Support Obligation Calculation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court decision regarding spousal support and child support following martial separation, arguing for a reduction in the amounts awarded to his wife and their minor child, primarily by disputing the calculation of his net income as a self-employed artisan and challenging the calculation of his wife's minimum subsistence needs by excluding car-related expenses and adjusting the housing cost allocation due to the presence of the wife's other child. The appellate court upheld the lower court's overall determination of the husband's income, concluding that his calculated disposable income supported the total support payments awarded, and while it agreed with the appellant on certain adjustments to the wife's needs (reducing her minimum subsistence level), the revised total required support amount remained the same as the maximum he could afford based on his retained minimum existence needs, thus leading to the rejection of the appeal because the recalculation only resulted in a reallocation between wife and child support, not a net reduction for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 271 lett. a CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 272 CPC, Art. 179 cpv. 1 CC; Support Obligation Calculation Appeal: The appellate court upheld the lower court's overall determination of the husband's income, concluding that his calculated disposable income supported the total support payments awarded, and while it agreed with the appellant on certain adjustments to the wife's needs (reducing her minimum subsistence level), the revised total required support amount remained the same as the maximum he could afford based on his retained minimum existence needs, thus leading to the rejection of the appeal because the recalculation only resulted in a reallocation between wife and child support, not a net reduction for the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis rule was considered in the reasoning section (consid. 2) regarding the admissibility of new evidence in appeal, though it did not directly feature in the dispositive orders.
This rule was cited in the reasoning (consid. 1 and 4b) in relation to the summary procedure used and the assessment of the husband's income based on plausibility, but not in the final orders.
Cited in the reasoning (consid. 1) regarding the appeal deadline for decisions made under summary procedure.
Cited in the reasoning (consid. 1) regarding the minimum litigious value required for an appeal in purely patrimonial matters.
Cited in the reasoning (consid. 4c) regarding the possibility to request a modification of alimony payments if the estimate proves inadequate.
Cited in the reasoning (consid. 6) concerning the non-deduction of family allowances because the appellant, as self-employed, did not receive them.
Cited in the concluding section regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding section regarding the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding section regarding the appealable final, partial, preliminary, and incidental decisions to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning (consid. 9) regarding the litigious value threshold for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning (consid. 9) regarding remedies against the current decision at the federal level.
Cited in the concluding section regarding the suspension of the appeal deadline to the Federal Tribunal during judicial holidays.
Cited in the concluding section regarding the subsidiary constitutional appeal when the civil appeal is inadmissible.
This rule on costs allocation was mentioned in the reasoning (consid. 8) but not explicitly cited in the final order regarding costs (Order 2).
Cited in the reasoning (consid. 6) regarding the inadmissibility due to insufficient motivation of the appeal.
Cited in the reasoning (consid. 8) for rejecting the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Although the court addressed legal aid extensively (consid. 8), no specific mention of Art. 64 LTF appears in the final orders.
Although the court addressed costs (consid. 8), no specific mention of Art. 66 al. 1 LTF appears in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.117 · Lugano 4 dicembre 2013/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2011.279 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 gennaio 2011 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello del 12 agosto 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 agosto 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1981), cittadino romeno, e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 16 ottobre 2009. A quel momento la sposa, divorziata, aveva già due figli, C__________
(1992) e A__________ (1999), il primo avuto da nubile e la seconda dal precedente matrimonio, i quali vivevano dai rispettivi padri. Dalle nuove nozze è nata S__________, il 27 giugno 2010. Artigiano edile, il marito ha lavorato per varie imprese del settore e nel dicembre del 2010 si è messo in proprio, fondando la ditta individuale __________ con sede a __________, attiva come impresa generale di costruzione. Senza particolare formazione, la moglie ha lavorato come aiuto domiciliare fino alla nascita di S__________, poi ha smesso ogni attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 13 gennaio 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi con la figlia nella __________ a __________.
