarare “nullo l'accordo 22 gennaio 2009 e di conseguenza la sentenza incarto DI.2006.23 della Pretura di Blenio, essendo priva d'oggetto”, o quanto meno, ove il contratto risultasse valido, di accogliere l'istanza del 18 aprile 2011 con iscrizione dei beni disposti in suo favore;

posto che con decisione del 28 novembre 2011 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, mentre un ricorso del 30 gennaio 2012 presentato da AP

1 contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale con decisione 5A_1/2012 del 3 ottobre 2012;

rilevato che con ordinanza dell'8 novembre 2012 l'appellante è stato invitato di conseguenza

a depositare entro il 26 novembre 2012, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9

del Tribunale di appello, introiti agiti;

osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che con ordinanza del 28 novembre 2012 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 10 dicembre 2012 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

considerato che le spese giudiziali dello stralcio vanno a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

decreta: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.