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11.2011.108 • TRAC TI 11.2011.108 Generato dall'IA

Appealability of Contempt Fine Enforcement Following Final Judgment

Numero d'incarto 11.2011.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's order enforcing a daily contempt fine imposed for non-compliance with an earlier precautionary order requiring the delivery of corporate and accounting documentation to a claimant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the correct legal remedy was to challenge the initial precautionary order itself when it was issued (if the value in dispute met the jurisdictional threshold), rather than challenging the subsequent enforcement order and associated invoice, which were not independently appealable in this manner; furthermore, the court noted that the underlying precautionary measures likely lapsed when the main judgment became final due to the expiration of the appeal period for the main decision, potentially limiting the enforceable fine period retroactively.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 267 CPC, Art. 343 CPC, Art. 337 CPC, Art. 343 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 268 cpv. 1 CPC; Appealability of Contempt Fine Enforcement Following Final Judgment: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the correct legal remedy was to challenge the initial precautionary order itself when it was issued (if the value in dispute met the jurisdictional threshold), rather than challenging the subsequent enforcement order and associated invoice, which were not independently appealable in this manner; furthermore, the court noted that the underlying precautionary measures likely lapsed when the main judgment became final due to the expiration of the appeal period for the main decision, potentially limiting the enforceable fine period retroactively.

Parole chiave

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oltraggio alla corte autorizzazione all’esecuzione valore litigioso misure cautelari riduzione della multa revisione di una decisione Misure d'esecuzione correlate a provvedimenti cautelari

Disposizioni normative citate

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Art. 292 CP
Infine il Pretore ha vietato all'AP 1 di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n.
Art. 267 CPC
Il giudice che ordina un provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d'esecuzione (art. 267 CPC).
Art. 343 CPC
In linea di conto entrano le stesse misure che possono corredare una decisione di merito (art. 343 CPC; Kofmer Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n.
Art. 337 CPC
267), le quali consentono in tal modo un'esecu­zione diretta (art. 337 CPC).
Art. 343 cpv. 1 lett. c CPC
500.– per ogni giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC).
Art. 268 cpv. 1 CPC
Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la soppressione di questi ultimi per intervenuta modifica delle circostanze “o qualora [essi] si rivelino ingiustificati” (art. 268 cpv. 1 CPC).
Art. 268 cpv. 2 prima
Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la soppressione di questi ultimi per intervenuta modifica delle circostanze “o qualora [essi] si rivelino ingiustificati” (art. 268 cpv.
Art. 314 cpv. 1 CPC
In concreto la decisione del Pretore ha acquisito forza di giudicato il 16 giugno 2011, quando è decorso infruttuoso il termine di appello contro l'ingiunzione a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 314 cpv. 1 CPC).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Mentioned in reasoning regarding the principle of costs, but not explicitly cited in the final order (Order 2). Therefore, this is excluded based on the rule.

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Testo completo

Incarto n. 11.2011.108 · Lugano, 24 agosto 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nelle cause CA.2011.119 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.1642 (tutela giurisdizionale

nei casi manifesti) e della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza del 21 aprile 2011 dalla

AO 1 (patrocinata dall'. PA 1) contro

AP 1 (già patrocinata dall'. __________,),

giudicando sull'appello dell'11 luglio 2011 presentato dall'AP 1 contro l'“or­dinanza” emessa dal Pretore il 22 giugno 2011 e la “fattura” a essa correlata;

Ritenuto

in fatto: A. In accoglimento di un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti presentata dalla AO 1, con decisione del 30 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'AP 1, già amministratrice unica della ditta, di conse­gnare a quest'ultima entro dieci giorni tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 1 e 1.1). Contestualmente il Pretore ha ordinato all'AP 1, già in via cautelare, di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Infine il Pretore ha vietato all'AP 1 di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Un appello presentato il 4 luglio 2011 dall'AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2011.102).

B. Nel frattempo, il 22 giugno 2011, il Pretore ha ordinato all'“auto­rità preposta all'incasso” di riscuotere dall'AP 1, che non aveva ottemperato all'ingiunzione cautelare, la multa di fr. 500.– giornalieri “di cui al dispositivo n. 2.1

della decisione 31 [*recte*: 30] maggio 2011, a decorrere dal 10 giugno 2011”. Simultaneamente la Pretura ha emesso a carico dell'AP 1 una

“fattura” di fr. 6500.– per “multa”.

C. Contro

l'“ordinanza” del 22 giugno 2011 l'AP 1 ha presentato un appello dell'11 luglio 2011 a questa Camera in cui chiede che, sospesa cautelarmente l'esecuzione

dell'incasso,

sia annullata l'“ordinanza” medesima, così come la “fattura” di fr. 6500.–. L'appello non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il giudice che ordina un provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d'esecuzione (art. 267 CPC). In linea di conto entrano le stesse misure che possono corredare una decisione di merito (art. 343 CPC; Kofmer Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 ad art. 267), le quali consentono in tal modo un'esecu­zione diretta (art. 337 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha munito la decisione cautelare, notificata il 6 giugno 2011 all'ex patrocinatore della convenuta, di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (art. 343 cpv. 1 lett. c CPC). Con l'“ordinanza” del 22 giugno 2011 egli ha ingiunto ai servizi amministrativi competenti il prelievo della sanzione dal 10 giugno 2011 (compreso) fino allo stesso 22 giugno 2011 (13 giorni), onde la “fattura” di fr. 6500.–.

