Divorce Recusal Motion Moot Due to Judicial Promotion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an ongoing unilateral divorce action initiated by one party, the opposing party filed a motion to recuse the presiding Judge. The Appellate Court determined that the recusal motion had become moot because the challenged Judge had been promoted to the Court of Appeal effective July 1, 2011, resulting in a new magistrate taking over the case, thus rendering the issue of the original Judge's impartiality practically irrelevant for further proceedings, leading the Court to declare the motion without object and terminate related cost or fee awards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 PC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Divorce Recusal Motion Moot Due to Judicial Promotion: The Appellate Court determined that the recusal motion had become moot because the challenged Judge had been promoted to the Court of Appeal effective July 1, 2011, resulting in a new magistrate taking over the case, thus rendering the issue of the original Judge's impartiality practically irrelevant for further proceedings, leading the Court to declare the motion without object and terminate related cost or fee awards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule (by analogy) was cited in the reasoning leading up to the decision regarding the costs and compensation for the motion, which resulted in order no. 2.
This is the applicable rule for imposing costs and fees, cited implicitly in order no. 2, which states that no taxes or fees shall be collected.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.135 · Lugano 11 luglio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria: · Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2010.21 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 28 aprile 2010 da
IS 1, (patrocinata dall',) contro
CO 1 (patrocinato dall' PA 1);
*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata il 16 novembre 2010 dall'attrice personalmente nei confronti del Pretore;
premesso che il 28 aprile 2010 AO 1 (1968), cittadina dominicana, ha presentato davanti al Pretore del Distretto di Riviera un'azione di divorzio su richiesta unilaterale nei confronti di CO 1 (1950);
preso atto che con istanza del 16 novembre 2010, nel corso dell'istruttoria, IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;
ricordato che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2010 il Pretore ha comunicato a
questa Camera di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione, mentre CO 1 ha proposto lo stesso 24 novembre 2010 di respingere l'istanza;
accertato che dal 1° luglio 2011 il Pretore ricusato è entrato in carica come giudice del Tribunale d'appello ed è stato sostituito da un altro magistrato (FU n. 52/2011 pag. 5082);
stabilito che in circostanze siffatte l'istanza di ricusa è diventata senza oggetto;
rammentato che, ciò posto, rimarrebbe da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili dell'istanza (art. 72 PC per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti);
osservato che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito
avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il magistrato in questione fosse tuttora Pretore del Distretto di Riviera;
considerato che nelle circostanze del caso tale esame si risolverebbe tuttavia in un esercizio senza portata pratica, l'attrice avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo, mentre il patrocinatore del convenuto si è limitato a una pagina di osservazioni discorsive;
rilevato che ciò non giustificherebbe, comunque sia, l'attribuzione di ripetibili;
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.