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11.2010.25 • TRAC TI 11.2010.25 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Challenge to Settlement Finding in Inheritance Division

Numero d'incarto 11.2010.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an inheritance division case concerning disputes over the inventory, one heir appealed a lower court's decision to strike the case from the rolls based on an alleged settlement reached during a prior hearing where the parties stated they confirmed a convention with a modification on liquidity division, arguing instead that they had only agreed to suspend the proceedings pending negotiations. The appellate court found the appeal inadmissible because it failed to properly challenge the factual basis for the lower court's finding that a transaction finalizing the estate division had occurred, concluding that the appeal lacked the required specific motivation concerning the existence of the settlement, regardless of inconsistencies in the parties' later conduct or the initial handling of the proceedings by the first judge.

Regesto Legislator

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Art. 107 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 352 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Challenge to Settlement Finding in Inheritance Division: The appellate court found the appeal inadmissible because it failed to properly challenge the factual basis for the lower court's finding that a transaction finalizing the estate division had occurred, concluding that the appeal lacked the required specific motivation concerning the existence of the settlement, regardless of inconsistencies in the parties' later conduct or the initial handling of the proceedings by the first judge.

Parole chiave

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divisione ereditaria erede trattative transattive procedura pendente legittimazione a ricorrere revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was cited as the legal basis for pronouncing the judgment which declared the appeal inadmissible.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5

This provision, concerning lack of adequate motivation, was cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article regulates the allocation of procedural costs based on the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.25 · Lugano 21 aprile 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.10 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 settembre 2008 da

AP 1 contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appello presentato il 16 febbraio 2010 da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il

5 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Blenio;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1926), vedova con ultimo domicilio a __________, è deceduta a __________ il 25

settembre 2005, lasciando quali eredi i figli AO 1 (1952) e AP 1 (1963)AA 1AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto

di Blenio per la divisione dell'eredità. Con decreto del 6 luglio 2007 il

Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Essendo sorte contestazioni

sull'inventario, chiuso il 19 agosto 2008, quello stesso giorno il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 12 settembre 2009 ha assegnato agli eredi un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.

B. AP 1 ha promosso causa il 18 settembre 2009 contro il fratello per veder modificare l'inventario nel senso di stralciare dagli attivi il saldo di due conti bancari presso la __________ di __________, asseritamente di sua proprietà, e dai passivi un mutuo bancario di fr. 99 701.25 garantito da un'ipoteca di fr. 140 000.– gravante la particella n. 559 RFD di __________, asseritamente a carico del fratello AO 1 (inc. OA.2008.10). Il 29 settembre 2009 l'attore ha instato per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 10 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 22 gennaio 2009. Il

relativo verbale è così redatto:

Dopo ampia discussione le parti chiedono la sospensione delle procedure di cui agli incarti OA.2008.10 e OA.2008.12, essendo in corso delle trattative per il componimento bonale delle stesse e si accordano nel senso di confermare la convenzione prodotta in questa sede, ritenuto che al punto 3.III.1 le liquidità verranno divise in ragione di 2/5 a favore di AP 1 e 3/5 a favore di AO 1. Le parti aggiungono altresì che devono essere aggiornate le spese a carico della successione.

*Producono*: convenzione maggio 2007 con scritto accompagnatorio, nonché scritto 15 maggio 2007.

Il Pretore supplente, visto quanto sopra, richiamato l'art. 107 CPC, sospende le cause citate, che verranno riattivate se del caso ad istanza della parte più diligente.

C. Il

14 maggio 2009 AO 1 ha invitato il Pretore a riassumere la causa, “ritenuto che il signor AP 1 non ha alcuna intenzione di rispettare gli impegni presi”. L'udienza

preliminare è ripresa così il 16 settembre 2009. In tale circostanza l'attore ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha sollecitato

lo stralcio della procedura dai ruoli per avere le parti raggiunto all'udienza del 22 gennaio 2009 una transazione giudiziale. Statuendo con decreto del

5 febbraio 2010, il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per tran­sa­zione, ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore.

D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 febbraio 2010 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il giudizio impugnato, tra le parti non essendo intervenuto alcun accordo, e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche davanti al Pretore. Con decisione del 3 marzo 2010 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie si

versa proprio in quest'ultima ipotesi, l'appellante affermando che “le parti non hanno concluso alcun accordo all'udienza del 22 gennaio

2009, ma hanno solo inteso sospendere la causa”. Introdotto nei 10 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio, intimato il 5 febbraio 2010, l'appello è del resto tempestivo (art. 398 cpv. 1 CPC).

2. Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, reputando che all'udien­za 22 gennaio 2009 le parti si fossero accordate “nel senso di confermare la convenzione prodotta”. E con tale accordo esse hanno inteso “sciogliere la comunione ereditaria da loro costituita e quindi porre fine a questo loro rapporto”. In sostanza, dunque, per il Pretore le parti avevano concluso una

transazione a norma dell'art. 352 CPC, mettendo termine alla lite. L'appellante oppone che ciò non è vero, all'udienza del 22 gennaio

2009 le parti non avendo stipulato alcun accordo, avendo solo inteso sospendere la causa perché tra loro erano in corso trattative. Tant'è – egli soggiunge – che il Pretore si è effettivamente limitato a sospendere la procedura.

3. Nel decreto di stralcio il Pretore ha diffusamente illustrato perché, modificando all'udienza del 22 gennaio 2009 la convenzione del maggio 2007, le parti hanno raggiunto una transazione (art. 352 cpv. 1 CPC). Secondo il Pretore con l'accordo registrato a verbale esse hanno sciolto infatti la comunione ereditaria fu __________, disponendo che il saldo di tre conti bancari sarebbe stato diviso a metà, mentre il convenuto avrebbe assunto il debito ipotecario gravante la particella n. 599 RFD __________ e liberato il fratello da qualsiasi impegno nei confronti della banca. Con tali argomentazioni l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio. Asserisce che all'udienza del 22 gennaio 2009 le parti hanno inteso unicamente sospendere la procedura, ma non spiega per nulla come mai allora in quell'occasione esse abbiano prodotto la convenzione del maggio 2007 e l'abbiano confermata con una modifica sulla chiave di riparto delle liquidità. Privo di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

4. Ci si può interrogare, certo, per quali ragioni alla citata udienza del 22 gennaio 2009 non sia stato dato atto alle parti dell'interve­nuto accordo e non sia stata stralciata la causa dai ruoli, invece di sospendere la procedura. Né appare coerente il comportamento del convenuto, il quale prima si è accomodato della sospensione e poi ha chiesto di riattivare il processo, invocando la transazione giudiziale. Sta di fatto che l'accordo è stato effettiva­mente firmato a verbale. E la stipulazione di tale accordo ha posto fine alla lite. Poco importa che con il decreto di stralcio il Pretore abbia formalmente archiviato l'incarto solo più tardi. La causa è terminata il 22 gen­naio 2009, indipendentemente da quanto ha chiesto in seguito il convenuto e da quanto ha fatto in seguito il primo giudice. Il quale, riprendendo l'udienza preliminare quel 16 settembre 2009, non si è avveduto che in realtà il processo si era concluso otto mesi prima. Di ciò non può tuttavia dolersi l'appellante, che ha dato prova di analoga inavvertenza. Irricevibile per difetto di motivazione, l'appello si rivelerebbe pertanto destinato all'insuccesso quand'anche rimettesse in causa l'esistenza della transazione.

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese di rilievo.

6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 350.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.