Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a matter originating from a spousal support order requiring a husband to pay a monthly sum and arrears to his wife, the appellate court addressed the husband's appeal seeking a reduction of the spousal contribution, which was ultimately withdrawn because a final divorce decree had been issued by a different court in the interim. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a voluntary relinquishment equivalent to conceding the case, thereby obligating the appellant to bear the judicial costs, although the fee was reduced because the appeal concluded without a decision on the merits, and to reimburse the opposing party for representation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a voluntary relinquishment equivalent to conceding the case, thereby obligating the appellant to bear the judicial costs, although the fee was reduced because the appeal concluded without a decision on the merits, and to reimburse the opposing party for representation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the effect of withdrawing the appeal (desistenza) which leads to striking the case from the roll (stralcio della causa dal ruolo).
Cited in the reasoning to establish the general obligation for the appellant who withdraws the appeal to bear the court costs (spese giudiziarie).
Cited in the reasoning to justify the adequate reduction of the court fee because the appeal procedure ended without a decision on the merits.
Applied in the dispositive (Order 2) to place the court costs on the appellant, consistent with the implicit finding of defeat due to withdrawal.
Applied in the dispositive (Order 2) to determine the amount of the reduced court costs (spese processuali).
Testo completo
Incarto n. 11.2011.156 · Lugano 14 novembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Billia
sedente per statuire nella causa DI.2010.262 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 12 novembre 2010 da
AO 1, (patrocinata dall'avv. PA 2,) contro AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione del 3 ottobre 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
premesso che con sentenza del 3 ottobre 2011, emessa in esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale del 12 novembre 2010 presentata da AO 1 (1957), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 (1959) a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4200.– a saldo per l'anno 2012 e di fr. 3450.– mensili dal 1° gennaio 2011;
ricordato
che AP 1 ha impugnato tale sentenza con un appello del 17 ottobre 2011 a questa Camera per vedere ridotto il contributo alimentare a fr. 2700.– mensili dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2011, subordinatamente a tempo indeterminato;
rammentato che con decreto presidenziale del 25 ottobre 2011 la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al settembre del 2011;
rilevato che nelle proprie osservazioni del 17 novembre 2011 AO 1 propone di respingere
l'appello, mentre con replica spontanea del 1° dicembre 2011 l'appellante ha chiesto l'estromissione dagli atti dei documenti annessi alle osservazioni della
moglie, riconfermandosi per il resto nelle domande di appello;
considerato che il 7 novembre 2012 AP 1 ha reso noto a questa Camera che con decisione del
23 ottobre 2012 “nel frattempo cresciuta in giudicato” il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio;
accertato che contestualmente AP 1 dichiara di ritirare l'appello, ciò che equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106) e comporta lo stralcio della causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che in concreto non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
stabilito che per effetto della soccombenza AP 1 va tenuto a rifondere a AO 1, la quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–__________; –__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.