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11.2009.96 • TRAC TI 11.2009.96 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Curator's Report and Fee Allocation

Numero d'incarto 11.2009.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Appellants challenged a supervisory authority's decision upholding the approval of a curator's moral report and the allocation of the curator's fee to the biological parents. The Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline, which had already been extended due to judicial holidays, and the appellants failed to request reinstatement of the time limit. Consequently, the court confirmed the previous decision's outcome regarding the fee allocation implicitly, as the appeal was not heard on the merits, and imposed the procedural costs on the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 39 vLAC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Curator's Report and Fee Allocation: The Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline, which had already been extended due to judicial holidays, and the appellants failed to request reinstatement of the time limit. Consequently, the court confirmed the previous decision's outcome regarding the fee allocation implicitly, as the appeal was not heard on the merits, and imposed the procedural costs on the appellants.

Parole chiave

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deposito tardivo termine processuale perentorio approvazione del rapporto revoca della curatela limiti legali ripartizione delle spese Approvazione del rapporto morale del curatore: appello tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 131 cpv. 3, 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese

These procedural articles were cited to determine the expiration date of the appeal deadline, which led to the finding of inadmissibility.

art. 137 CPC ticinese

Cited in relation to the appellants' failure to request restoration of time limits, supporting the finding of inadmissibility.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellants due to their loss (soccombenza).

art. 21 LTG

Cited to justify the proportional reduction of the judicial fee despite the appeal being rejected on procedural grounds.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.96 · Lugano 5 settembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 14.2006/R.9.2009 (approvazione del rapporto morale del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 AP 2, e AP 3 alla

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco riguardo all'approvazione del rapporto morale luglio–dicembre 2008 presentato da AO 3 curatore di (1999), ora in;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 maggio 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la decisione emes­sa il 6 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ è nata il 23 agosto 1999 da AO 2 (1978) e AP 3 (1971), il quale l'ha riconosciuta il 6 dicembre 1999;

che con decisione

del 13 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto una curatela educativa in favore della bambina, designando AO 3 quale curatore;

che il 15 dicembre 2008 quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione tutoria regionale il suo rapporto morale per il periodo da luglio a dicembre del 2008;

che la Commissione tutoria regionale ha approvato tale rapporto con decisione del 28 gennaio 2009, ponendo l'onorario del curatore (fr. 3307.25) a carico di AO 2 e AP 3 in ragione di un mezzo ciascuno;

che AP 1 e AP 2, nonni paterni di G__________, unitamente a AP 3 sono insorti il 17 febbraio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento dell'approvazione appena citata e l'addebito dell'onorario del curatore a AO 2;

che con decisione del 6 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 200.–) a carico dei ricorrenti in ragione di un terzo ciascuno;

che l'11 maggio 2009 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno presentato appello a questa Camera per ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il loro ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che la Commissione tutoria regionale e AO 2 non hanno presentato osservazioni all'appello;

che in un memoriale del 6 luglio 2009 AO 3 ha esposto le sue ragioni, salvo rimettersi per finire alla decisione della Camera;

e considerando

in diritto: che le decisionicomunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 vLAC);

che la procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC ticinese (RDAT

II-2003 pag. 51 consid. 1);

che in concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata intimata per raccomandata il 6 aprile 2009 ed è pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2009 (appello, pag. 1), durante le ferie giudiziarie, motivo per cui il termine per appellare è cominciato a decorrere il 20 aprile 2009 (Pasqua era il 12 aprile 2009) e sarebbe scaduto sabato 9 maggio 2009, salvo protrarsi al lunedì 11 maggio successivo (art. 131 cpv. 3, 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese);

che il plico contenente l'appello è stato consegnato alla posta di __________ il 12 maggio 2009 alle ore 9.50 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che gli interessati abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art.

148 cpv. 1 CPC ticinese), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa in appello terminando senza una decisione di merito;

che non si pone invece il problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale e AO

2 non avendo presentato osservazioni, mentre il curatore si è semplicemente rimesso al giudizio della Camera;

che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti di un tutore – e, per analogia, di un curatore – può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

5 LTF);

che trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore;

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico degli appellanti in solido.

3. Intimazione:

–; –; – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco; –; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.