Appeal Regarding Inadmissibility of Challenge to Approval of 2008 Moral Report
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, placed under provisional civil rights restriction and assigned a temporary representative in 2003 due to allegations of poor administration, appealed a supervisory authority's decision that had deemed the appeal against the approval of the 2008 moral report (submitted by the temporary representative) inadmissible. The appellate court found the appeal against the supervisory authority's inadmissibility ruling to be timely, but ultimately determined that the individual's appeal, which largely contested the underlying protective measures, the representative's conduct, and the validity of the reports rather than the specific reasoning for the 2008 report's approval, was inadmissible because its subject matter went beyond the scope of reviewing the administrative approval of that specific report.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 CC, Art. 39 LAC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 423 cpv. 1 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal Regarding Inadmissibility of Challenge to Approval of 2008 Moral Report: The appellate court found the appeal against the supervisory authority's inadmissibility ruling to be timely, but ultimately determined that the individual's appeal, which largely contested the underlying protective measures, the representative's conduct, and the validity of the reports rather than the specific reasoning for the 2008 report's approval, was inadmissible because its subject matter went beyond the scope of reviewing the administrative approval of that specific report.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited as the basis for pronouncing the judgment which rejected the appeal.
This article was cited to determine that the costs of the judgment follow the outcome (soccombenza).
This article was mentioned in the reasoning (Considerando 6) regarding the authority's duty to examine periodic reports, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (1-3).
This article was mentioned in the reasoning (Considerando 6) regarding the authority's duty to examine periodic reports, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (1-3).
Testo completo
Incarto n. 11.2010.2 · Lugano 10 marzo 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.113.2009 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 alla
CO 1 riguardo all'approvazione del rapporto morale 2008 presentato dal rappresentante provvisorio PI 1, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 dicembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse RI 1 (1967) sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata. Constatato che la peritanda opponeva resistenza, con decisione del 26 agosto
2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente RI 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante PI 1,
dell'Ufficio del tutore ufficiale.
B. Il rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria i rapporti morali e i rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente contestata da RI 1. Un appello introdotto dalla
rappresentata contro l'approvazione del rapporto morale del 2005, in particolare, è stato stralciato dai ruoli con decreto del 25 gennaio
2007 per mancato versamento dell'anticipo (inc. 11.2006.139), mentre un successivo appello contro l'approvazione del rapporto morale 2006 è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Il 30 settembre 2009 questa Camera ha annullato invece, sempre su appello di RI 1, l'approvazione del rapporto morale 2007 per quanto riguardava una frase (“come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale la pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”), sollecitando l'Autorità di vigilanza sulle tutele a statuire infine sull’interdizione (inc. 11.2009.8).
C. Il 5 ottobre 2009 il rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale il seguente rendiconto e rapporto morale 2008 riguardante AP 1:
*Soggiorno* Abita da sola nell'appartamento di via __________ ad __________.
*Salute e* Non sono in grado di dare informazioni sull'attuale *conduzione di vita* stato di salute della signora e sulla sua conduzione di vita in quanto la stessa rifiuta ogni relazione con il sottoscritto.
*Assistenza* Nessuna presa a carico psico-sociale.
*Finanze* Attingendo alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla divisione ereditaria della defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei premi cassa malati, dei contributi dell'AVS e al versamento alla pupilla di un settimanale di fr. 200.– per il suo sostentamento (vedi rendiconto).
Segnalo che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76 288.80.
*Obiettivi* –
*Proposte* Sollecito una decisione sulla domanda di interdizione; la rappresentata provvisoria è attiva dal 2003.
*Mercede e spese* A carico della sostanza della pupilla.
*Firma* Non sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.
La Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 20 ottobre 2009.
D. Contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato ricorso il 1° novembre 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Statuendo il 13 novembre 2009, questa ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tassa di giustizia né spese.
