Spousal Support Modification and Extraordinary Expenses Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought an increase in spousal support and 50% contribution from the appellee for the children's extraordinary expenses following a lower court decision that authorized marital separation, awarded the marital home and child custody to the appellant, reserved paternal visitation rights, granted use of a vehicle, and set fixed alimentary contributions. The appellate court struck the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal, which followed a subsequent final divorce judgment that resolved the ancillary effects, reasoning that the withdrawal equated to acquiescence, but ultimately confirming the parties' agreement to allocate court costs to the appellant and compensate legal fees, while reducing the procedural costs because the appeal concluded without a decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Support Modification and Extraordinary Expenses Appeal Withdrawal: The appellate court struck the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal, which followed a subsequent final divorce judgment that resolved the ancillary effects, reasoning that the withdrawal equated to acquiescence, but ultimately confirming the parties' agreement to allocate court costs to the appellant and compensate legal fees, while reducing the procedural costs because the appeal concluded without a decision on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IACited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to desistance, which forms the basis for the order in point 1.
Cited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to desistance, which forms the basis for the order in point 1.
Cited in the reasoning regarding the reduction of court fees, which justifies the ruling on costs in point 2.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.116 · Lugano 27 maggio 2013/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, giudice presidente
segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente in virtù dell’art. 48*b* lett. a n. 1 LOG per statuire nella causa DI.2009.1539 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 ottobre 2009 da
arch. AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
ing. AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2)
giudicando sull'appello del 28 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 settembre 2010;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 29 settembre 2010 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
di __________ all'istante con mobili e suppellettili, ha affidato i figli a lei per cura e educazione, riservato il diritto di visita paterno, le ha assegnato in uso l'automobile e ha obbligato il convenuto a versare all'istante un contributo alimentare per lei di fr. 1935.– mensili, per S__________ di fr. 1855.– mensili e per E__________ di fr. 1480.– mensili, oltre agli assegni famigliari dal dicembre 2009, così come un importo annuale di fr. 539.50 a titolo di contributo per le assicurazioni vita stipulate dalla moglie a favore dei figli;
che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 ottobre 2010 per ottenere che il contributo in suo favore sia aumentato a fr. 2512.50 mensili e che dal dicembre 2009 il marito sia condannato al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie e rilevanti dei figli;
che nelle sue osservazioni del 29 novembre 2010 AO 1 propone la reiezione dell'appello;
che nel frattempo, con sentenza del 12 marzo 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio delle parti, ha statuito sui relativi effetti accessori e ha dato atto del ritiro dell’appello in esame al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, le spese essendo a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili (dispositivo n. 13, inc. DM.2012.36);
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza (art.
352 cpv. 2 CPC ticinese e 405 cpv. 1 CPC), la sentenza di divorzio essendo definitiva dal 6 maggio 2013;
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio
– gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
che tuttavia nella fattispecie le parti hanno convenuto di porre le spese a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili;
che l'ammontare delle spese processuali va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.