Appellant v. Supervisory Authority on Guardianship Appeal Admissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a supervisory authority's decision that declared their appeal against a guardianship appointment inadmissible because they could only contest the appointment of the guardian, not the underlying establishment of the guardianship itself, which had been previously ordered. The appellate court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to address the reasoning of the supervisory authority regarding the inadmissibility of the appeal concerning the guardianship measure, focusing only on the asserted improvement in their health and the superfluity of the curatorship, thereby rendering their appeal silent on the procedural point required to overcome the inadmissibility ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appellant v. Supervisory Authority on Guardianship Appeal Admissibility: The appellate court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to address the reasoning of the supervisory authority regarding the inadmissibility of the appeal concerning the guardianship measure, focusing only on the asserted improvement in their health and the superfluity of the curatorship, thereby rendering their appeal silent on the procedural point required to overcome the inadmissibility ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was explicitly cited in the section preceding the final orders ('in applicazione dell'art. 313^bis CPC').
This article was cited in the reasoning to justify the waiver of appeal costs and fees, which is reflected in the second order of the dispositive.
This article is mentioned in the section describing legal remedies, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
This article is mentioned in the section describing legal remedies, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
This article is mentioned in the section describing legal remedies, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
This article is mentioned in the section describing legal remedies, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
This article is mentioned in the section describing legal remedies, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
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Testo completo
Incarto n. 11.2010.130 · Lugano 1 dicembre 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 143.2009/R.122.2010 (contestazione della nomina di un curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone l'
RI 1 alla
Commissione tutoria regionale 12, Minusio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
21 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 27 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 12 ha presentato all'Autorità di vigilanza un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1 (1944)
fondata sull'art. 369 CC, facendo valere un “decadimento psico-organico” del tutelando per problemi di depressione e asserito abuso di
alcol;
che con decisione del 2 dicembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la domanda, ma ha istituito in favore di RI 1 una curatela combinata (art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC), invitando la Commissione tutoria regionale a designare il curatore;
che il 2 settembre 2010 la Commissione tutoria regionale, in esecuzione della citata decisione, ha nominato CO 3 in qualità di curatore, non senza avere offerto previamente all'interessato la possibilità di indicare una persona di sua fiducia;
che RI 1 ha ricorso il 10 settembre 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento di tale decisione;
che, statuendo il 21 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato il ricorso irricevibile, giacché l'interessato poteva insorgere solo contro la designazione del curatore, non più contro l'istituzione della curatela;
che in esito a tale decisione l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese;
che RI 1 ha impugnato il 9 ottobre 2010 la decisione predetta davanti a questa Camera, ribadendo l'inutilità della curatela, il suo stato di salute essendo nel frattempo migliorato;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che a parere dell'appellante la curatela è del tutto superflua, il suo stato di salute essendo migliorato rispetto al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha presentato la domanda di intervento all'Autorità di vigilanza;
che l'appellante non spende una parola invece sulla motivazione addotta dall'Autorità di
vigilanza, secondo cui il ricorso era fuori argomento, poiché oggetto della decisione impugnata poteva essere solo la designazione del curatore;
che, di conseguenza, in questa sede l'appellante avrebbe dovuto spiegare perché a torto l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il suo ricorso irricevibile, ovvero perché la decisione impugnata riguardava anche la misura tutelare e non solo la persona del curatore;
che al proposito l'appello è del tutto silente, onde la sua inammissibilità;
che, invero, nella sua decisione del 2 settembre 2010 la Commissione tutoria regionale ha ripetuto quanto già aveva deciso l'Autorità di vigilanza, ovvero che in favore di RI 1 era “istituita una curatela in applicazione degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC” (dispositivo n. 1);
che tale dispositivo era nondimeno inutile e fuorviante, la curatela essendo già stata pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e non potendo essere istituita due volte;
che tuttavia ciò può avere indotto in buona fede l'appellante a ricorrere e giustifica di rinunciare a tasse e spese di appello (art. 148 cpv. 2 CPC), come ha fatto l'Autorità di vigilanza, a maggior ragione ove si consideri che l'interessato ha agito da sé solo, senza l'ausilio di un patrocinatore;
che, l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è dato (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) – per sua natura – senza riguardo a questioni di valore;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– – Commissione tutoria regionale 12, Minusio.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.