B. Il
21 gennaio 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'appartamento coniugale al marito e del mobilio domestico a sé, l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare dal gennaio del 2011 di fr. 1315.– mensili per lei e uno di fr. 645.– mensili per la figlia. In via cautelare essa ha chiesto che fosse vietato al marito di avvicinarla, interpellarla o importunarla. Con decreto del 25 gennaio 2011 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Il 31 gennaio 2011 AP 1 ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Al contraddittorio del 7 febbraio 2011 le parti si sono accordate in via provvisionale sull'autorizzazione a vivere separate, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito, sull'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), sul divieto per il marito di avvicinare o contattare moglie e figlia e sulla nomina di un curatore educativo in favore di S__________. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Nell'aprile del 2011 AO 1 si è trasferita con la figlia in un appartamento,
sempre a __________, e il 14 aprile 2011 ha ottenuto dal *Bezirksgericht Zürich* l'affidamento di A__________, nata dal suo primo matrimonio, la quale
è venuta a vivere con lei nel maggio del 2011. A un'udienza indetta dal Pretore il 9 maggio 2011 l'istante ha poi confermato le proprie
domande, mentre il marito si è opposto al contributo alimentare per lei e ne ha offerto uno di fr. 500.– mensili per la S__________. Con decisione del 7
giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 6 ha istituito in favore di S__________ una curatela educativa e designato __________ in qualità di
curatrice.
D. L'istruttoria si è chiusa il 23 maggio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a osservazioni scritte. Nelle proprie, del 21 giugno 2011, AO 1 ha chiesto l'accoglimento della sua istanza, postulando dal gennaio del 2011 un contributo alimentare
per sé di fr. 1000.– mensili e uno per S__________ di fr. 1315.– mensili (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale del 21 giugno 2011 il marito ha chiesto di affidare S__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), di assegnare l'abitazione coniugale a lui e il mobilio alla moglie. Egli si è opposto invece a ogni contributo alimentare per quest'ultima, offrendone uno di fr. 500.– mensili per la sola figlia dal giugno del 2011.
E. Statuendo il 2 agosto 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (riservata una lista di mobili e suppellettili spettanti alla moglie), ha affidato la figlia alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha vietato al marito di avvicinare o contattare moglie e figlia, ha confermato la curatela educativa in favore di S__________
e ha condannato AP 1 a versare dal 13 gennaio 2011 un contributo alimentare di fr. 771.– mensili per la moglie e uno di
fr. 279.– mensili “a favore della moglie” (*recte*: della figlia). La tassa di giustizia (fr. 900.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il
12 agosto 2011 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione a fr. 500.– mensili di quello per S__________ o, in subordine, la riduzione a fr. 353.85 mensili del contributo per la moglie e a fr. 146.15 mensili di quello per la figlia. Egli sollecita inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato alla moglie per osservazioni. Con decreto del 23 agosto 2011 il presidente della Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto sospensivo, già dato per legge, ricordando che il convenuto doveva nondimeno versare il contributo per la figlia di fr. 500.– mensili da lui offerto. Con decreto del 18 ottobre 2011 egli ha respinto altresì un'istanza della moglie volta a far revocare l'effetto sospensivo all'appello del marito.
Considerando
in diritto: 1. Emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), le decisioni a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello entro
10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di questioni meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, se appena si considera l'entità dei contributi alimentari in discussione. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Al
memoriale l'appellante acclude nuovi documenti (da A a F). Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). Nella fattispecie i documenti in rassegna sono di conseguenza ammissibili, tranne una parte delle ricevute prodotte indistintamente nel plico contrassegnato con la lettera “D”, che l'appellante avrebbe potuto presentare
al Pretore prima della chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 23 maggio 2011. A quest'ultimo riguardo non giova ad ogni modo soffermarsi, poiché tali
ricevute non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3. Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3800.70 mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 2750.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1115.–, premio della cassa malati fr. 204.35, pasti fuori casa fr. 231.–). Quanto alla moglie, egli non ha ritenuto di poterle imputare un reddito e ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3080.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile fr. 125.–). Infine egli ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1115.– mensili. Constatato un ammanco di fr. 3145.– mensili nel
bilancio familiare, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare dal 13 gennaio 2011 il suo margine disponibile (fr. 1050.– mensili) nella misura di
fr. 771.– mensili alla moglie e per i restanti fr. 279.– mensili alla figlia (assegni familiari non compresi).
