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11.2011.118 • TRAC TI 11.2011.118 Generato dall'IA

Mother's Appeal Against Educational Trusteeship and Visitation Ruling Dismissed

Numero d'incarto 11.2011.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A mother appealed a supervisory authority's decision, which had partially upheld the father's appeal against a regional guardianship commission's order concerning visitation rights and instituted an educational trusteeship for the children, following difficulties in implementing the father's personal contact. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's request for an oral hearing before the appellate court was not constitutionally guaranteed, that the alleged violation of her right to be heard by the supervisory authority was a formal claim determinable from the file, and that the record showed the parents and children had previously been heard by subordinate bodies, with no indication that the supervisory authority was obligated to hold new hearings or that subsequent conciliation was feasible given the parties' entrenched positions.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 308 CC, Art. 39 LAC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 31 LPAmm, Art. 3 cpv. 3 LAG; Mother's Appeal Against Educational Trusteeship and Visitation Ruling Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's request for an oral hearing before the appellate court was not constitutionally guaranteed, that the alleged violation of her right to be heard by the supervisory authority was a formal claim determinable from the file, and that the record showed the parents and children had previously been heard by subordinate bodies, with no indication that the supervisory authority was obligated to hold new hearings or that subsequent conciliation was feasible given the parties' entrenched positions.

Parole chiave

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audizione di un genitore autorità di vigilanza sulle tutele diritti del bambino sospensione del diritto di visita ricorso all'autorità di vigilanza sindacato giurisdizionale Protezione del figlio: diritto di visita e curatela educativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 I 209
Exclusivity Concession on Public Advertising Space Not Public Procurement
DTF 127 V 493
suscettibile tuttavia di influire direttamente sulla decisione (DTF 127 V 493 in fondo).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 LAG

Cited as the basis for denying legal aid because the appeal lacked any possibility of success.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF

Cited to indicate admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal concerning child protection issues.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in reference to the available federal remedies against the current decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.118 · Lugano 12 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa n. 213.2011/R.30.2011 (diritto di visita e protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinata dall'. PA 1) alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone

per quanto riguarda le relazioni personali con i figli

A__________ e J__________ (1999)

da parte del padre

PI 1, ,

giudicando sul ricorso (“appello”) presentato il 22 agosto 2011 da AP 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

Ritenuto

in fatto: A. PI

1 (1973) e AP 1 (1962) hanno due figli:

A__________ e J__________ __________, nati il 1° dicembre 1999. In seguito a difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, PI 1 si è rivolto il 30 luglio

2009 alla Commissione tutoria regionale 11, che con decisione del 14 aprile 2011 ha disciplinato le sue relazioni personali con i figli, ha esortato formalmente la madre – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – a imporre ai ragazzi gli incontri con il padre e ha disposto una “presa a carico” dei medesimi da parte del Servizio medico-psicolo­gico di __________, mentre ha respinto una richiesta di AP 1 intesa alla nomina “di uno o più legali” per patrocinare lei e i figli nei rapporti con la stessa Commissione tutoria regionale e i vari uffici, oltre che per studiare gli atti e avanzare proposte.

B. PI 1 è insorto il 20 aprile 2011 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza

sulle tutele, che il 20 giugno 2011 ha parzialmente accolto il ricorso, ha riformulato l'ingiunzione nei confronti di AP 1 e ha ordinato l'istituzione

di una curatela

educativa in favore dei figli (art. 308 CC), invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del curatore. Essa ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva, senza prelevare tasse né spese.

C. Il

22 agosto 2011 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera per ottenere che, restituito effetto sospensivo al ricorso e conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, “in via preliminare” le parti siano “citate al dibattimento, in primis conciliativo” e che in accoglimento del ricorso la decisione in questione sia annullata. Subordinatamente essa chiede che “la trattazione dell'opposizione alla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele” sia rinviata a quest'ultima per riesame, previa audizione “in via conciliativa” delle parti. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo,

sotto questo profilo il ricorso in esame è ammissibile. Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura ci­vile

(RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), come crede la ricorrente, bensì il nuovo art. 74*b* LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2. La

ricorrente chiede “in via preliminare” di essere citata con PI 1 a un dibattimento davanti a questa Camera. La domanda è di per sé proponibile (art. 74*b* cpv.

