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11.2010.87 • TRAC TI 11.2010.87 Generato dall'IA

Mootness Doctrine and Appellate Costs in Easement Dispute

Numero d'incarto 11.2010.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by a property owner seeking to overturn a lower court decision that ordered the removal of three masonry steps constructed on a pedestrian right-of-way easement burdening the appellant's land, but since the appellant subsequently removed the steps before the appellate hearing, the appeal was deemed moot and the case was removed from the docket. The court reasoned that because the loss of subject matter was due to the appellant's own voluntary action, especially after the appeal was granted a suspensive effect, the appellant must bear the appellate costs, even though no judgment was rendered on the merits, and no compensation for legal fees would be awarded to the opposing parties who had withdrawn any claim for reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 72 PC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Mootness Doctrine and Appellate Costs in Easement Dispute: The court reasoned that because the loss of subject matter was due to the appellant's own voluntary action, especially after the appeal was granted a suspensive effect, the appellant must bear the appellate costs, even though no judgment was rendered on the merits, and no compensation for legal fees would be awarded to the opposing parties who had withdrawn any claim for reimbursement.

Parole chiave

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servitù diritto di togliere le addizioni esame nel merito spese legali oggetto della lite dottrina giuridica Azione di manutenzione. Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 Ia 494
l'azione se la causa non risultasse superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

This article was cited as the procedural basis for declaring the appeal moot and striking the case from the roll.

art. 21 LTG per analogia

Applied by analogy to moderate the court fee because the appeal concluded without a final judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.87 · Lugano 8 novembre 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2010.90 (azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 16 aprile 2010 da

AO 1 e AO 2, (patrocinati da PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato da PA 1 );

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: che AO 1 e AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 640 RFD di __________, la quale beneficia di una servitù di passo pedonale gravante la contigua particella n. 646 appartenente a AP 1;

che in esito a un'azione di manutenzione promossa da AO 1 e AO 2, con sentenza del 22 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a AP 1 di rimuovere tre gradini in muratura da lui costruiti sulla sua particella, lungo il tracciato del diritto di passo;

che

contro tale sentenza AP 1è insorto con un appello del 2 luglio 2010 a questa Camera per ottenere il rigetto dell'azione di manutenzione e la conseguente riforma del

giudizio impugnato;

che con decreto del 7 luglio 2010 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo;

che nelle sue osservazioni del 26 luglio 2010 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello;

che il 19 ottobre 2010 AO 1 e AO 2 hanno comunicato alla Camera l'avvenuta demolizione dei tre gradini da parte del convenuto;

che l'appellante ha confermato il 26 ottobre 2010 tale circostanza;

e considerando

in diritto: che la demolizione del manufatto oggetto dell'azione di manutenzione ha reso l'appello di AP 1 senza oggetto;

che la causa va quindi stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC), mentre rimane da statuire sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili;

che secondo l'appellante la demolizione dei tre gradini è avvenuta nell'ambito di una convenzione di vicinato, gli attori impegnandosi da parte loro a ritirare un'opposizione presentata a un permesso di costruzione chiesto dal convenuto;

che tale affermazione non trova conforto nella lettera del 18 ottobre 2010 prodotta dalle parti, dalla quale si evince che la rimozione del manufatto non era oggetto dell'accordo, ma ne era piuttosto la pregiudiziale;

che in tali circostanze la caducità della lite è dovuta a scelta propria dell'appellante, all'appello essendo stato conferito effetto sospensivo;

che qualora una lite divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia – in ma­teria di oneri processuali e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti);

che in virtù dell'art. 72 PC il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;

che di regola occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto

l'azione se la causa non risultasse superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);

che tale principio trova nondimeno i suoi limiti ove la caducità della lite sia dovuta non a circostanze fortuite, a

fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte;

che, invero, chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse va chiamato per principio a rispondere dei suoi atti (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2003.63 del 19 febbraio 2010);

che nella fattispecie, avendo l'appellante occasionato la caducità della lite con il proprio comportamento, non v'è ragione per cui egli non sia chiamato ad assumere i costi processuali da lui medesimo cagionati;

che la tassa di giustizia, in ogni modo, va moderata nella misura del possibile, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

che non si pone problema di ripetibili, AO 1 e AO 2 avendo rinunciato a indennità;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri di appello, consistenti:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.