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11.2010.64 • TRAC TI 11.2010.64 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Procedural Costs Allocation in Marital Separation Case

Numero d'incarto 11.2010.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed against a lower court's decision concerning marital separation, which had allocated the marital home to the husband, determined child custody, ordered the husband to pay spousal support of 5000 currency units monthly plus an advance for furnishings, and assigned child maintenance costs to the father, while also partially assigning court costs to the wife. However, the appeal, which sought a reduction in spousal support and the assignment of all procedural costs to the wife, was withdrawn by the appellant before being formally served on the opposing party. The court reasoned that a withdrawal terminates the dispute, requiring the case to be struck from the rolls, and that generally, the withdrawing party bears the incurred procedural costs, treating the withdrawal akin to a loss; consequently, the court reduced the court fee due to the early termination but denied reimbursement costs to the opposing party as the appeal had not yet been notified.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal and Procedural Costs Allocation in Marital Separation Case: However, the appeal, which sought a reduction in spousal support and the assignment of all procedural costs to the wife, was withdrawn by the appellant before being formally served on the opposing party. The court reasoned that a withdrawal terminates the dispute, requiring the case to be struck from the rolls, and that generally, the withdrawing party bears the incurred procedural costs, treating the withdrawal akin to a loss; consequently, the court reduced the court fee due to the early termination but denied reimbursement costs to the opposing party as the appeal had not yet been notified.

Parole chiave

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spese di procedura riduzione dell'assegno di mantenimento ritiro dell'azione di divorzio mantenimento del figlio rinvio ad separatum procedura a tutela dell'unione coniugale Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 21 LTG

Cited analogously to justify the reduction of the court fee due to the appeal not concluding with a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.64 · Lugano 18 giugno 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.1741 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2009 da

AO 1ora in __________ (patrocinata dall' PA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

premesso che AP 1 (1963) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 20 maggio 1988 e che dal matrimonio sono nati M__________, il 10 ottobre 1991, e S__________, il

5 giugno 1993;

accertato che con sentenza del 19 maggio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato S__________ al padre (riservato il diritto di visita materno), ha condannato AP 1 a versare dal 1° febbraio 2010 al 31 gen­naio 2012 un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili per la moglie, oltre a fr. 4500.– quale anticipo per l'arredo del nuovo appartamento di lei, e ha addebitato il mantenimento dei figli al padre, ponendo la tassa di giustizia (fr. 1000.–) con le spese per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili ridotte;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto il

31 maggio 2010 a questa Camera con un appello inteso a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 3850.– mensili fino al 31 luglio 2010 e l'addebito di tutti gli oneri processuali alla medesima, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili;

rammentato che con decreto del 1° giugno 2010 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

osservato che l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione;

appurato che con lettera del 15 giugno 2010 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

considerato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)*tassa di giustizia fr. 150.–

*b)*spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.