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11.2011.125 • TRAC TI 11.2011.125 Generato dall'IA

Spousal Support Modification Appeal Regarding Competing Financial Obligations

Numero d'incarto 11.2011.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision regarding spousal support, where the husband sought a reduction in the ordered monthly contribution, claiming insufficient means to cover both his minimal needs, the alimony for his second wife, and the mandated support for his two minor children in a foreign country. The appellate court considered the husband's income, the wife's minimal needs (adjusted for her unemployment benefits and small cash earnings), and the priority of child support obligations, ultimately upholding the lower court's decision; the court reasoned that the husband's existing debt repayment could not be factored into his minimum needs when overall family resources were insufficient to meet the minimum requirements of all beneficiaries, and while recalculating the figures based on updated income data suggested a minor reduction, the established amounts were deemed appropriate given the wife's obligation to seek employment and the husband's already covered commuting expenses.

Regesto Legislator

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Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 271 lett. a CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 176 CC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Spousal Support Modification Appeal Regarding Competing Financial Obligations: The appellate court considered the husband's income, the wife's minimal needs (adjusted for her unemployment benefits and small cash earnings), and the priority of child support obligations, ultimately upholding the lower court's decision; the court reasoned that the husband's existing debt repayment could not be factored into his minimum needs when overall family resources were insufficient to meet the minimum requirements of all beneficiaries, and while recalculating the figures based on updated income data suggested a minor reduction, the established amounts were deemed appropriate given the wife's obligation to seek employment and the husband's already covered commuting expenses.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio sostegno finanziario presupposto processuale durata del mantenimento post-matrimoniale doveri di famiglia reddito minimo Protezione unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 III 292
Il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto; I CCA, sentenza inc.
5C.44/2002
Federal Supreme Court Overturns Cantonal Court on Maintenance Calculations Due to Failure of Official Investigation
DTF 128 III 415
anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di
DTF 128 III 414
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to decide on the allocation of judicial costs based on the outcome of the appeal (loser pays).

art. 314 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was timely (though not explicitly in the dispositive, it relates to procedural admissibility leading to the decision on the merits).

art. 308 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal based on the financial value of the dispute.

art. 271 lett. a CPC

Cited in the reasoning regarding the procedure applicable to the appeal against the interim measures.

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish which procedural law applies to the appeal.

art. 92. cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify the calculation of the disputed value for appeal admissibility.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning section regarding the threshold for appealing to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.

art. 51 cpv. 4 LTF

Cited in the reasoning section regarding the threshold for appealing to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.125 · Lugano 6 aprile 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2011.60 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 gennaio 2011 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1),

giudicando sull'appello del 9 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 29 agosto 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975), cittadino macedone, e AO 1 (1952) si sono sposati ad __________ il 1° luglio 2005. A quel momento lo sposo era già padre di E__________

(1996) e D__________ (1998), nati da un precedente matrimonio in Macedonia, mentre la sposa era madre di M__________ (1983), avuta anch'essa da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati figli. Durante la vita in comune AP

1 ha sempre lavorato nel __________, da ultimo per la __________ di __________, rientrando al fine settimana in Ticino. La moglie, già sarta, non esercita attività lucrativa. Domiciliati ad __________, i coniugi hanno sempre abitato in un appartamento a Minusio.

B. Il

24 gennaio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio familiare e un contributo ali­mentare di fr. 3200.– mensili. Identiche domande essa ha formulato in già in via cautelare. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 2500.– mensile dal 1° gennaio 2011.

C. All'udienza del 31 marzo 2011, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, AP 1 ha proposto di respingere ogni richiesta, salvo offrire un contributo alimentare di fr. 210.– mensili e il pagamento di imposte e debiti comuni arretrati. Chiusa l'istruttoria il 4 maggio 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 6 giugno 2011, AO 1 ha confermato le sue domande, ma ha ridotto la richiesta di

contributo alimentare a fr. 2500.– mensili, da cui dedurre le indennità disoccupazione percepite. Nel suo memoriale dell'8

giugno 2011

AP 1 ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare.

D. Statuendo il 29 agosto 2011, il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° gennaio 2011 e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1925.– mensili fino al 31 dicembre il 2011, portato a di fr. 2020.– mensili da allora in poi, precisando che l'obbligo “sussiste fintanto che il marito lavora in Svizzera”. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte. L'istante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 9 settembre 2011 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 851.05 mensili fino al 31 dicembre 2011 e fr. 945.– mensili in seguito. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato già per la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 2020.– anziché fr. 945.– calcolato sull'arco di vent'anni, trattandosi di prestazioni aventi durata incerta: art. 92. cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esa­me è di conseguenza ricevibile.

2. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5700.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3250.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1214.–, premio della cassa malati fr. 390.75, spese d'automobile fr. 407.15, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 25.20). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito di fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite, e più nulla in seguito, stimando il relativo fabbisogno minimo in fr. 2800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1120.– fino al 30 aprile 2011 e fr. 1257.– dopo di allora, premio della cassa malati fr. 379.80). Constatato che con la propria disponibilità il convenuto non era in grado di versare il contributo di mantenimento di complessivi fr. 600.– mensili per i due figli minorenni in Macedonia, il Pretore ha ridotto proporzionalmente i contributi medesimi, fissando in definitiva quello per l'istante in fr. 1925.– mensili fino al

31 dicembre 2011 e in fr. 2020.– mensili da allora in poi.