4. L'appellante censura anzitutto il proprio reddito di fr. 3800.– netti mensili che il Pretore ha stimato deducendo dal totale delle entrate di lui nei primi cinque mesi di attività come indipendente (fr. 6204.– mensili in media tra il dicembre del 2010 e l'aprile del 2011) le spese professionali da lui esposte (fr. 876.– mensili in media), il costo di un operaio assunto dalla ditta individuale il
9 marzo 2011 (fr. 1034.80 mensili in media) e le spese professionali da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale (fr. 492.– mensili in media). L'appellante non contesta la media delle proprie entrate (fr. 6204.20 mensili) né l'ammontare delle spese professionali (conforme a quanto da lui indicato), ma fa valere che il costo dell'operaio assunto dalla ditta individuale nel marzo del 2011 è in media di fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80, e che la media delle spese
professionali da lui erroneamente inserite nel fabbisogno personale ammonta a fr. 643.20 mensili, non a fr. 492.–,
di modo che il suo reddito netto per finire non eccede fr. 2849.80 mensili.
a) A giusto titolo l'appellante sottolinea che il costo medio dell'operaio assunto dalla ditta individuale il 9 marzo 2011 è di fr. 1834.40 mensili, non di fr. 1034.80. Tra il 9 marzo e il 30 aprile 2011 infatti il dipendente ha ricevuto fr. 9172.10 complessivi (doc. 5 e 16), non solo fr. 5174.– come ha accertato il Pretore. A giusto titolo altresì l'appellante invoca tra le spese professionali da lui inserite nel fabbisogno personale il premio dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia del dipendente (di fr. 1717.40 annui, ovvero fr. 143.10 mensili: doc. 9), sicché la media di quelle spese ascende, se non a fr. 643.20 mensili come asserisce l'appellante, almeno a fr. 635.10 mensili.
b) Sta di fatto che ciò non giustifica ancora una riduzione del reddito netto. Non tanto perché la media di fr. 6204.20 mensili calcolata dal Pretore sul provento dei primi cinque mesi di attività in proprio del convenuto non sia pertinente, quanto perché tale media appare poco significativa. Basti pensare che nei primi tre mesi di attività indipendente il convenuto ha guadagnato poco o nulla (fr.
853.10 nel dicembre del 2010, fr. 200.– nel gennaio del 2011, niente nel febbraio successivo), mentre dopo di allora ha conseguito introiti ragguardevoli (fr. 11 645.85 nel marzo del 2011, fr. 18 322.05 nell'aprile successivo). Se si considerano anche i tre mesi seguenti (il Pretore ha statuito il 2 agosto 2011), il quadro delle entrate diviene più concreto. Ora, nel maggio del 2011 l'appellante ha guadagnato fr. 16 300.–, nel giugno del 2011 fr. 4383.05 e nel luglio del 2011 fr. 10 135.10 (doc. D prodotto dallo stesso convenuto in appello). La media dei redditi conseguiti fra il dicembre del 2010 e il luglio del 2011 risulta così di fr. 7730.– mensili. Dedotte le spese professionali non contestate di fr. 876.– mensili, il costo dell'operaio assunto (fr. 1834.40 mensili) e le spese professionali inserite nel fabbisogno personale del convenuto (fr. 635.10 mensili), si ottiene un reddito netto di fr. 4375.– mensili (arrotondati). La valutazione prudenziale di fr. 3800.– mensili operata dal Pretore a un giudizio di verosimiglianza (art. 271 lett. a CPC) resiste dunque alla critica.
c) Si aggiunga che la cautela dimostrata dal Pretore si giustifica anche sotto un altro profilo. Il reddito lordo di fr. 7730.– mensili risultante dagli atti si fonda – come detto – sulle entrate di otto mesi, l'attività in proprio dell'appellante essendo cominciata nel dicembre del 2010. Il reddito di un indipendente però va apprezzato, di regola, sulle risultanze degli ultimi tre anni (se non oltre: RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; sentenza
del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti). Potendosi apprezzare in concreto solo i dati di otto mesi, la valutazione si àncora forzatamente a una prognosi di attendibilità relativa. Si impone dunque riserbo, ferma restando la possibilità per entrambe le parti di chiedere una modifica dei contributi alimentari nel caso in cui la stima si rivelasse inadeguata (art.
