Appellant's Withdrawal from Divorce Appeal After Partial Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a divorce case, where the appellant challenged a lower court's temporary measures regarding spousal support, child custody, visitation rights, and educational supervision, the appellate court struck the case from the roles due to the appellant's withdrawal following a partial agreement reached between the parties on the effects of the divorce. The court reasoned that withdrawal from litigation is generally equivalent to conceding the case, thus the appellant was ordered to bear the appeal costs and compensate the opposing party for costs, with the processing fees being reduced as the appeal concluded without a decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant's Withdrawal from Divorce Appeal After Partial Agreement: The court reasoned that withdrawal from litigation is generally equivalent to conceding the case, thus the appellant was ordered to bear the appeal costs and compensate the opposing party for costs, with the processing fees being reduced as the appeal concluded without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited in the reasoning to justify the reduction of procedural costs because the appeal ended without a decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 11.2010.105 · Lugano, 19 febbraio 2013/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.157 (divorzio unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2009 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 2 settembre 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 19 agosto 2010 dal Pretore;
premesso che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna pende dal 16 ottobre 2009 tra AO 1 (1957) e AP 1 (1960) una causa di divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale;
rammentato
che con decreto cautelare del 19 agosto 2010 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 5750.– mensili per la moglie e uno di fr. 2125.– mensili
più l'assegno familiare per il figlio B__________ (nato il 4 aprile 1995), ha affidato quest'ultimo alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha istituito una curatela educativa per verificare di volta in volta l'attuabilità del diritto di visita e per prestare assistenza psicologica al figlio nella sua
relazione con entrambi i genitori, invitando la Commissione tutoria regionale 11 a designare la persona del curatore;
accertato che contro tale decreto AP 1 è insorta con un appello del 2 settembre 2010 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare qualsiasi relazione personale del figlio con il padre, come pure di porre a carico del marito le imposte dei coniugi dovute per il 2007 e il 2008;
ritenuto che nelle sue osservazioni del 27 settembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
preso atto che il 5 febbraio 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo le parti raggiunto una convenzione parziale sugli effetti del divorzio;
ricordato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese e 405 cpv. 1 CPC);
considerato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare delle spese processuali va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.