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11.2011.157 • TRAC TI 11.2011.157 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Support Modification Case

Numero d'incarto 11.2011.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional spousal and child support obligations set during divorce proceedings, the appellate court acknowledged that the appellant had withdrawn the appeal following a settlement agreement approved by the lower court. The court ruled that the withdrawal constitutes a renunciation of the appeal, making the appellant generally liable for court costs, although the amount of the judicial fee was reduced because the appeal concluded without a decision on the merits, and respective compensation for legal fees was upheld based on the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Support Modification Case: The court ruled that the withdrawal constitutes a renunciation of the appeal, making the appellant generally liable for court costs, although the amount of the judicial fee was reduced because the appeal concluded without a decision on the merits, and respective compensation for legal fees was upheld based on the parties' agreement.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio procedura di divorzio ripartizione delle spese spese legali ritiro a seguito di transazione regime di risarcimento Stralcio dell'appello dai ruoli in seguito a ritiro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general principle applying costs when an appeal is withdrawn (desistenza/soccombenza), which dictates the cost decision in order 2.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning to justify the reduction of the judicial fee because the appeal process ended without a decision on the merits, which is reflected in the cost order 2.

art. 106 cpv. 1 CPC

Although referenced in the reasoning (as per the instruction context), the actual dispositive order 2 cites the consequence of this rule (imposition of costs), but does not explicitly cite Art. 106 CPC itself.

art. 21 LTG

Although referenced in the reasoning, the actual dispositive order 2 cites the consequence of this rule (reduction of fee), but does not explicitly cite Art. 21 LTG itself.

art. 106 cpv. 1 CPC

The ruling on costs in order 2 is based on the principle explained under Art. 106 cpv. 1 CPC, although the article number itself is not repeated in order 2.

art. 21 LTG

The ruling on the amount of the judicial fee in order 2 is based on the principle explained under Art. 21 LTG, although the article number itself is not repeated in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.157 · Lugano, 22 marzo 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2010.118 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 24 giugno 2010 dall'

AP 1 (patrocinato dall'. PA 1 ) e

AO 1 (patrocinata dall'. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 ottobre 2011;

premesso che nell'ambito di una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale introdotta da AP 1 (1959) e AO 1 (1960) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato il 3 ottobre 2011 un decreto cautelare in cui ha condannato il marito a versare i seguenti contributi di mantenimento indicizzati:

*dal 1° settembre al 31 dicembre 2010:*

fr. 4246.– mensili per la moglie e

fr. 2031.– mensili per la figlia A__________ (nata il 29 ottobre 1996), assegni familiari compresi,

*dal 1° al 31 gennaio 2011:*

fr. 4033.– per la moglie e

fr. 2031.– per la figlia, assegni familiari compresi,

*dal 1° febbraio 2011 in poi:*

fr. 3315.– mensili per la moglie e

fr. 2031.– mensili per la figlia, assegni familiari compresi;

accertato che AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2011 per ottenere l'annullamento di tale decreto e la conferma dell'assetto provvisionale anteriore, offrendo di portare eventualmente il contributo alimentare per la moglie a fr. 3150.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010, a fr. 2724.10 per il gennaio del 2011 e a fr. 1453.– mensili dal 1° febbraio 2011 in poi;

ritenuto che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

preso atto che il 9 marzo 2012 AP 1 ha comunicato personalmente a questa Camera di ritirare l'appello in ossequio a un accordo da lui raggiunto con la moglie e omologato nel frattempo dal Pretore;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

– . , ; – . , .

Comunicazione:

– . , ;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.