179 cpv. 1 CC).
5. Secondo l'appellante il fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 3080.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 893.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 406.–, leasing dell'automobile fr. 306.65, spese d'automobile fr. 125.–) non eccede in realtà fr. 2372.45 mensili, il costo dell'alloggio dovendo essere limitato a fr. 616.45 e i costi d'automobile stralciati.
a) Per quanto riguarda la locazione, il Pretore ha dedotto dalla spesa effettiva la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di S__________ (un terzo, ossia fr. 370.– mensili) e di A__________ (un quarto, ridotto del 44%, ossia fr. 217.– mensili). A quest'ultimo proposito egli ha considerato che i contributi alimentari versati dal padre di A__________ sono inferiori del 44% rispetto al fabbisogno in denaro della figlia definito secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. L'appellante contesta simile riduzione, sostenendo che non gli spetta di sopperire – fosse pure indirettamente – alle “mancanze economiche” di una figlia non sua. L'argomentazione non è priva di pertinenza. Il fabbisogno in denaro di un figlio non si riduce invero –come crede il primo giudice – perché il contributo di mantenimento ricevuto dal ragazzo non copre il relativo fabbisogno.
Il fabbisogno in denaro rimane invariato (RtiD I-2006 pag. 676 in alto) e, se mai, scoperto. Il costo dell'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di S__________
rimane pertanto un quarto di quello effettivo pagato dalla madre affidataria, cioè fr. 1579.45 mensili (e non fr. 1479.45 mensili come ha ritenuto il Pretore [doc. Q]). La differenza a carico della madre rimane così di fr. 658.– mensili.
b) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie il leasing dell'automobile di fr. 306.65 mensili e spese del veicolo per fr. 125.– mensili, reputando che “le esigenze legate all'accudimento di una bimba piccola e di una figlia adolescente rendono, con ogni verosimiglianza, necessario per la creditrice alimentare disporre di un mezzo proprio (...) anche nell'ottica di assicurare una certa elasticità nell'esercizio del diritto alle relazioni personali delle figlie con i rispettivi padri” (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). L'appellante chiede lo stralcio di tali oneri, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui in situazione di ristrettezza i costi d'automobile vanno tralasciati e che qualora le trasferte siano indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nel caso specifico le condizioni economiche della famiglia non permettono di far fronte a tale costo (sotto, consid. 7). Né appaiono date le condizioni per riconoscere il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici, nulla evincendosi dagli atti sulle reali necessità menzionate dal Pretore. I costi in questione, di conseguenza, vanno tolti dal fabbisogno minimo della moglie.
c) Riassumendo il fabbisogno minimo di AO 1 si attesta a fr. 2414.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 658.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 406.–).