2. I provvedimenti cautelari sono appellabili per legge, almeno nelle controversie patrimoniali il cui valore sia di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Le misure d'esecuzione accompagnatorie vanno impugnate, dandosi il caso, con lo stesso rimedio giuridico esperibile contro i provvedimenti cautelari. In seguito esse non possono più essere contestate (Huber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess­ordnung, Zurigo/Basilea/Gine­vra 2010, n. 17 ad art. 267). Se mai il destinatario può eccepire in sede esecutiva, segnatamente davanti al giudice del rigetto

definitivo dell'opposizione, che non sussiste una valida misura d'esecuzione (Huber, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPC).

Non può ridiscutere invece l'adeguatezza delle misure d'esecuzione, salvo postulare davanti al giudice dei provvedimenti cautelari la modifica o la soppressione di questi ultimi per intervenuta modifica delle circostanze “o qualora [essi] si rivelino ingiustificati” (art. 268 cpv. 1 CPC).

3. Ne segue che l'appello in rassegna, diretto contro l'“ordinanza” del 22 giugno 2011 e la “fattura” a essa correlata, si rivela già di primo acchito irricevibile. La multa disciplinare comminata nel dispositivo n. 2.1 della decisione emessa dal Pretore il 30 maggio 2011 poteva essere contestata solo insorgendo tempestivamente contro il dispositivo n. 2.1 contenuto nella decisione stessa (mentre nella fattispecie l'appello presentato il 4 luglio 2011 dal'AP 1 è stato dichiarato irricevibile). Quanto all'“ordi­nanza” del 22 giugno 2011 e alla citata “fattura” di fr. 6500.–, esse non sono atti impugnabili. Invano l'interessata tenta dunque di rimetterle in discussione e ancora più inutilmente essa cerca di ridiscutere l'ingiunzione cautelare in sé. Argomentazioni del genere potevano solo essere sollevate – si ripete – appellando ritualmente la decisione pretorile del 30 maggio 2011, sempre che “tutta la documentazione societaria e contabile” rivendicata dal­l'istante abbia un valore di almeno fr. 10 000.–. E che ciò sia il caso nella fattispecie non risulta, a ben vedere, né dalla decisione del

30 maggio 2011 né dal fascicolo agli atti.

4. L'improponibilità dell'appello non esime da una constatazione. Il passaggio in giudicato di una decisione di merito fa decadere, per principio, i provvedimenti cautelari (art.

268 cpv. 2 prima frase CPC). In concreto la decisione del Pretore ha acquisito forza di giudicato il 16 giugno 2011, quando è decorso infruttuoso il termine di appello contro l'ingiunzione a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 314 cpv. 1 CPC). Fosse stato esperibile un reclamo, del resto, la situazione non sarebbe stata diversa (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò significa che il 16 giugno 2011 i provvedimenti cautelari disposti dal Pretore sono decaduti (dispositivi n. 2 e 2.1 della decisione pretorile). È vero che provvedimenti cautelari possono sussistere – eccezionalmente – oltre la decisione di merito qualora il giudice abbia così disposto ai fini dell'esecuzione o qualora “nel caso la legge lo preveda” (art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC). Nella fattispecie non si ravvisa tuttavia nessuna delle due ipotesi. Anzi, il Pretore ha associato ai dispositivi di merito sanzioni esecutive proprie (dispositivi n.

1.1 e n. 3.1).

Ciò posto, quando il 16 giugno 2011 è passata in giudicato la decisione pretorile del 30 maggio 2011 (notificata all'ex patrocinatore della convenuta il 6 giugno successivo) per scadenza infruttuosa del termine d'impugnazione, la sanzione com­minata nel dispositivo n. 2.1 della decisione medesima è venuta a cadere, sostituita dalle misure d'esecuzione correlate ai dispositivi di merito (n. 1.1 e n. 3.1). E siccome il Pretore ha fatto decorrere l'applicazione della multa prevista nel dispositivo n. 2.1 dal 10 giugno 2011 (e non già dal 7 giugno 2011: “ordinanza” del 22 giugno 2011), la sanzione giornaliera di fr. 500.– poteva essere inflitta per 7 giorni, non per 13. È possibile che nel frattempo il Pretore abbia ordinato anche l'irrogazione della multa prevista nel noto dispositivo n. 1.1 (il che potrebbe giustificare la “fattura” di fr. 6500.–), ma gli atti sono silenti al proposito. Sia come sia, la questione non va approfondita ora, le contestazioni legate al­l'esistenza di una valida misura d'esecuzione potendo essere fatte valere – come si è spiegato (consid. 2) – in sede esecutiva.

5. L'inammissibilità dell'appello rende senza oggetto l'istanza cautelare contenuta nel memoriale, volta a sospendere l'incasso della multa in pendenza di ricorso.

6. Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Trattandosi nondimeno del primo caso in cui questa Camera si è trovata a esaminare l'applicazione dell'art. 267 CPC (norma che non figurava nel vecchio ordinamento di procedura), si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni prelievo.

7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese giudiziarie.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.