E. L'11 dicembre 2009 RI 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisionicomunicate dall'Autorità di vigilanza fino al
31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione è stata intimata per raccomandata il 13 novembre 2009 ed è stata ritirata dalla ricorrente il 23 novembre successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.659050.00006026 – LSI/LAS). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 13 dicembre 2009,
salvo protrarsi a lunedì 14 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.
2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato il ricorso irricevibile perché la ricorrente non si confrontava con la motivazione della Commissione tutoria regionale. Essa non contestava, in specie, quanto figurava nella decisione: piuttosto il ricorso completava il rapporto morale con indicazioni sullo stato di salute, sul fatto che essa non aveva bisogno di misure tutorie, come pure sulla circostanza che le procedure avviate nei suoi confronti erano ingiustificate e illegali. Si trattava tuttavia – secondo l’Autorità di vigilanza – “di ragioni non pertinenti con l'oggetto della decisione presa, volte se mai, per l'ennesima volta, solo a contestare la misura in sé”.
3. Nell'appello RI 1 censura “la modalità disonesta di giudizio” e “il tentativo illegale” di istituire una tutela a suo carico. Critica la nomina di un rappresentante “inutile e illegale”, provvedimento che si inserirebbe in un “piano illegale cantonale di imposizione di un'impossibile interdizione”. Lamenta che il rapporto morale sia stato redatto “utilizzando informazioni false e gravemente diffamatorie” e si oppone alle considerazioni in esso contenute, in particolare circa il suo
stato di salute. Evoca “gravi fatti del 31 agosto 2009”, “naturalmente segnalati nella causa civile avviata contro l'inutile rappresentante”, e
contesta l'approvazione “automatica” dei rapporti morali da parte della Commissione tutoria regionale, decisa “senza le dovute verifiche e naturalmente senza prove”. Per tali ragioni la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sarebbe “inaccettabile, immotivata e quindi nulla”.
4. Nella sentenza del 30 settembre 2009 questa Camera ha già spiegato la natura eminentemente riformatoria di un appello e quali siano i requisiti di ricevibilità (consid. 4). Per quanto in concreto RI 1 si limiti una volta ancora a postulare l'annullamento della decisione impugnata, una volta ancora
il suo appello può essere interpretato nel senso di vedere riformata la decisione dell'Autorità di vigilanza, modificando la decisione
presa dalla Commissione tutoria regionale nel senso di respingere l'approvazione del rapporto morale 2008. Così compreso, l'appello può reputarsi proponibile.
5. Oggetto della decisione impugnata è – una volta ancora – l'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario consegnati dal rappresentante provvisorio. Nella misura in cui contende la legittimità della misura di protezione, censura il comportamento del rappresentante e denuncia ritardi nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento.
Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata già di primo acchito irricevibile.
6. L'autorità tutoria deve esaminare le redazioni e i conti periodici del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione (art.
423 cpv. 1 CC e 24 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Che in passato due rapporti morali allestiti da PI 1 e approvati dalla Commissione tutoria regionale siano stati emendati dall'Autorità di vigilanza è vero, ma ciò non significa che la correzione debba ripetersi. Basti rilevare che questa volta, contrariamente al passato, il rappresentante provvisorio si è limitato a dichiarare di non poter fornire ragguagli sullo stato di salute né sulla conduzione di vita della rappresentata, senza aggiungere altro. Perché ciò sarebbe “falso e gravemente diffamatorio” l'appellante non spiega. Anzi, essa medesima respinge ogni relazione personale con PI 1, come figura nel rapporto. Nemmeno l'indicazione “nessuna presa a carico psico-sociale” appare offensiva o insinua dubbi sullo stato di salute dell'interessata. Quanto alla non meglio precisata causa civile contro il rappresentante provvisorio
per i “gravi fatti del 31 agosto 2009”, non è dato a divedere come ciò potesse influenzare l'approvazione del rapporto morale. Ciò posto, invano si
cercherebbe di sapere quali ulteriori verifiche la Commissione tutoria avrebbe dovuto esperire. Ne discende che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC ticinese
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 450.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – ; – , , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.