6. L'appellante contesta altresì il fabbisogno in denaro di S__________, fissato dal Pretore in fr. 1115.– mensili (fabbisogno in denaro per un figlio unico fino a sei anni secondo la tabella 2011 correlata alle note raccomandazioni del Canton Zurigo fr. 2045.–, meno le spese di cura e educazione di fr. 730.– e gli assegni familiari di fr. 200.–: sentenza impugnata, pag. 6), facendo valere che in
realtà esso ammonta a fr. 979.85 mensili (vitto fr. 270.–, abbigliamento fr. 75.–, costo dell'alloggio fr. 369.85, altri costi fr. 465.–, dedotti gli assegni familiari: appello pag. 7 in alto). Egli non spiega tuttavia per quale ragione la cifra determinata dal Pretore sarebbe erronea. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
Si aggiunga che, secondo la citata tabella, il fabbisogno in denaro di S__________ risulta di fr. 1205.– mensili (fabbisogno in denaro di un figlio fino a sei anni d'età in una fratria di due fr. 1740.–, dedotte le spese per cura e educazione di fr. 595.– fornite in natura dalla madre e sostituito il costo dell'alloggio tabellare di fr. 335.– con il costo effettivo di fr. 395.– mensili). Non si giustifica invece alcuna deduzione degli assegni familiari, che come indipendente l'appellante non percepiva (art. 13 LAFam nella versione fino dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del cpv. 2*bis*). Anzi, il fabbisogno in denaro di S__________ era addirittura maggiore prima che A__________ venisse ad abitare con la madre, nel maggio del 2011. Non è però necessario addentrarsi oltre nella questione, poiché il margine disponibile di AP 1, come si vedrà (sotto, consid. 7), non eccede fr. 1050.– mensili.
7. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:
Reddito del marito (consid. 4) fr. 3 800.70
Reddito della moglie fr. –.—
fr. 3 800.70 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2 750.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2 414.—
Fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1 205.— fr. 6 369.— mensili
Ammanco (arrotondato) fr. 2 569.— mensili
II debitore alimentare potendo conservare per sé l'equivalente del proprio minimo esistenziale (DTF 135 III 66 consid. 3.2.1 con rinvii), che nella fattispecie corrisponde al fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (di fr. 2750.–), l'appellante non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di fr. 1050.– mensili complessivi (fr. 3800.– meno fr. 2750.–), come ha rilevato il primo giudice. Di conseguenza l'attuale decisione comporterebbe unicamente una diversa chiave di riparto, nel senso che il contributo alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 771.– risulterebbe di fr. 700.– mensili e quello per la figlia stabilito in fr. 279.– mensili oltre assegni familiari sarebbe di fr. 350.– mensili. In ultima analisi tuttavia l'appellante non otterrebbe alcuno sgravio, dovendo sempre versare complessivamente a moglie e figlia la stessa somma. L'appello è destinato pertanto all'insuccesso
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.29 del 18 ottobre 2011 consid. 4; sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008, consid. 4b).
8. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a presumere che nel caso specifico la riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, le condizioni economiche apparentemente difficili di lui e la sua residenza in Francia rendendo verosimilmente oneroso l'eventuale incasso. Tanto vale quindi soprassedere a ogni prelievo.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta, giacché l'impugnazione appariva fin dall'inizio senza possibilità di buon esito (art. 117 cpv. 1 lett. b CPC), il convenuto medesimo producendo documenti in appello che attestavano un reddito lordo più elevato di quello stimato dal Pretore (sopra, consid. 4b). Quanto al diverso riparto della somma da corrispondere a moglie e figlia come contributo alimentare (fr. 1050.– mensili), una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente appellato solo per tale motivo (cfr. Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii).
Merita di essere accolta invece la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con l'istanza presentata il 17 ottobre 2011 per ottenere la revoca dell'effetto sospensivo all'appello del marito. A quel tempo in verità non era chiaro se un appello diretto contro una decisione a tutela dell'unione coniugale fosse provvisto o sprovvisto di effetto sospensivo per legge, quesito che il Tribunale federale ha risolto solo con la sentenza pubblicata in DTF 137 III 475. Quando AO
1 ha adito questa Camera, di conseguenza, l'incertezza non permetteva di definire la richiesta del 17 ottobre 2011 senza possibilità di successo fin dall'inizio. Ciò premesso, in mancanza di una nota professionale, che incombeva alla legale produrre (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), le prestazioni di lei possono valutarsi in circa tre ore di lavoro, più che sufficienti per redigere l'istanza (tre pagine), scrivere una lettera e tenere un eventuale colloquio con la cliente. Retribuite fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese presumibili (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, tale dispendio di tempo va rimunerato con un'indennità di fr. 650.–.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. L'istanza di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.
4. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 650.–.
5. Notificazione:
– ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto: dispositivo n. 4).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).