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11.2010.35 • TRAC TI 11.2010.35 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Protection Case

Numero d'incarto 11.2010.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's decision in a marital protection matter, which granted separation, assigned child custody to the mother, regulated paternal visitation rights, and ordered the appellant to pay significant monthly spousal and child support, was dismissed as inadmissible because the appeal was filed past the ten-day deadline, having been lodged on March 17, 2010, while the statutory deadline, running from February 26, 2010, expired on March 8, 2010, with no valid grounds for reinstatement presented.

Regesto Legislator

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Art. 5 LAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 369 cpv. 3 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Protection Case: materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

Parole chiave

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deposito tardivo ripristino dello stato precedente procedura a tutela dell'unione coniugale mantenimento del figlio termine legale ritiro dell'azione di divorzio Misure a protezione dell'unione coniugale: appello tardivo;

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was cited to regulate that litigation costs follow the outcome (soccombenza).

art. 21 LTG

This provision was cited by analogy to justify the reduction of the court fee because the appeal was not examined on the merits.

art. 137 CPC

This provision was cited in the reasoning when dismissing the appellant's unmentioned request for restitution in integrum regarding the late filing.

art. 131 cpv. 3 CPC

This provision was used to calculate the deadline for filing the appeal, which expired on March 8, 2010.

art. 131 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited as governing when the appeal period begins to run.

art. 120 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited as governing when the appeal period begins to run.

art. 370 cpv. 2 CPC

This provision was cited as governing the appealability of the judgment issued by the Pretore in summary procedure.

art. 369 cpv. 3 CPC

This provision was cited to establish that judicial holidays do not suspend the appeal period.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.35 · Lugano 15 aprile 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.323 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 1° settembre 2009 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,) contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2010 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 febbraio

2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale pre­sentata il 1° settembre 2009 da AO 1 (1967) nei confronti del marito AP 1 (1962), con

sentenza del 22 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli I__________ (nato il 29 settembre 1992) e C__________ (nata il 22 gennaio 1997) alla madre e ha

disciplinato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2857.– mensili per la moglie, di fr. 1810.–

mensili per I__________ e di fr. 1730.– mensili per C__________ (assegni famigliari compresi) dal 1° settembre 2009;

che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2010 per ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della moglie

a fr. 2400.– mensili dal 1° settembre al 30 ottobre 2009, a fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010 e l'annullamento del contributo dopo

di allora;

che nelle sue osservazioni del 7 aprile 2010 AO 1 propone di respingere l'appello;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata lunedì 22 febbraio 2010, è stata ritirata dal patrocinatore del convenuto giovedì 25 febbraio 2010 (appello, pag. 2 a metà; doc. 2: busta di intimazione);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 26 febbraio 2010 ed è scaduto lunedì 8 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);

che nelle circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale di Bellinzona il 17 marzo 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;

che nel suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, ciò premesso, l'appello si rivela irricevibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG per analogia);

che AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo brevemente contestato mediante osservazioni redatte da un legale la proponibilità dell'appello con riferimento appunto al termine d'impugnazione;

che per quanto riguarda infine i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il contenzioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, il valore litigioso essendo determinato dall'importo annuo delle prestazioni controverse, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.