Property Owner Withdraws Appeal Over Drainage Works Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal filed by a defendant challenging a lower court decision that ordered them to execute specific drainage works on a property due to prejudicial neighborhood excesses. Following a temporary suspension for negotiations, the appellant formally withdrew their appeal, which the court treated as a withdrawal from the proceedings, tantamount to conceding defeat. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellant to bear the reduced court costs, and required them to reimburse the opposing parties for legal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Property Owner Withdraws Appeal Over Drainage Works Dispute: Following a temporary suspension for negotiations, the appellant formally withdrew their appeal, which the court treated as a withdrawal from the proceedings, tantamount to conceding defeat. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellant to bear the reduced court costs, and required them to reimburse the opposing parties for legal expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court reduced the court fee because the appeal procedure ended without a decision on the merits.
Cited in the reasoning as the general principle for imposing costs on the appellant who withdraws the appeal (although not explicitly repeated in the operative part, it justifies the cost order that follows, which is the only operative part besides the taking note of withdrawal).
The cost for the proceedings were explicitly imposed on the appellant in the operative part.
The amount for party costs (ripetibili) imposed on the appellant was explicitly stated in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.49 · Lugano, 22 marzo 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario
vicecancelliera: · Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa OA.2004.87 (vicinato: eccessi pregiudizievoli e risarcimento del danno) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 18 maggio 2004 da
AO 1, AO 2, AO 3, , e AO 4, (ora patrocinati dall'. PA 2,), contro
AP 1, (patrocinata dall'. PA 1,),
giudicando sull'appello del 3 maggio 2010 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa dal Pretore il 26 marzo 2010;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 26 marzo 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla ditta AP 1, in parziale accoglimento di un'azione promossa da AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, di eseguire sulla particella n. 1601 RFD di __________ determinate opere di drenaggio illustrate nella relazione di un perito giudiziario, dichiarata parte integrante della sentenza;
che contro tale decisione la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 maggio 2010 per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere respinta la petizione;
che su richiesta delle parti il vicepresidente della Camera ha sospeso la procedura dal
26 maggio 2010 fino al 30 novembre seguente in ragione di trattative;
che il 30 novembre 2010 gli attori hanno presentato un memoriale di osservazioni in cui hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata;
che la convenuta dichiara ora, con lettera del 13 marzo 2012, di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
che l'appellante va tenuta inoltre a rifondere alle controparti, le quali hanno introdotto un memoriale di osservazioni per il tramite di una patrocinatore, un'equa indennità a titolo di ripetibili (comprensiva delle spese e dell'IVA);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.