3. L'appellante si duole che il Pretore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo un debito contratto con la __________, per il quale rimborsa fr. 1071.95 mensili, sostenendo che – come la moglie ammette – il mutuo è stato acceso nell'interesse dell'economia domestica. Ciò sarà anche vero, ma vale solo qualora i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) siano sufficienti per coprire i costi di due economie domestiche separate (Vetterli in: Schwenzer, FamKom Scheidung, Berna 2005, n. 33 ad art. 176 CC). Il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del 17 febbraio 2012, consid. 5d). Nel caso specifico AP 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi obblighi alimentari. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel suo fabbisogno minimo.

4. Per quel che concerne il reddito di AO 1, il Pretore l'ha accertato in fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle presumibili indennità di disoccupazione riscosse in quell'anno, mentre nulla ha computato per il 2012, “essendo terminato il suo

diritto alle indennità”. Per l'appellante il Pretore non ha tenuto conto di quanto ha dichiarato la moglie, ovvero di ricevere da un'amica circa fr. 300.– mensili per l'aiuto prestato nella “pulizia di appartamenti di vacanza”. Ora, non è invero dato di capire come il primo giudice sia giunto all'importo di fr. 600.–

mensili. Sta di fatto che nei primi tre mesi del 2011 l'istante non ha percepito alcuna indennità, mente nell'aprile successivo la cassa

disoccupazione le ha versato fr. 93.40 (doc. T) e per il resto dell'anno verosimilmente fr. 1015.– mensili netti. E siccome l'interessata ammette di guadagnare con lavori di pulizia fr. 300.– mensili (istanza, pag. 9; verbale del 31 marzo 2011, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4), nel 2011 le sue entrate risultano

in media di fr. 935.– mensili. Nel 2012, per contro, AO 1 ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione, sicché il reddito si riduce a fr. 300.– mensili.

5. Per l'appellante il Pretore non ha considerato a torto che il suo contributo di mantenimento per i figli in Macedonia è aumentato da 600.– mensili a fr. 1200.– mensili, come ha deciso il Tribunale distrettuale di Struga. Il Pretore non ha tenuto conto di tale circostanza poiché non erano date di conoscere le ragioni per cui il giudice macedone aveva aumentato i contributi di mantenimento e non risultavano elementi secondo cui il fabbisogno dei figli in Macedonia sarebbe raddoppiato. In realtà dagli atti risulta che in esito a un'azione di modifica del contributo di mantenimento presentata da E__________ e D__________ davanti al Tribunale distrettuale di Struga il convenuto ha accettato di aumentare il contributo da lui erogato dal 2005 da fr. 600.– mensili complessivi a fr. 1200.– complessivi (sentenza del 28 marzo 2011: doc. 17). Il problema è che l'acquiescenza del convenuto non può andare a scapito della seconda moglie, verso la quale il contributo per i figli minorenni non è prioritario (RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Che il fabbisogno dei ragazzi in Macedonia sia aumentato è possibile, ma la precaria situazione finanziaria del convenuto non giustificava un aumento del contributo alimentare, la seconda moglie non vedendosi garantire nemmeno il fabbisogno minimo. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

6. Da quanto precede emergerebbe il seguente bilancio familiare:

*Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011:*

reddito del marito fr. 5700.— mensili

reddito della moglie fr. 985.— fr. 6685.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3250.—

fabbisogno minimo della moglie fr. 2800.—

fr. 6050.— mensili

eccedenza fr. 635.— mensili

metà eccedenza fr. 317.50 mensili

Il marito potrebbe conservare per sé:

fr. 3250.– + fr. 317.50 = fr. 3567.50 mensili,

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 2800.– + fr. 317.50 ./.fr. 985.– = fr. 2132.50 mensili.

Con la sua mezza eccedenza di fr. 317.50 mensili AP 1 dovrebbe onorare poi il contributo di mantenimento per E__________ e __________, di complessivi fr. 600.–. La sua disponibilità risultando insufficiente, entrambi i beneficiari si ritroverebbero con una quota scoperta del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i figli minorenni e la seconda moglie allorché questa non ha diritti prioritari sui primi (RtiD II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (analogamente: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:

contributo alimentare per AO 1 fr. 2132.50

contributo alimentare per E__________ e D__________ fr. 600.— fr. 2732.50 mensili

somma a disposizione di AP 1 fr. 2450.— mensili

AP 1 può versare alla moglie *fr. 1915.— arrotondati*.

*Dal 1° gennaio 2012 in poi:*

reddito del marito fr. 5700.—

reddito della moglie fr. 300.— fr. 6000.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3250.—

fabbisogno minimo della moglie fr. 2800.—

fr. 6050.— mensili

ammanco fr.

50.–- mensili

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD

II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,

pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di

conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.

3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr. 5700.–./. fr. 3250.– = fr. 2450.–- mensili

somma dovuta alla moglie: fr. 2800.– ./. fr. 300.– = fr. 2500.–- somma dovuta ai figli fr. 600.–-

fr. 3100.–- mensili

contributo alimentare per la moglie: *fr. 1975.— mensili*.

Il contributo andrebbe pertanto ridotto di fr. 10.– mensili per il 2011 e di fr. 45.– mensili per il 2012. Se non che, a parte l'esiguità della riduzione, la moglie si trova a dover trovare un'occupazione e si sarebbe giustificato così di riconoscerle almeno il costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (l'agglomerato urbano locarnese), pari a fr. 64.– mensili (tariffe in: www.arcoba­leno.ch). A maggior ragione se si pensa che nel fabbisogno minimo del marito sono state inserite spese di trasferta per fr. 407.15 mensili, di cui fr. 300.– per il carburante. Ne discende che, nel risultato, i contributi fissati dal Pretore resistono alla critica.

7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperiti contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (art.

51 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.