3 LPAmm), ma non se ne vede la giustificazione né l'interessata adduce alcun particolare motivo a sostegno. Quanto all'art. 29 cpv. 2 Cost., esso non garantisce il diritto di esprimersi oralmente davanti a un'autorità di ricorso (DTF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). La ricorrente sembra auspicare invero un'udienza di conciliazione, ma non pretende che la Commissione tutoria regionale abbia trascurato il tentativo di comporre il dissidio tra genitori nelle vie amichevoli e neppure accenna a circostanze nuove, sopraggiunte in pendenza di procedura, che lascerebbero intravedere la possibilità di giungere a un'intesa amichevole davanti al terzo grado di giurisdizione. Il fatto che la decisione della Commissione tutoria regionale sia stata impugnata dall'uno e la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele dall'altro lascia supporre se mai che le posizioni siano ormai consolidate. Indire un'udienza davanti a questa Camera nelle condizioni descritte dilazionerebbe soltanto la procedura.

3. L'art. 6 par. 1 CEDU garantisce invero alle parti il diritto a “un'

equa e pubblica udienza” davanti *a un tribunale* indipendente e imparziale costituito per legge in tutte le questioni “di carattere civile”. Tale udienza deve essere

suscettibile tuttavia di influire direttamente sulla decisione (DTF 127 V 493 in fondo). Nella fattispecie l'unica richiesta di giudizio formulata dalla ricorrente è quella di

annullare la decisione impugnata per la mancata “audizione personale sua e dei figli” (memoriale, punto 16). Non propone di riformare l'uno o l'altro dispositivo, per quanto sia patrocinata da un legale. Postula unicamente il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele “per riesame, previa audizione in via conciliativa delle parti medesime”. Ora, sapere se la decisione impugnata vada annullata per avere, l'Autorità di vigilanza sulle tutele, disatteso il diritto d'essere sentito di AP 1 non dipende da quanto l'interessata può addurre all'udienza. Trattandosi di una censura formale, la violazione deve risultare dall'incarto. E questa Camera ha richiamato gli atti di causa completi. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.

4. Che in concreto i genitori siano stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale a un'udienza del 12 aprile 2011 (act. 1, allegato DD) e i figli ascoltati dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________, come pure dal Servizio medico-psicologico di __________ (act. 1, allegati BB e CC) è pacifico. La ricorrente si duole della “mancata audizione personale sua e dei figli” da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. A parte il fatto però che – come detto – l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi a un'autorità di ricorso, la ricorrente non consta avere mai sollecitato niente del genere. Dagli atti si evince soltanto che il 23 aprile (*recte*: maggio) 2011 essa ha postulato una proroga del termine per presentare osservazioni al ricorso di PI 1 (act. 3), a lei intimato il 26 aprile 2011 (attergato ad act. 1), proroga che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto per tardività, il termine per le osservazioni essendo già decorso (act. 4). In seguito consta unicamente una lettera di PI 1 all'Autorità di vigilanza, del 31 maggio 2011 (act. 5), dopo di che è intervenuta la decisione. D'altro lato l'Autorità di vigilanza sulle

tutele non era tenuta a prevedere udienze d'ufficio (art. 42 a 47 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) né a

rifare l'audizione dei figli. Se ne conclude ch'essa non ha affatto violato il

diritto d'essere sentito di AP 1 né quello dei ragazzi. Privo di consistenza, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

5. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di restituire effetto sospensivo al ricorso, contenuta nel memoriale.

6. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la ricorrente inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio

ogni possibilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto di intimazione.

7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese giudiziarie.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

–; –,; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.