Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2011.146 • TRAC TI 11.2011.146 Generato dall'IA

Usufruct Valuation Appeal Withdrawal After Agreement

Numero d'incarto 11.2011.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, who contested the valuation of a lifelong usufruct interest awarded to a person under administrative curatorship following the sale of jointly owned property, requested the withdrawal of their appeal after reaching an agreement with the regional guardianship commission, which had authorized the sale and provisionally set the usufruct compensation at a specified amount. The court acknowledged the withdrawal request but noted the agreement lacked the necessary specifics to be considered a judicial settlement requiring approval, thus interpreting the appellant's communication as a withdrawal of the appeal, leading to the case being removed from the roll without awarding court costs due to the exceptional circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 LAC, Art. 27 LPAmm, Art. 31 LPAmm, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Usufruct Valuation Appeal Withdrawal After Agreement: The court acknowledged the withdrawal request but noted the agreement lacked the necessary specifics to be considered a judicial settlement requiring approval, thus interpreting the appellant's communication as a withdrawal of the appeal, leading to the case being removed from the roll without awarding court costs due to the exceptional circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
usufrutto ritiro a seguito di transazione vendita a prova valore litigioso retrocessione di beni espropriati contratto di possesso Autorizzazione alla vendita di un fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 31 LPAmm per analogia

Cited analogously in the reasoning regarding the principle of costs following defeat, although the final order waives costs.

art. 74*b* LPAmm

Cited to indicate the procedural rule applicable before the Court for this type of appeal.

art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2

Cited to establish the jurisdiction and timeframe for appeal to this Court regarding decisions from the Supervisory Authority of Guardianships.

art. 39 LAC

Cited to confirm the referral regarding the appeal jurisdiction and timeframe.

art. 66 cpv. 1 LTF

This article is typically the basis for imposing costs, but since the operative part only concerns waiving costs (Order 2), and no specific cost article is cited in the orders themselves, this is excluded based on strict adherence to the operative part.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2011.146 · Lugano 13 dicembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa n.198.2006/R.69.2011 (autorizzazione alla vendita di un fondo) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone il

RI 1 (rappresentato dal vicepresidente , ) alla

CO 1 , e a CO 2 (rappresentata dalla curatrice RA 1 );

Ritenuto

in fatto: che

CO 2 (1925), soggetta dal 26 aprile 2006 a curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), è proprietaria comune con il fratello __________ (don __________)

della particella n. 213 RFD di __________ (sezione di __________);

che il 17 aprile 2009 don __________ è deceduto, lasciando un testamento in cui ha designato sua unica erede la __________ e ha disposto un usufrutto generale sulla propria sostanza in favore della sorella CO 2;

che su

istanza della curatrice di CO 2, con decisione del 25 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale 6 ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della

particella n. 213 con una base d'asta di fr. 800 000.–;

che, andata deserta l'asta pubblica, con decisione del 19 luglio 2011 la Commissione tutoria regionale ha autorizzato la vendita del fondo a __________ per fr. 720 000.–, disponendo in particolare il versamento a CO 2 di fr. 75 000.– “a saldo del diritto di abitazione vita natural durante previsto dalle disposizione testamentarie del defunto don __________”;

che un ricorso del 25 luglio 2011 presentato dal RI 1 contro tale decisione è stato respinto l'11 agosto 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che contro la decisione appena citata il RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 settembre 2011 inteso a vedere ridotto “drasticamente il valore dell'usufrutto stabilito in fr. 75 000.–”;

che il 5 dicembre 2011 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo con la Commissione tutoria regionale e ha chiesto di stralciare il ricorso;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che la procedura applicabile davanti alla Camera è regolata dall'art. 74*b*

LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che in concreto il RI 1 chiede di stralciare il ricorso dai ruoli poiché le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica della decisione emessa il 19 luglio 20110 dalla Commissione tutoria regionale 6;

che nella fattispecie tutto si ignora sul contenuto dell'accordo, la Commissione tutoria regionale essendosi impegnata semplicemente a emettere una “decisione in rettifica della decisione di autorizzazione alla vendita”;

che, pertanto, l'accordo non può essere considerato alla stregua di una transazione, il cui contenuto dev'essere approvato dal giudice amministrativo davanti al quale pende la causa (Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 27 LPAmm con rinvii);

che nelle condizioni descritte la dichiarazione del RI 1 può essere interpretata solo come ritiro del ricorso, il quale comporta lo stralcio della procedura (TRAM, sentenza inc. 52.96.228 del 24 giugno 1997, consid. 3.2.);

che pertanto le spese del giudizio attuale seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le particolarità del caso inducono equitativamente

– e in via eccezionale – a non prelevare oneri;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese giudiziarie.

3. Intimazione a:

– , ; – , ; – , .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.