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11.2011.143 • TRAC TI 11.2011.143 Generato dall'IA

Third Party Appeal of Precautionary Evidence Order Withdrawn; Appellant Assessed Costs

Numero d'incarto 11.2011.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed by a third party challenging a lower court's decision to grant a precautionary evidence production order sought by one party against the appellant, which demanded the production of all banking documents related to the estate of the first party's deceased father. The court concluded that since the appellant formally withdrew the appeal, the procedural action constituted a desistment, leading to the striking of the case from the roll, and consequently, based on procedural rules analogously applied, the appellant was deemed the losing party regarding the allocation of court costs, which were charged to the appellant with a reduced justice fee because the appeal concluded without a substantive judicial decision.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 107 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Third Party Appeal of Precautionary Evidence Order Withdrawn; Appellant Assessed Costs: The court concluded that since the appellant formally withdrew the appeal, the procedural action constituted a desistment, leading to the striking of the case from the roll, and consequently, based on procedural rules analogously applied, the appellant was deemed the losing party regarding the allocation of court costs, which were charged to the appellant with a reduced justice fee because the appeal concluded without a substantive judicial decision.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali documenti di terzi deposito delle prove desistenza dall'azione norme di procedura successione del defunto Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited by analogy to determine the losing party for the purpose of allocating court costs after the withdrawal.

art. 107 CPC

Cited to confirm that there are no grounds for equity to deviate from the standard cost allocation principle.

art. 21 LTG

Cited to justify the proportional reduction of the court fee because the appeal process terminated without a judicial decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

The second part of this article governs the allocation of costs when an appeal is withdrawn.

art. 66 cpv. 1 LTF

This article is relevant for costs in federal appeals, but the judgment applies Cantonal Law (LTG) for the fee reduction. Since no explicit cost provision from the *LTF* or *CPC* is cited in the dispositive regarding the imposed costs (order 2), only the Cantonal Law (LTG) and CPC articles explicitly cited in orders 1 and 2 are included.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.143 · Lugano 20 ottobre 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Billia

sedente per statuire nella causa CA.2011.177 (assunzione di prova a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 17 giugno 2011 da

PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 contro

PI 2, (patrocinata dall'avv. PA 3

*giudicando ora sulla decisione del 16 settembre 2011* con cui il Pretore ha accolto una do­manda assunzione di prova a titolo cautelare presentata da PI 1 nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1

Ritenuto

in fatto: che in accoglimento di un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare presentata il 17 giugno 2011 da PI 1 (1973) nei confronti della madre PI 2

(1943), acquiescente, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato il 16 settembre 2011 a AP 1 di produrre:

– tutti i documenti inerenti a relazioni bancarie attribuibili a __________ (1934-1999), padre dell'istante, in qualità di titolare o avente diritto economico al momento della morte, in particolare i documenti di apertura, le valutazioni patrimoniali, i mandati di gestione, gli estratti conto e le comunicazioni varie, come pure

– tutti i documenti inerenti a movimentazioni successive alla morte di __________ sulle relazioni bancarie a lui attribuibili (in qualità di titolare o di avente diritto economico);

che

contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello del 29 settembre 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato

nel senso di vedere respinta l'istanza di PI 1;

che con decreto del 6 ottobre 2011 il presidente della Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello;

che il memoriale non è ancora stato oggetto di intimazione;

che il 13 ottobre 2011 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto: che il ritiro dell'appello configura desistenza e pone fine al processo;

che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che nelle circostanze descritte rimane da decidere sulle spese giudiziarie;

che a tal fine, dandosi desistenza in appello, si considera soccombente l'appellante, mentre dandosi acquiescenza l'appellato (art. 106 cpv. 1 CPC seconda frase per analogia);

che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, non intravedendosi ragioni di equità suscettibili di giustificare una deroga al citato principio di ripartizione (art. 107 CPC);

che di conseguenza le spese processuali vanno addebitate all'appellante, ma la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza decisione del giudice (art. 21 LTG);

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione a:

– ; – . , ; – . , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.