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11.2010.134 • TRAC TI 11.2010.134 Generato dall'IA

Mother's Appeal on Child Interview Order Moot After Father Waives Contact Rights

Numero d'incarto 11.2010.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal filed by the mother challenging an order by the supervisory authority compelling her to schedule a psychological interview for the minor child was declared without practical interest and struck from the roll because the father subsequently waived all personal contact rights with the child, rendering the initial order moot; the court reasoned that the appeal would likely have been deemed inadmissible anyway because the order was merely incidental and did not cause irreparable harm, and further, the substantive appeal arguments concerning the timing of supervised visits pending a psychiatric evaluation were deemed unlikely to succeed, leading to the rejection of the accompanying request for legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 44 LPAmm, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, Art. 74 LTF; Mother's Appeal on Child Interview Order Moot After Father Waives Contact Rights: La soppressione del diritto di visita e di ogni relazione personale tra padre e figlia rende superfluo l'ascolto di quest'ultima ordinato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Senza interesse pratico e attuale, l'appello va di conseguenza tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC). Rimane da statuire, nelle circostanze descritte, sulle spese giudiziarie dello stralcio e sull'ammissione all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante.

Parole chiave

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figlio minorenne gratuito patrocinio relazioni personali procedura di affidamento genitoriale modifica del diritto di visita rapporto di filiazione Appello divenuto senza senza interesse: stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 Ia 494
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC ticinese

Used to declare the appeal moot because the issue of the child's hearing became irrelevant following the cessation of personal contact rights.

art. 148 cpv. 2 CPC ticinese

Cited as the equitable basis for waiving the collection of court costs given the appellant's difficult economic situation.

art. 14 cpv. 1 lett. a vLag

Cited as the requirement for granting legal aid, which was denied because the appeal was destined for failure.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.134 · Lugano, 19 luglio 2012/jm · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 346.2008/R.76-77.2010 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) a

RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) e alla Commissione tutoria regionale 12, Minusio per quanto riguarda il suo diritto di visita alla figlia __________ (2004);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

27 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 18 febbraio 2009, emanata a conferma di una decisione provvisionale adottata l'11 febbraio precedente, la Commissione tutoria regionale 12 ha privato CO 1 (1973) di ogni relazione personale con la

figlia __________ (nata il 29 gennaio 2004). Il 4 dicembre 2009 CO 1 ha chiesto il ripristino di tali relazioni. Statuendo il 2 giugno 2010, la Commissione tutoria regionale

gli ha concesso un diritto di visita sorvegliato al “Punto d'incontro” di __________, un sabato ogni mese, dalle ore 15 alle ore 17. Contro tale decisione hanno ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele sia la madre di __________, RI 1 (1972), il 16 giugno 2010, sia CO 1, il 17 giugno successivo. Accertato che la figlia non era stata sentita, l'Autorità di vigilanza ha ordinato il 27 settembre 2010 a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di prendere appuntamento con il Servizio medico-psicologico di __________ per l'audizione.

B. Contro l'ordinanza appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 ottobre 2010 per ottenere che l'ingiunzione nei suoi confronti sia applicata solo “entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta consegna alle parti della perizia psichiatrica definitiva (comprensiva quindi di eventuali

delucidazioni)” da lei chiesta sulla persona di CO 1. L'appello non è stato notificato per osservazioni. Il 24 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi comunicato alla Camera che con decisione dell'11

maggio precedente la Commissione tutoria regionale aveva preso atto della

rinuncia espressa il 18 febbraio 2011 da CO 1 a qualsiasi diritto di visita e aveva revocato definitivamente ogni relazione personale tra lui e la figlia.

Considerando

in diritto: 1. La soppressione del diritto di visita e di ogni relazione personale tra padre e figlia rende superfluo l'ascolto di quest'ultima ordinato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Senza interesse pratico e attuale, l'appello va di conseguenza tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC). Rimane da statuire, nelle circostanze descritte, sulle spese giudiziarie dello stralcio e sull'ammissione all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante.

2. Nel caso in cui una lite divenisse senza oggetto o senza interesse giuridico, in materia di oneri processuali e ripetibili si applicava per analogia – sotto il vecchio diritto – l'art. 72 della procedura civile federale, la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti). Il tribunale dichiarava quindi il processo terminato e sta­tuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. A tal fine esso valutava sommariamente, in altri termini, quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello se la causa non fosse risultata superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).

3. Nella fattispecie l'ordinanza con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordinava a RI 1 di mettersi in relazione con il Servizio medico-psicologico di Locarno per l'ascolto della figlia era una decisione meramente *incidentale*, giacché non poneva termine alla procedura (Borghi/Corti, Com­pendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44). Ora, le decisioni incidentali emanate da un'autorità amministrativa sono impugnabili

– come quelle pregiudiziali – solo qualora siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Nella fattispecie non si vede – né l'interessata accennava nel memoriale – quale danno “non altrimenti riparabile” potesse arrecare alla figlia l'audizione da parte del Servizio medico-psicologico (v. RtiD I-2005 pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655 consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c). Già per tale ragione l'appello sarebbe verosimilmente risultato irricevibile.

Si aggiunga che, a un sommario esame, l'appello non avrebbe presumibilmente avuto miglior esito nemmeno a prescindere dalla sua verosimile irricevibilità. Il

diritto di essere sentito della figlia nella procedura avviata dal padre per essere reintegrato nell'esercizio delle relazioni personali era infatti una prerogativa formale della minorenne e non poteva essere fatta dipendere da condizioni legate all'esecuzione di perizie sulla persona dell'uno o dell'altro genitore. Giustamente quindi l'Autorità di vigilanza ha rimediato, sotto questo profilo, alla mancanza della Commissione tutoria regionale. Sapere poi se il diritto di vista fissato da quest'ultima nella decisione del 2 giugno 2010 andasse confermato o

– come pretende RI 1 – esercitato solo al momento in cui CO 1 si fosse sottoposto a perizia psichiatrica era una questione che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto risolvere in seguito, statuendo sul ricorso. Ne segue che, non fosse stato respinto in ordine, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto nel merito.

4. Alla luce di quanto precede gli oneri processuali andrebbero a carico dell'appellante. Considerata la situazione economica apparentemente difficile di quest'ultima, si rinuncia nondimeno – equitativamente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RI 1, essa non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presupponeva un rimedio giuridico non privo di buon

diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, applicabile sotto l'egida della vecchia procedura civile). L'appello dell'interessata risultava, come si è visto, destinato fin dall'inizio all'insuccesso. La concessione del gratuito patrocinio non entra dunque in linea di conto.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

–; –; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.