Father's Appeal Against Custody Commission Recusal Decision Deemed Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against the decision of the supervisory authority that rejected an application to recuse a regional guardianship commission concerning child custody, initiated by the father after the commission initially granted custody to the mother and subsequently made a decision on custody using substitute members, as the father desired. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the underlying issue the father sought to contest—the composition of the commission that issued the custody decision—had already been resolved favorably to him by the commission itself appointing substitute members to rule on the matter, rendering the appeal against the previous decision moot at the time of its filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 LAC, Art. 148 cpv.1 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. b Lag, Art. 14 cpv. 2 Lag, Art. 92 LTF, Art. 74 LTF; Father's Appeal Against Custody Commission Recusal Decision Deemed Inadmissible: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the underlying issue the father sought to contest—the composition of the commission that issued the custody decision—had already been resolved favorably to him by the commission itself appointing substitute members to rule on the matter, rendering the appeal against the previous decision moot at the time of its filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for ordering RI 1 to bear the procedural costs due to the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning for rejecting CO 1's request for legal aid concerning the opposition to her husband's motion.
Cited in the reasoning for rejecting CO 1's request for legal aid for legal fees, as she did not require a lawyer to raise the inadmissibility.
Cited in the reasoning to confirm that the civil appeal to the Federal Supreme Court is admissible in cases concerning jurisdiction and recusal, regardless of the value in dispute.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.119 · Lugano 8 novembre 2012/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Celio, giudice presidente, Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria: · Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 300.2010 (domanda di ricusazione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 (patrocinato dall'avv. PA 1); alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno per quanto riguarda l'affidamento di W (1999) figlio suo e di CO 1(Italia) (patrocinata dall'avv. PA 2)
giudicando ora sull'appello presentato il 16 settembre 2010 da RI 1 contro la decisione del 26 agosto 2010 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto una domanda di ricusazione della Commissione tutoria regionale 6 formulata da RI 1 il 27 luglio 2010.
Ritenuto
in fatto: che dalla relazione tra RI 1 (1956) e CO 1 (1970), entrambi cittadini olandesi, è nato W__________ (27 agosto 1999);
che,
desiderando trasferirsi in Italia con il figlio, il 31 maggio 2010 CO 1 ha chiesto, già in via cautelare, alla Commissione tutoria regionale 6 di accertare l'autorità parentale
congiunta con esclusivo affidamento a sé di W__________, riconoscendo al padre il più ampio diritto di visita;
che con
istanza di medesima data alla stessa autorità RI 1 ha postulato, fra altre cose, di essere sentito, opponendosi per il resto al trasferimento del
figlio;
che con decisione del 7 giugno 2010 la Commissione tutoria ha affidato W__________ alla madre, riservando il diritto di visita del padre;
che con decisione del 23 giugno 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la predetta decisione, la Commissione tutoria non avendo sentito il figlio;
che il 15 luglio 2010 la Commissione tutoria regionale 6 ha quindi convocato W__________ per il 29 luglio successivo;
che, con scritto del 23 luglio 2010, RI 1 ha chiesto il rinvio dell'audizione;
che,
asserendo di non avere ricevuto alcuna risposta al riguardo, il 27 luglio 2010 l'interessato ha ricusato la Commissione tutoria regionale 6, sollevando dubbi sulla “necessaria
imparzialità”;
che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, con sentenza del 26 agosto 2010, ha respinto l'istanza di ricusa;
che contro la decisione citata RI 1 è insorto con un appello del 16 settembre 2010 nel quale chiede, in riforma della stessa, di accogliere l'istanza e di affidare la procedura “ai membri supplenti”;
che con
sentenza del 7 dicembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso di RI 1 contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui la Commissione tutoria – composta dei membri supplenti – ha affidato W__________ alla custodia della madre;
che W__________ si è trasferito con la madre a __________ nel giugno del 2010;
e considerando
in diritto: che le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC);
che la procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);
che nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata notificata a RI 1 il 27 agosto 2010 (appello, pag. 3 in alto);
che, inviato il 16 settembre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo;
che il 2 settembre 2010 la Commissione tutoria regionale ha preso una decisione nella composizione auspicata dal padre;
che l'appellante medesimo lo riconosce nel suo memoriale (“la CTR composta dai membri supplenti ha riavviato la procedura in modo impeccabile, prendendo una decisione che il padre non condivide, ma che è stata presa nel rispetto della procedura e delle parti”: appello, pag. 10 sotto il centro);
che l'appello va dunque dichiarato irricevibile non esistendo più al momento del suo inoltro i presupposti per un esame nel senso proposto dall'appellante;
che, di conseguenza, gli oneri processuali vanno addebitati a RI 1 (art. 148 cpv.1 CPC ticinese);
che, nondimeno, si può prescindere dall'assegnare ripetibili a CO 1, quest'ultima avendo rilevato l'irricevibilità dell'appello in soli quattro brevi paragrafi raggiungendo a fatica la metà di una pagina (osservazioni, pag. 2), non giustificandosi altre sette pagine scritte;
che la sua richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, non ravvisandosi un interesse concreto alla procedura intesa a opporsi all'istanza del marito (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag);
che il beneficio postulato andrebbe altresì respinto, la richiedente non dovendo fare capo a un legale per sollevare, nella fattispecie, l'irricevibilità dell'istanza (art. 14 cpv. 2 Lag);
che nulla va assegnato alla Commissione tutoria regionale 6, non essendosi espressa riguardo all'appello;
che il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la competenza e la ricusazione – indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF);
per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 450.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da CO 1 è respinta.
4. Notificazione a:
–;
–;
– Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.