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11.2010.127 • TRAC TI 11.2010.127 Generato dall'IA

Estate Asset Freeze Appeal Withdrawn by Mutual Settlement

Numero d'incarto 11.2010.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An organization appealing a lower court's decision that revoked a precautionary measure to freeze accounts containing assets from a foreign estate was permitted to withdraw its appeal after reaching an agreement with the opposing party, resulting in the case being struck from the roll due to desistance; consequently, the appellate court approved the mutual settlement regarding costs, equitably reducing the administrative fee considering the amicable resolution and lack of a final judgment, while ordering the appellant to bear the reduced fees and waiving reimbursement claims between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Estate Asset Freeze Appeal Withdrawn by Mutual Settlement: materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

Parole chiave

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composizione amichevole tasse amministrative rimborso delle spese revoca del trasferimento patrimoniale sostanza divisione ereditaria Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the decision preamble as the basis for issuing the decree regarding the withdrawal of the appeal.

art. 21 LTG

Cited by analogy to justify the equitable reduction of court fees due to the case ending without a final judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2010.127 · Lugano 7 dicembre 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.621 (successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 26 aprile 2010 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AO 1 (patrocinato dagli avvocati PA 1 )

per ottenere il blocco di conti facenti capo al convenuto presso

PI 2, , succursale di __________, e

PI 1, e , succursale di __________

in relazione a beni dell'eredità lasciata da

__________ (1920-2010), già in __________,

premesso che il 26 aprile 2010 l'organizzazione per la raccolta di fondi AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di ordinare alle succursali di __________ dell'PI 2 e di PI 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, il blocco di ogni relazione facente capo alla defunta __________ o a AO 1 (a condizione che i beni provenissero dalla disponibilità della *de cuius*), sostenendo che su quelle relazioni si trovano beni dell'eredità;

ricordato che con decreto cautelare del 17 aprile 2010 emesso senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto, salvo revocarlo dopo il contraddittorio con decreto cautelare del 27 ottobre 2010 e porre la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 20 000.– per ripetibili;

preso

atto che contro il decreto del 27 ottobre 2010 l'organizzazione AP 1 è insorta il 5 novembre 2010 a questa Camera per ottenere l'accoglimento

della propria istanza cautelare e la riforma del giudizio impugnato, nel senso di vedere ripristinato il blocco bancario;

rammentato che con decreto dell'11 novembre 2010 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

appurato che nelle sue osservazioni del 26 novembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

accertato che con lettera del 3 dicembre 2010 l'organizzazione AP 1 comunica ora di avere raggiunto un accordo con AO 1 e chiede, consenziente quest'ultimo, di stralciare l'appello dai ruoli, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate e compensando le ripetibili (“la revoca dei blocchi cautelari diviene pertanto definitiva”);

stabilito che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)*spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.