Guardianship Access Denial Reconsideration Dismissal and Sanctions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party seeking to review a prior appellate decision that denied their right to access guardianship files, subsequent to a first, identically denied review request, filed a second request for review which the court summarily dismissed as inadmissible because it failed to articulate any recognized ground for review under the relevant procedural statute. The court reasoned that since the second request mirrored the first and offered no statutory basis for reconsideration, it was manifestly inadmissible, leading to the imposition of costs upon the filing party for the unnecessary procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 LPAmm, Art. 31 LPAmm, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Guardianship Access Denial Reconsideration Dismissal and Sanctions: The court reasoned that since the second request mirrored the first and offered no statutory basis for reconsideration, it was manifestly inadmissible, leading to the imposition of costs upon the filing party for the unnecessary procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for imposing court costs based on the losing party principle, which informed the final order on costs.
Cited in conjunction with Art. 31 LPAmm as the basis for the decision regarding costs.
Cited when discussing the threshold for a civil appeal to the Federal Tribunal, although the provision itself is not the ground for the decision, its citation is mentioned in relation to appeal routes.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.124 · Lugano, 13 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa n. 236.1990/R.96.2010 (tutela: diritto di consultare gli atti) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
IS 1 alla
Commissione tutoria regionale 18,
per quanto riguarda l'acquisto a trattative private di un fondo appartenente a
CO 3
(rappresentato dalla tutrice CO 2),
giudicando sulla seconda domanda di revisione presentata il 31 agosto 2011 da IS 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2011 da questa Camera
(inc. 11.2010.151);
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20 giugno 2011 questa Camera ha respinto un appello presentato da AP 1 contro una decisione del 29 novembre 2010 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva negato alla ricorrente il diritto di consultare gli atti di una tutela in favore di PI 1 (inc. 11.2010.151);
che una domanda di revisione introdotta da AP 1 contro tale sentenza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con decisione del 2 agosto 2011 (inc. 11.2011.95);
che il 31 agosto 2011 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una seconda domanda di revisione
analoga alla precedente, esigendo esplicitamente il 7 settembre 2011 l'emanazione di un formale giudizio al riguardo;
che sulla seconda domanda di revisione – come sulla prima – non sono state chieste osservazioni;
e considerando
in diritto: che i motivi per cui una decisione può formare oggetto di revisione a norma dell'art. 35 LPAmm sono stati compiutamente illustrati nel pregresso giudizio di questa Camera (inc. 11.2011.95, consid. 2);
che la seconda domanda di revisione non allude nemmeno di scorcio – come la prima – ad alcun titolo di revisione;
che, del resto, nessun motivo di revisione si evince dagli atti, nemmeno qualora si vagliasse d'ufficio il carteggio;
che nelle circostanze descritte anche la seconda domanda di revisione si dimostra manifestamente irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 31 LPAmm, cui rinvia l'art. 74*b* cpv. 4), non giustificandosi di derogare a tale precetto in procedure di eminente carattere pecuniario, tanto meno ove si tratti di spese cagionate inutilmente;
che i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF) sono quelli enunciati in fondo alla pagina seguente, fermo restando che il prezzo al quale la Commissione tutoria regionale ha offerto a AP 1 la quota in comproprietà di PI 1 sulla particella n. 506 RFD di __________ (fr. 8000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– posta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile;
decide: 1. La seconda domanda di revisione è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– relative alla seconda domanda di revisione sono poste a carico di AP 1.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione:
– __________ __________;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.