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11.2010.72 • TRAC TI 11.2010.72 Generato dall'IA

Child Support Garnishment Upheld Despite Claimed Insufficient Income

Numero d'incarto 11.2010.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court order mandating the garnishment of his wages to cover court-ordered child support payments that he admitted to never having made, arguing his actual income was insufficient and that any deduction should be proportionally reduced based on his minimal needs. The appellate court upheld the original ruling, reasoning that since the initial child support order was based on a higher imputed potential income, the garnishment must adhere to that higher figure to give meaning to the imputation, and furthermore, the father's duty to pay support exists irrespective of the other parent's financial capacity. The court also rejected the request for legal aid as the appeal lacked merit from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 5 vLAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 291 CC, Art. 289 cpv. 2 CC, Art. 93 LEF; Child Support Garnishment Upheld Despite Claimed Insufficient Income: The appellate court upheld the original ruling, reasoning that since the initial child support order was based on a higher imputed potential income, the garnishment must adhere to that higher figure to give meaning to the imputation, and furthermore, the father's duty to pay support exists irrespective of the other parent's financial capacity. The court also rejected the request for legal aid as the appeal lacked merit from the outset.

Parole chiave

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mantenimento del figlio pignoramento del salario reddito ipotetico sostegno finanziario precetto esecutivo trattenuta Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio in caso di reddito ipotetico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 367
DTF 134 III 668
d LTF), il rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di un ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court explicitly applied this article in the basis for its final orders.

art. 148 cpv. 2 CPC ticinese

This provision was used to justify the exceptional waiver of court costs due to the appellant's difficult economic situation.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid because the appeal appeared unfounded from the start.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.72 · Lugano, 14 gennaio 2011 mp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.79 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza dell'8 aprile 2010 da

AO 1, contro

AP 1, (patrocinato dagli avvocati PA 1 e __________,)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1967)ha dato alla luce il 6 ottobre 1999 un bambino, N__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1971). Con

sentenza del 25 febbraio 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.– mensili dal 1° giugno 2008 fino alla maggiore età, oltre l’assegno familiare.

B. L'8 aprile 2010 AO 1 si è rivolta al medesimo Pretore lamentando il mancato pagamento dei contributi per il figlio e chiedendo che fosse ordinato alla __________ di __________, per cui AP 1 lavora dal marzo del 2008, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 965.– mensili oltre all'assegno familiare, riversan­doli su un conto corrente postale a lei intestato. Con decreto cautelare del 15 aprile 2010, emesso inaudita parte, il Pretore ha accolto la richiesta fino a concorrenza di fr. 900.– mensili più l'assegno familiare. La tassa di giustizia e le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico del convenuto. Quest'ultimo ha postulato il 29 aprile 2010 la revoca del decreto previo contraddittorio.

C. All'udienza del 12 maggio 2010, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza, AO 1 è rimasta assente ingiustificata, mentre il convenuto ha sollecitato la revoca del decreto cautelare e ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 21 maggio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la trattenuta di stipendio per fr. 900.– mensili più l'assegno familiare, come aveva disposto nel decreto cautelare emanato senza

contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state addebitate a AP 1, tenuto a rifondere all'istante

fr. 50.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 7 giugno 2010 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo e accordatagli l'assistenza

giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza o, in subordine, di limitare la trattenuta di stipendio a fr. 657.– mensili. Con decreto del 10 giugno 2010 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Alle trattenute di stipendio chieste fino al 31 dicembre 2010 si applicava, nel Cantone Ticino, la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 vLAC), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6, e inc. 11.2004.1 dell'11 aprile 2006, con­sid. 2). Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Pretore mercoledì 26 maggio 2010. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 5 giugno

2010, ma si è protratto fino a lunedì 7 giugno 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). La richiesta può emanare dal figlio o, nel caso dell'art. 289 cpv. 2 CC, dall'ente pubblico (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 1). Per salvaguardare il diritto del minorenne al mantenimento il genitore che detiene l'autorità parentale può anche agire in proprio nome, come sostituto processuale del figlio (DTF

136 III 367 con­sid. 2.2). In concreto AO

1 era quindi legittimata a chiedere lei medesima la trattenuta di stipendio in favore del contributo ali­mentare per N__________.

