Executorship Appeal Mootness and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging the issuance of an executorship certificate concerning a decedent's estate, subsequently requested the appellate court to declare the appeal moot and strike the case due to the conclusion of the underlying matters. The court reasoned that because the appeal became moot due to the appellant's own initiative rather than fortuitous circumstances, the court was required to rule equitably on the judicial costs, ultimately imposing the procedural fee on the appellant while offsetting any potential claims for reimbursement of legal fees, as no other party sought such reimbursement and one opposing counsel consented to compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Executorship Appeal Mootness and Cost Allocation: The court reasoned that because the appeal became moot due to the appellant's own initiative rather than fortuitous circumstances, the court was required to rule equitably on the judicial costs, ultimately imposing the procedural fee on the appellant while offsetting any potential claims for reimbursement of legal fees, as no other party sought such reimbursement and one opposing counsel consented to compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify deciding on legal costs based on equity after the appeal became moot.
Cited as the basis for reducing the court fee because the court did not rule on the merits of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.132 · Lugano, 11 luglio 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.2352 (certificato di esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in cui il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore testamentario a nome
dell' avv. dott. CO 1 , singolarmente e degli avvocati e CO 3, congiuntamente
nella successione fu ing. (1931-2011),
già in Lugano, di cui risultano eredi
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
dott. TERZ 1
(patrocinato dalla stessa avv. PA 1)
dott. TERZ 2
(patrocinato dall'avv. PA 2) e la
TERZ 3
(rappresentata da RA 1
e RA 2);
visto l'appello del 16 settembre 2011 presentato da AP 1 contro il certificato di esecutore testamentario emesso dal Pretore il 22 luglio 2011;
preso atto che con lettera del 5 luglio 2012 AP 1 chiede a questa Camera di dichiarare l'appello senza oggetto e di stralciare la causa dai ruoli, “le pratiche essendo concluse”;
ritenuto che nelle condizioni descritte rimane da statuire “secondo equità” sulle spese giudiziarie dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
considerato che nella fattispecie la procedura risulta essere diventata caduca non per circostanze fortuite, ma per iniziativa della stessa appellante, motivo per cui non si giustifica di porre oneri processuali a carico delle altre parti in causa;
stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la Camera non avendo dovuto statuire sull'appello (art. 21 LTG);
rilevato che l'avv. CO 3, il quale ha ricevuto copia della lettera inviata
dall'appellante a questa Camera il 5 luglio 2012, ha dichiarato all'appellante medesima di consentire alla compensazione delle ripetibili per le
osservazioni da lui formulate il 5 dicembre 2011 unitamente agli avvocati CO 2 e CO 1 in cui proponeva di respingere l'impugnazione;
accertato che nessun altro partecipante al procedimento postula la rifusione di ripetibili;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–; –; –; –; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.