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11.2011.123 • TRAC TI 11.2011.123 Generato dall'IA

Late Appeal of Spousal Support and Costs Dismissed

Numero d'incarto 11.2011.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's decision regarding spousal support and costs following a separation proceeding was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, which began the day after the appellant collected the judgment. The court reasoned that while a previous federal court ruling found a procedural error regarding the right to be heard, the appeal itself was fundamentally late, as the relevant law mandated a ten-day appeal period for such summary proceedings, and the appellant, despite not being legally represented and claiming ignorance due to the lack of prescribed remedy instructions in the initial decision, failed to inform himself of the correct statutory deadline in time.

Regesto Legislator

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Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 5 vLAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 369 cpv. 3 CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 404 cpv. 1 nCPC; Late Appeal of Spousal Support and Costs Dismissed: The court reasoned that while a previous federal court ruling found a procedural error regarding the right to be heard, the appeal itself was fundamentally late, as the relevant law mandated a ten-day appeal period for such summary proceedings, and the appellant, despite not being legally represented and claiming ignorance due to the lack of prescribed remedy instructions in the initial decision, failed to inform himself of the correct statutory deadline in time.

Parole chiave

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spese di procedura durata del mantenimento post-matrimoniale procedura di divorzio revoca del gratuito patrocinio termine legale domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 II 238
diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura civile (DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts, 8ª edizione, pag.
DTF 129 II 134
Chi non conosce un termine d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile” (DTF 129 II 134 consid.
DTF 135 III 494
avrebbe potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC ticinese

Cited in the preamble to the operative part, indicating the procedural basis for the final ruling on the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Applied to determine that court costs follow the outcome of the decision (social principle).

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.123 (rinvio TF) · Lugano 16 gennaio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.126 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2010 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AP 1 ;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

29 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Statuendo il 29 ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale introdotta l'8 giugno 2010 da AO 1 (1942), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato l'istante e il marito AP 1 (1944) a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale a quest'ultimo, ha consentito all'istante di prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali e i mobili reputati necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio 2010, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati e ha posto gli oneri processuali di fr. 400.– a carico di lui, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 novembre 2010 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare per la moglie e la soppressione dell'indennità per ripetibili spettante alla medesima. AO 1, cui l'appello è stato notificato, ha invitato con lettera del 13 dicembre 2010 questa Camera a verificare la tempestività del ricorso, senza formulare osservazioni. Con sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera ha accertato la tardività dell'appello, che ha dichiarato irricevibile senza riscuotere tasse o spese né assegnare ripetibili.

C. La sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia

civile al Tribunale federale, che con sentenza del 29 giugno 2011 ha accolto il rimedio, annullando la decisione di appello e rinviando gli atti a questa Camera

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie (fr. 1000.–) sono state poste a carico di AO 1, senza attribuzione di ripetibili. Ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello.

Considerando

in diritto: 1. Nella sentenza del 29 giugno 2010 il Tribunale federale ha ravvisato una disattenzione del diritto di essere sentito di AP 1 per non essere stata

intimata a quest'ultimo una lettera del 13 dicembre 2010 in cui la patrocinatrice della moglie invitava la Camera, senza formulare osservazioni, a

verificare la tempestività dell'appello. Tale lettera è stata intimata nel frattempo all'appellante, il 20 settembre 2011, con un termine di dieci giorni

per esprimersi sul contenuto dello scritto. AP 1 ha reagito con un memoriale del 27 settembre 2011 in cui censura la mancata indicazione dei rimedi

giuridici nella sentenza del Pretore e invoca la sua buona fede, che sanerebbe la tardività dell'appello.

2. Come questa Camera ha accertato nella sentenza del 15 dicembre 2010, la decisione del Pretore è stata intimata il 29 ottobre 2010 ed è stata ritirata dal convenuto allo sportello postale di __________ martedì 2 novembre 2010 alle ore 8.43 (attestazione Track & Trace n. __________). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere pertanto mercoledì 3 novembre 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese) ed

è giunto a scadenza venerdì 12 novembre 2010. AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 20 novembre 2010 allo sportello postale di __________ lunedì 22 novembre 2010 alle ore 17.04

(attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). In tali circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo.

3. Nel memoriale del 27 settembre 2011 AP 1 si duole che la sentenza del Pretore non contenesse alcuna indicazione dei rimedi giuridici, di modo che alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di 20 giorni. Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale (art.

172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura som­maria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese). L'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese cui accenna l'appellante nel memoriale del 27 settembre 2011 non dispone altro, nel senso che l'appello andava proposto “entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria”.

a) Quanto alla mancata indicazione delle vie di ricorso nella sentenza del Pretore, il

diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura civile (DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts, 8ª edizione, pag. 372 n. 63; Amstutz/Arnold in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizio­ne, n. 9 in fine ad art. 49). E il Codice di procedura civile ticinese – ancora applicabile al caso in esame (art. 404 cpv. 1 nCPC) – non prescriveva alcuna indicazione dei rimedi giuridici, diversamente ad esempio dalla legge di procedura per le cause amministrative (art. 26 cpv. 2). Un requisito del genere non è mai stato introdotto nemmeno per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 308). Nella misura in cui sembra lamentare sotto questo profilo una carenza formale della decisione pretorile, l'appellante solleva pertanto una censura infondata.

b) Rimane da esaminare se AP 1 possa legittimamente valersi della propria buona fede e della sua ignoranza del diritto. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che la mancata indicazione di rimedi giuridici in una decisione non deve recare pregiudizio alle parti. Ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile” (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con richiami). Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la buona fede chi

avrebbe potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4).

In concreto il termine per appellare della procedura civile ticinese (10 giorni) non era sicuramente meno “usuale” di quello di 20 giorni, tant'è che si applicava non solo alla procedura sommaria (dalla camera di consiglio ai procedimenti cautelari, per tacere delle azioni possessorie), ma anche alla procedura accelerata (art. 398 CPC ticinese) e a procedure per materia come quelle riguardanti locazioni e affitti (art. 411 cpv. 2 CPC ticinese) o contratti di lavoro (art. 418 CPC ticinese). L'appellante non era quindi esonerato dal rispettarlo solo perché la sentenza del Pretore non indicava vie di ricorso. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica, non era patrocinato da un avvocato e non risulta avere particolari esperienze in campo giudiziario. Chi sceglie di difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi tuttavia sui passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Ricevuta la decisione del Pretore, nel caso specifico il convenuto non risulta essersi minimamente infor­mato sulle possibilità di ricorso, tanto meno in tempo utile. Non pretende di avere

consultato infruttuosamente il Codice di procedura civile, né di essersi rivolto senza esito alla cancelleria della Pretura né

di avere domandato a un legale o a un servizio giuridico qualsiasi. Anzi, citando

nel suo memoriale del 27 settembre 2011 l'art. 308 CPC ticinese egli mostra come gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e attivarsi

con tempestività. Nelle circostanze descritte l'appello del 20 novembre 2010 non può reputarsi introdotto in tempo utile. Va dunque dichiarato irricevibile.

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non sussistendo più ragioni per rinunciare a ogni prelievo. Nella sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera si era limitata infatti a un accertamento di tardività, mentre ai fini della decisione odierna è occorsa una disamina delle argomentazioni sollevate dall'appellante nel memoriale del 27 settembre 2010. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni sul merito dell'appello.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC ticinese,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.