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11.2009.54 • TRAC TI 11.2009.54 Generato dall'IA

Appeal Regarding Ex Parte Injunction and Judge Recusal Denial

Numero d'incarto 11.2009.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants challenged a lower court's ex parte provisional injunction that blocked two mortgage notes and a subsequent decision rejecting their motion to recuse the judge; the appellate court declared the appeal against the injunction moot and struck it from the record because the judge had already revoked the injunction prior to the appeal being lodged, noting that even if it were not moot, an appeal against an *ex parte* injunction is generally inadmissible, while the appeal concerning the recusal order was determined to be treatable only in conjunction with a future appeal that carries suspensive effect, as no such effect was granted for the recusal appeal itself.

Regesto Legislator

Ufficiale

Appello contro un decreto sprovvisto di effetto sospensivo e contro un decreto cautelare già revocato dal Pretore al momento in cui è stato introdotto l'appello

Parole chiave

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domanda di ricusazione misura supercautelare azione di accertamento eccezioni processuali azione di separazione diritto alla risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 III 464
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 3 CPC

Used to order that the costs for the part of the appeal declared moot should be borne by the appellants who caused the useless expenses.

art. 10 cpv. 1 LTG

Used in conjunction with Art. 148 cpv. 3 CPC to determine liability for the costs of the appeal declared moot.

art. 21 LTG

Used to justify the reduction of the court fee (tassa di giustizia) concerning the appeal declared moot.

art. 148 cpv. 2 CPC

Used to justify the decision to waive the collection of fees and costs concerning the appeal regarding the recusal decree.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning to indicate the possible remedies available at the Federal Tribunal level against the current incidental decision.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited in the reasoning to establish that remedies against the incidental decision follow the judicial path of the main action.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to discuss the pecuniary value threshold for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 313bis CPC

Cited as the basis for the decree issued by the Court of Appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.54 · Lugano, 20 aprile 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.100 (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 febbraio 2009 dalla

AO 1 PA 1 ) contro

AP 2 AP 3 , e AP 1, ( PA 2 ),

*giudicando ora sul decreto cautelare del 26 febbraio 2009* (inc. DI.2009.250) con cui il Pretore ha accolto senza contraddittorio una richiesta provvisionale dell'attrice e

*sul decreto del 2 marzo 2009* con cui il Pretore ha respinto una domanda di ricusazione nei suoi confronti introdotta dai convenuti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“sub. ricorso per cassazione”) presentato il 6 marzo 2009 dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare del 26 febbraio 2009 emesso senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Se dev'essere accolto l'appello (“sub. ricorso per cassazione”) presentato il 6 marzo 2009 dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 nella misura in cui è diretto contro il decreto emesso il 2 marzo 2009 dal medesimo Pretore;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 a consegnarle due cartelle ipotecarie di fr. 500 000.– ognuna gravanti le particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________;

che nella petizione la AO 1 ha postulato in via cautelare il blocco delle due cartelle ipotecarie, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP;

che il Pretore ha emanato il 26 febbraio 2009 un decreto cautelare in cui ha disposto

– senza contraddittorio – il blocco delle due cartelle ipotecarie, ha ingiunto ai convenuti e a un certo __________ di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP, ha dichiarato il decreto immediatamente esecutivo e ha convocato le parti in udienza;

che il 27 febbraio 2009 la AP 1 ha ricusato il Pretore e ha sollecitato la revoca del decreto cautelare;

che mediante decreto del 2 marzo 2009 il Pretore ha rigettato egli stesso l'istanza di ricusazione con richiamo alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF

129 III 464 consid. 4.2.2, rilevando trattarsi della quarta domanda analoga nei suoi confronti (di cui una respinta dalla seconda Camera civile di appello con sentenza inc. 12.2008.33 del 14 luglio 2008), ma contestualmente ha revocato con effetto immediato il blocco delle cartelle ipotecarie da lui disposto senza contraddittorio il 26 febbraio 2009;

che contro i decreti del 26 febbraio e del 2 marzo 2009 l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 sono insorti il 6 marzo 2009 a questa Camera per ottenere – previo

conferimento dell'effetto sospensivo all'appello (“sub. ricorso per cassazione”) – l'annullamento dei due atti impugnati e l'astensione del Pretore

dal proprio ufficio;

che il Pretore ha respinto il 10 marzo 2009 la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso e l'8 aprile seguente ha trasmesso il carteggio del procedimento cautelare con il decreto in materia di ricusazione al Tribunale d'appello;

che il memoriale degli appellanti non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che gli atti impugnati sono due decreti del Pretore: l'uno cautelare (nella misura in cui verte sul blocco delle cartelle ipotecarie) e l'altro processuale (nella misura in cui verte sulla domanda di ricusazione);

che i decreti emessi da un Pretore (siano essi cautelari o processuali) possono solo formare oggetto di appello, un ricorso per cassazione essendo proponibile unicamente contro sentenze finali di merito in cause il cui valore litigioso sia inferiore a fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 LOG);

che

per quanto riguarda il decreto cautelare del 26 febbraio 2009, già si è visto che il Pretore medesimo l'ha revocato il 2 marzo successivo;

che di conseguenza, in quanto volto contro tale decreto, il rimedio dei convenuti era senza oggetto già al momento in cui è stato introdotto, il 6 marzo 2009;

che al riguardo l'appello va dunque dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dai ruoli;

che del resto, non fosse stato caduco, l'appello sarebbe stato manifestamente irricevibile,

un decreto cautelare potendo essere impugnato solo qualora sia stato emesso “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico il decreto cautelare era stato adottato – appunto – senza contraddittorio, il quale si è tenuto il 17 marzo 2009 (verbale agli atti), onde la totale inutilità del ricorso;

che per quanto riguarda la ricusazione, un appello esperito contro un decreto processuale non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), tranne ove il Pretore conceda tale beneficio (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 96);

che nella fattispecie il Pretore ha rifiutato di accordare effetto sospensivo all'appello diretto contro la reiezione della ricusa, di modo che il ricorso potrà essere trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che sia allora mantenuto (art. 309 cpv. 3 CPC);

che nelle circostanze descritte non può essere esaminata nemmeno la richiesta – formulata dagli appellanti – intesa a congiungere il procedimento di ricusazione con altre istanze analoghe pendenti dinanzi alla seconda Camera civile di appello in cause parallele;

che per quanto riguarda gli oneri del sindacato odierno, occorre distinguere: nella misura in cui l'appello è diretto contro il decreto cautelare del 26 febbraio 2009, già revocato dal Pretore al momento in cui i convenuti hanno adito questa Camera, le spese inutili di tale impugnazione vanno addebitate solidalmente a chi le ha provocate (art. 148 cpv. 3 CPC e 10 cpv. 1 LTG);

che la tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia), la Camera non avendo dovuto statuire sul procedimento cautelare, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni;

che nella misura invece in cui l'appello è diretto contro il decreto in materia di ricusazione, è opportuno rinunciare al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2 CPC), il ricorso potendo essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva;

che relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi in concreto una decisione incidentale, essi seguono la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), il cui valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare del 26 febbraio 2009, l'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri processuali dello stralcio, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Nella misura in cui è diretto contro il decreto del 2 marzo 2009 in materia di ricusazione, l'appello sarà trattato “con la prima appellazione sospensiva”.

4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili al proposito.

5. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.