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11.2010.55 • TRAC TI 11.2010.55 Generato dall'IA

Settlement and Withdrawal of Appeal Regarding Precautionary Order on Estate Disclosure

Numero d'incarto 11.2010.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An initial precautionary order had forbidden one party from making any public disclosures, interviews, or publications concerning the estate of a deceased individual, particularly regarding the financial situation of the other party and the expectations of a minor heir. Subsequently, the parties jointly communicated a settlement and withdrawal of all legal actions, including the appeal against the precautionary order. The court accepted the withdrawal of the appeal, equating it to a desistment which terminates the litigation with the force of a final judgment, and struck the case from the rolls, imposing reduced appeal costs on the appellant while compensating appeal-related attorney fees as agreed upon by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Settlement and Withdrawal of Appeal Regarding Precautionary Order on Estate Disclosure: Subsequently, the parties jointly communicated a settlement and withdrawal of all legal actions, including the appeal against the precautionary order. The court accepted the withdrawal of the appeal, equating it to a desistment which terminates the litigation with the force of a final judgment, and struck the case from the rolls, imposing reduced appeal costs on the appellant while compensating appeal-related attorney fees as agreed upon by the parties.

Parole chiave

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successione del defunto spese legali desistenza dall'azione notifica della situazione patrimoniale erede misura di allontanamento Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC ticinese

Cited in the reasoning as the legal basis for the effect of withdrawing the appeal (desistenza), which is confirmed by the court's acknowledgment in the dispositive.

art. 352 cpv. 2 CPC ticinese

Cited in the reasoning as the basis for acknowledging the withdrawal and removing the case from the rolls, which is carried out in order 1 of the dispositive.

art. 21 LTG

Cited by analogy in the reasoning to justify the reduction of the court fee due to the termination of the appeal procedure without a judgment, which influences the cost order in the dispositive.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, this article governs the imposition of costs in federal appeals. Given that the final orders dictate the allocation of costs (order 2), a corresponding rule concerning costs usually applies or informs the decision structure, but since this specific article (LTF) is not explicitly mentioned in the dispositive, it is excluded based on strict adherence to the instruction requiring citation *in the dispositive*.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.55 · Lugano 27 luglio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.1777 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 27 novembre 2009 da

AO 1, e AO 1, (già patrocinati dall' PA 2 ) contro AP 1, (già patrocinato dall' PA 1 );

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare del 3 maggio 2010

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato a AP 1 – con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – di

“astenersi da qualsiasi pubblicazione, inserzione a pagamento o da altre forme di divulgazione pubblica sotto forme di interviste o altre aventi per oggetto la devoluzione della successione relitta dal defunto __________, deceduto a __________ il 21 novembre 2008, e a tutto quanto ad essa attinente con particolare riguardo alla situazione e al patrimonio della

AO

1 e alle aspettative della minore __________ e/o alle rivendicazioni della di lei madre __________”;

che la tassa di giustizia e le spese del decreto (fr. 200.– complessivi) sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 2 e alla AO 1 fr. 1300.– per ripetibili;

che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 17 maggio 2010, postulando la revoca del provvedimento;

che nelle loro osservazioni del 25 giugno 2010 gli istanti hanno proposto di respingere l'appello;

che con lettera del 6 luglio 2011 AP 1 e da AO 2 (quest'ultimo per sé e per la AO 1) comunicano ora di avere “composto la lite, con pieno spirito chiarificatore e con ritrovata e rinnovata stima” e dichiarano “di rinunciare alle liti e di ritirare ogni querela e/o ogni ricorso in ambito giudiziario”, compresa la procedura inc. 11.2010.55 di questa Camera;

che,

su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha precisato il 25 luglio 2011 con lettera controfirmata da AO 2 “per accettazione” che la comunicazione del 6

luglio 2011 “va intesa come ritiro dell'appello, con spese a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili d'appello”;

e considerando

in diritto: che il ritiro dell'appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);

che in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

che per quanto attiene alle spese giudiziarie di appello non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, dandone comunicazione alla Camera con lettera del 25 luglio 2011;

che l'ammontare della tassa di giustizia va nondimeno commisurato al fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

–

–

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.