Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the annulment of a divorce decree finalized by a lower court based on a previously approved settlement agreement, following the denial of a request for full restitution by the first instance judge. The appellate court dismissed the appeal and struck it from the record because the appellant failed to deposit the required advance payment for judicial costs within the stipulated, non-extendable deadline, concluding that the appeal could not proceed to substantive examination, though it imposed a reduced fine and minimal procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs: The appellate court dismissed the appeal and struck it from the record because the appellant failed to deposit the required advance payment for judicial costs within the stipulated, non-extendable deadline, concluding that the appeal could not proceed to substantive examination, though it imposed a reduced fine and minimal procedural costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the roll for failure to pay the advance, as stated in the preceding order.
Analogously applied to determine the reduction of the judicial fee because the appeal procedure ended without a judgment.
Cited when establishing that no costs are awarded to the counterparty.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.74 · Lugano 22 luglio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. OA.2007.149 (convenzione sugli effetti del divorzio: restituzione in intero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 febbraio 2007 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 );
premesso che con sentenza del 27 febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 e AO 1 (entrambi del 1963), omologando una convenzione da loro stipulata il 23 giugno 2005 sugli
effetti del divorzio;
ricordato che una domanda di restituzione in intero presentata da AP 1 il 27 febbraio 2007 per ottenere l'annullamento della citata omologazione è stata respinta dal Pretore con sentenza del 19 maggio 2010;
visto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 9 giugno 2010, postulando l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio, subordinatamente previa assunzione di prove in appello;
osservato che con ordinanza dell'11 giugno 2010 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'ap-pello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 14 giugno 2010 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto il 30 giugno 2010 (art. 131 cpv. 1 e 3 CPC);
preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha sollecitato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art.
312 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.