3. Il Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 non risultava avere mai pagato il contributo alimentare per il figlio. Ciò premesso, egli ha ricordato che l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal giudice, salvo che nel frattempo la situazione del debitore sia mutata al punto che la trattenuta risulti intaccare già a un sommario esame il fabbisogno minimo di lui (RtiD II-2006 pag. 678 n. 40c). Nel caso specifico il convenuto guadagna circa fr. 2500.– mensili lavorando all'80% ed espone un fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili. Di per sé egli non sarebbe in grado pertanto di stanziare il contributo litigioso. Se non che – ha continuato il Pretore – nella sentenza del 25 febbraio 2009 il giudice del mantenimento gli aveva imputato un reddito potenziale di fr. 3500.–/ 4000.– mensili, importo che AP 1 conseguiva già in passato. E qualora un obbligato alimentare si veda computare redditi ipotetici, i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non trovano

applicazione, né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno virtuale (I CCA, sentenza

inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 14a con richiami di dottrina). Nulla consentendo di desumere, tanto meno a un esame di verosimiglianza, che la capacità lucrativa del convenuto fosse mutata nel frattempo, il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio per la somma stabilita il 25 febbraio 2009 dal giudice del mantenimento.

4. L'appellante ammette di non avere mai versato il contributo alimentare fissato nella

sentenza del 25 febbraio 2009. Sostiene tuttavia che ciò non è dovuto a malvolere e che AO 1 ha risorse sufficienti per sostentare il figlio da sé. E comunque sia – egli soggiunge – ove un genitore non sia in grado di erogare il contributo di mantenimento a suo carico occorre intaccare tanto il fabbisogno di lui quanto il fabbisogno del figlio “in maniera proporzionale”, secondo la formula:

reddito del debitore x minimo esistenziale del creditore .

minimo esistenziale del debitore + minimo esistenziale del creditore

Onde una trattenuta di stipendio che in concreto non può eccedere fr. 657.– mensili. Nel caso in rassegna non è pertinente dunque – conclude l'appellante – il principio evocato dal Pretore, stando al quale “se all'obbligato alimentare è computato un reddito ipotetico, i limiti al pignoramento di redditi giusta l'art. 93 LEF non trovano applicazione analogica, né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno virtuale”.

5. Che in concreto AP 1 non abbia mai versato il contributo alimentare fissato nella

sentenza del 25 febbraio 2009 è, come detto, pacifico. Che egli guadagni circa fr. 2500.– mensili e abbia un fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili è stato accertato dal Pretore stesso. Che con il suo reddito effettivo egli non sia in grado, dunque, di erogare il contributo alimentare per il figlio risulta dagli atti. Il Pretore ha spiegato tuttavia che ciò non osta a una trattenuta di stipendio nel caso in cui il giudice del mantenimento abbia imputato al debitore del contributo alimentare un reddito ipotetico. Anche perché – ha epilogato – se così non fosse non si vedrebbe quale senso avrebbe imputare al debitore un guadagno potenziale.

Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Obietta di non poter guadagnare oggettivamente più di fr. 2500.– mensili, ma non contesta che il giudice chiamato a statuire con la procedura sommaria sulla trattenuta di stipendio sia vincolato al reddito ipotetico determinato con pieno potere cognitivo dal giudice del mantenimento (in concreto fr. 3500.–/4000.– mensili), né pretende che dopo di allora la sua capacità lucrativa si sia ridotta. Del resto, come ha rilevato il Pretore, mal si intravede quale sen­so avrebbe ascrivere a un debitore un reddito ipotetico se poi la trattenuta di stipendio dovesse definirsi in base al reddito effettivo. L'appellante fa valere, per altro verso, che AO 1 può sostentare il figlio da sé, ma ciò poco importa, l'art. 291 CC applicandosi a ogni genitore che trascuri “i propri doveri verso il figlio”, senza riguardo alla capacità finanziaria dell'altro genitore. Ne segue che, già di primo acchito, l'appello risulta destinato all'insuccesso.

6. Si aggiunga che l'appellante non si confronta neppure con l'opinione del Pretore, secondo cui i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non si applicano ove il giudice del mantenimento abbia imputato al debitore del contributo alimentare non il reddito effettivamente conseguito, bensì un reddito ipotetico. Tant'è ch'egli non discute né la sentenza di questa Camera richiamata dal Pretore (inc. 11.2005.12

dell'8 settembre 2005, consid. 14a) né la citazione di dottrina ivi contenuta (Hausheer/Reus­ser/Gei­ser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 177 CC con rinvii). Asserisce, certo, che il principio evocato dal primo giudice “non si applica”, ma non illustra perché. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

7. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art.

148 cpv. 2 CPC ticinese). Non si pone per altro problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, giacché l'appello appariva destituito di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.

8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di un ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid. 1.1), il valore litigioso superando in concreto la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv.

1 lett. b LTF), ove appena si consideri che la trattenuta di fr. 900.– mensili (più l'assegno familiare) decorre dal 1° maggio 2010 e durerà presumibilmente fino al

6 ottobre 2017 (maggiore età del figlio).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– avvocati PA 1 e __________,; – AO 1,.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.