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11.2009.57 • TRAC TI 11.2009.57 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Deprivation of Parental Custody and Costs

Numero d'incarto 11.2009.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court acknowledged the appellant's withdrawal of an appeal concerning a State Council decision that had rejected an objection against a supervisory authority and declared related appeals inadmissible, all stemming from a dispute over the provisional deprivation of parental custody of a minor child. The court ruled that the withdrawal of the appeal terminates the litigation, leading to the case being struck from the rolls, and determined that the withdrawing appellant is generally liable for the incurred procedural costs, including a reduced court fee due to the case ending without a full judgment, while no compensation for legal fees was awarded as the appeal had not been served to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Deprivation of Parental Custody and Costs: The court ruled that the withdrawal of the appeal terminates the litigation, leading to the case being struck from the rolls, and determined that the withdrawing appellant is generally liable for the incurred procedural costs, including a reduced court fee due to the case ending without a full judgment, while no compensation for legal fees was awarded as the appeal had not been served to the opposing party.

Parole chiave

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affidamento provvisorio dei figli privazione dell'autorità parentale spese legali revoca del gratuito patrocinio indennizzo statale censure procedurali Stralcio della procedura per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to withdrawal.

art. 21 LTG

Applied analogously to justify the reduction of the court fee because the appeal process ended without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.57 · Lugano 18 dicembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DIP.2009.3/572 (ricusazione) del Consiglio di Stato promossa da

AP 1 contro l'

CO 2

nella procedura che oppone la ricusante alla

CO 1

riguardo alla privazione provvisoria della custodia parentale su

__________, ,

figlia sua e di

__________, ;

come pure nelle cause PUB.2009.7 e PUB.2009.15 (protezione del figlio) che oppongono la stessa AP 1 alla CO 1;

premesso che con decisione provvisionale del 30 ottobre 2008, confermata previo contraddittorio il 23 dicembre 2008, CO 1 ha privato provvisoriamente AP 1 (1972) della custodia parentale sulla figlia S__________ (2000) e ha affidato la bambina alla famiglia di __________, __________;

ricordato che il 2 dicembre 2008 AP 1 ha postulato la ricusa della CO 1, così come dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. CDS DIP 2009.3);

rammentato che il 23 dicembre 2008 AP 1 si è rivolta al Consiglio di Stato e all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un'

“istanza di nullità/annullabilità” contro uno scritto del 18 dicembre in cui la Commissione tutoria regionale le comunicava la ripresa del suo diritto di visita (inc. CDS PUB.2009.7);

rievocato che lo stesso 23 dicembre 2008 AP 1 ha introdotto davanti al Consiglio di Stato un'“istanza di nullità/annul­la­bilità/revoca/ricorso” contro una comunicazione del 22 dicembre 2008 dell'Autorità di vigilanza e contro la decisione presa il 23 dicembre 2008 dalla Commissione tutoria regionale (inc. CDS PUB.2009.15);

posto che con decisione del 10 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di ricusa contro l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato irricevibili i ricorsi del 23 dicembre 2008 e ha trasmesso gli atti alla stessa Autorità di vigilanza sulle tutele per competenza;

preso atto che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 marzo 2009 inteso a ottenere l'annullamento della decisione medesima;

osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

appurato che con lettera giunta al Tribunale l'11 dicembre 2009 AP 1dichiara di ritirare l'appello;

rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

specificato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione a:

– ;

– Pambio-Noranco.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.