Debtor's Appeal of Support Withholding Struck for Desistance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal filed by the debtor against a lower court order that directed his employer to withhold and remit a specified monthly spousal and child support amount directly to the creditor, the appellate court noted the appellant's subsequent communication indicating a withdrawal of the appeal, treating this as a formal desistance under procedural rules, which results in the case being struck from the roll as if settled by a final judgment. The court therefore took note of the withdrawal, struck the case from the roll due to desistance, and, considering the appellant's lack of legal counsel, decided not to impose court costs upon him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Debtor's Appeal of Support Withholding Struck for Desistance: The court therefore took note of the withdrawal, struck the case from the roll due to desistance, and, considering the appellant's lack of legal counsel, decided not to impose court costs upon him.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for removing the case from the rolls due to withdrawal, which is the action taken in order 1.
Cited in the reasoning as the basis for imposing costs on the withdrawing party, although waived in order 2.
Cited in the reasoning as the rule governing the imposition of costs, which is directly relevant to the disposition regarding court costs (order 2).
Cited in the reasoning concerning the obligation to pay court costs following withdrawal, which relates to order 2.
Testo completo
Incarto n. 11.2011.104 · Lugano 6 settembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera: · Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.329 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 maggio 2011 da
CO 1, (patrocinata dall' PA 1 ) contro
RE 1 ;
giudicando sull'appello del 10 maggio 2011 presentato dal convenuto contro la decisione emessa dal Pretore il 17 giugno 2011;
premesso che con decreto supercautelare del
12 maggio 2011 emesso nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato RE 1
(1960) a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la moglie CO 1, uno di fr. 200.– mensili per il figlio E__________ (1993) e uno di fr. 600.– mensili per il figlio R__________ (1996), assegni familiari non compresi;
rammentato che il 16 giugno 2011 AO 1ha adito il Pretore perché ordinasse alla __________ SA di __________, alle cui dipendenze RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di fr. 1550.– mensili per lei e i figli (complessivi degli assegni familiari), riversandoli su un conto bancario a lei intestato;
rilevato che con decisione (“decreto”) del 17 giugno 2011 il Pretore ha ordinato alla __________
SA di trattenere dallo stipendio di RE 1 l'importo di fr. 1550.– mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie CO 1, ponendo le spese
giudiziarie di fr. 50.– a carico di RE 1;
preso atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello (“reclamo”) del 4 luglio 2011 in cui ha postulato la revoca del provvedimento;
ricordato che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
constatato che con lettera del 5 settembre 2011 AP 1comunica ora di rinunciare al'appello;
considerato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
ritenuto che la desistenza di una parte ha l'effetto di una decisione passata in giudicato e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 2 e 3 CPC);
posto che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC);
stabilito che si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un legale;
appurato che nella fattispecie non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante per osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.