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11.2010.19 • TRAC TI 11.2010.19 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility in Provisional Matrimonial Protection Order

Numero d'incarto 11.2010.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a matrimonial protection case where one spouse filed an appeal against an immediate, "super-cautelary" protective order granting the other spouse access to the marital apartment to retrieve personal effects, the appellate court declared the appeal inadmissible. The reasoning was twofold: first, under cantonal procedural law, such an immediate protective order issued prior to the final hearing and full adversarial discussion is not subject to appeal; and second, any legal interest in the appeal was subsequently extinguished because the parties reached and the lower court homologated an agreement during the scheduled hearing, resolving the dispute over the apartment and the retrieval of belongings, leading to the case being struck from the rolls.

Regesto Legislator

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Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 379 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility in Provisional Matrimonial Protection Order: The reasoning was twofold: first, under cantonal procedural law, such an immediate protective order issued prior to the final hearing and full adversarial discussion is not subject to appeal; and second, any legal interest in the appeal was subsequently extinguished because the parties reached and the lower court homologated an agreement during the scheduled hearing, resolving the dispute over the apartment and the retrieval of belongings, leading to the case being struck from the rolls.

Parole chiave

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diritto matrimoniale coniuge decisioni incidentali tutela legale misure cautelari nel divorzio audizione delle parti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

The court applied this procedural rule in order to pronounce the inadmissibility of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was referenced in the reasoning for determining the burden of costs, which informed the decision in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.19 · Lugano 16 febbraio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.425 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 dicembre 2009 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1) contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 20 gennaio 2010 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AO 1 (1981), cittadina marocchina, si è rivolta il 4 dicembre 2009 al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1961) e un contributo di mantenimento indeterminato, dichiarando di lasciare l'alloggio coniugale al convenuto;

che il Pretore ha citato le parti alla discussione del 20 gennaio 2010;

che con istanza del 20 gennaio 2010, trasmessa per fax, AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse “in via supercautelare” al convenuto di permetterle l'accesso all'appartamento coniugale per prelevare i suoi effetti personali, dandosi il caso con l'assistenza della polizia;

che con decreto cautelare “in via supercautelare” del medesimo giorno il Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti e ha citato le parti alla discussione del 2 febbraio 2010;

che con appello del 1° febbraio 2010 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere l'annullamento del decreto medesimo e veder annullare il contributo di mantenimento;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

che all'udienza del 2 febbraio 2010 davanti al Pretore i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, secondo cui l'abitazione coniugale è assegnata al marito, il quale si impegna a riconsegnare alla moglie i suoi effetti personali;

e considerando

in diritto: che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami di dottrina);

che nel Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti

cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi);

che tale nozione di “contraddittorio” cautelare è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore come emesso “in via supercautelare”;

che i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more istruttorie”), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile;

che mal si comprende invero quale estrema urgenza inducesse il Pretore, in concreto, a statuire su un'istanza priva di firma autografa;

che, comunque sia, questa Camera non è un'autorità di vigilanza abilitata a rilevare d'ufficio eventuali casi di nullità all'infuori di un rimedio giuridico ammissibile;

che, per di più, con la firma dell'accordo raggiunto all'udienza del 2 febbraio 2010 e omologato dal Pretore, la procedura è stata stralciata dai ruoli, sicché l'appello sarebbe ormai privo d'interesse giuridico;

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della notoria situazione finanziaria in cui versa l'appellante conviene soprassedere a ogni prelievo, il quale riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

che,

relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF non sembra raggiungere la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.