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11.2010.138 • TRAC TI 11.2010.138 Generato dall'IA

Divorce Settlement and Withdrawal of Spousal Support Appeals

Numero d'incarto 11.2010.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Following a lower court's decision regarding spousal support, both parties appealed, one seeking an increase in support payments and the other seeking a reduction, but subsequently, the parties reached a full divorce agreement stipulating the withdrawal of all pending legal proceedings, including both appeals, and agreeing to split court fees equally with mutual renunciation of reimbursement of legal costs. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeals, dismissing the case due to desistance, and based on the parties' agreement, ordered the costs, including a reduced court fee, to be split equally between the appellants, with no award for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Divorce Settlement and Withdrawal of Spousal Support Appeals: Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeals, dismissing the case due to desistance, and based on the parties' agreement, ordered the costs, including a reduced court fee, to be split equally between the appellants, with no award for legal costs.

Parole chiave

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convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio spese legali rimborso delle spese matrimonio sciolto durata del mantenimento post-matrimoniale revoca del gratuito patrocinio Stralcio di due appelli dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited to justify the reduction of the court fee because the appeal procedure concluded without a judgment.

art. 352 cpv. 2 CPC ticinese

Applied as the procedural basis for recording the withdrawal of appeals and striking the case from the rolls.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.138 · Lugano 4 novembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.188 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 30 settembre 2009 da

AP 1 (patrocinata dall'. PA 1 ) contro AO 1 (patrocinato dall'. PA 2 );

premesso che in esito a un'istanza del 30 settembre 2009 presentata da AP 1 (1968) a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AO 1 (1970) a versare, tra l'altro, un contributo alimentare anticipato di fr. 2670.– mensili dal 30 settembre 2009 per la moglie e uno di fr. 1755.– mensili retroattivamente dal 1° giugno 2009 per la figlia A__________ (nata il 16 febbraio 1999);

ricordato

che AP 1 ha impugnato tale sentenza con un appello del 29 novembre 2010 a questa Camera per vedere aumentato il contributo alimentare in suo favore a 3500.– mensili dal

1° settembre 2009, oltre che per vedere posti a carico del marito tutti gli oneri processuali e le ripetibili;

preso atto che contro la sentenza citata è insorto il 1° di­cembre 2010 anche AO

1 con un appello volto a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1000.– mensili e quello per A__________ a fr. 1636.35 mensili dal 30 settembre 2009, oltre al il riparto degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e alla compensazione delle ripetibili;

rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AO 1 è stata respinta con decreto presidenziale del 6 dicembre 2010;

rilevato che nelle osservazioni del 24 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello della moglie;

constatato che nelle osservazioni del 30 dicembre 2010 AP 1 propone di respingere l'appello del marito;

considerato che il 18 ottobre 2011 AP 1 ha prodotto a questa Camera un accordo completo di divorzio in cui le parti si impegnano a ritirare tutte le procedure giudiziarie ed esecutive pendenti, tra cui i due appelli, dichiarando di assumere tasse e spese in ragione di metà ciascuno con vicendevole rinuncia a ripetibili;

accertato

che contestualmente AP 1 ha dichiarato di ritirare il proprio appello e AO 1 ha fatto altrettanto il 25 ottobre 2011;

ritenuto che il ritiro degli appelli configura desistenza e pone fine alla lite con effetti di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese, applicabile in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC);

stabilito che in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

precisato che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione di discostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.