Wife's Appeal on Spousal Support Struck Due to Spousal Reconciliation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning temporary measures within divorce proceedings, where the lower court had rejected both the husband's request to reduce spousal support and the wife's request to increase it, the appellate court addressed the appeal filed by the wife after the original divorce case was removed from the court rolls due to the spouses' reconciliation. Given the reconciliation, the appellate court determined the appeal lacked further interest and, with the appellant agreeing and the opposing party remaining silent, the court struck the appeal from the rolls without imposing court costs and compensating legal fees, pursuant to the relevant procedural article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Wife's Appeal on Spousal Support Struck Due to Spousal Reconciliation: Given the reconciliation, the appellate court determined the appeal lacked further interest and, with the appellant agreeing and the opposing party remaining silent, the court struck the appeal from the rolls without imposing court costs and compensating legal fees, pursuant to the relevant procedural article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly based its decision to declare the appeal without object and remove it from the rolls on this provision.
Cited in the section on legal remedies as potentially relevant for recourse to the Federal Supreme Court, although not directly used in the final orders for the present decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.52 · Lugano, 1° febbraio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria: · Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1348 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 ottobre 2008 da
AO 1 (patrocinato dall'. PA 1) contro
AP 1 (patrocinata dall'. PA 2),
come pure sull'istanza cautelare presentata il 19 dicembre 2008 da AP 1 nei confronti di AO 1;
premesso che con decreto cautelare del 24 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza presentata da AO 1 (1941) nell'ambito di una causa di divorzio da lui intentata contro la moglie AP 1 (1950) per ottenere una riduzione del contributo alimentare stabilito in favore di quest'ultima dal giudice a protezione dell'unione coniugale;
ricordato che contestualmente il Pretore ha respinto anche un'istanza cautelare presentata dalla moglie per ottenere dal marito un aumento del contributo litigioso;
preso atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 aprile 2009 nel quale chiedeva di accogliere la sua istanza cautelare e di riformare conseguentemente il giudizio impugnato;
stabilito che nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 proponeva di respingere l'appello;
accertato che con decreto del 15 settembre 2010 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dai ruoli per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
rammentato che nelle circostanze descritte il presidente di questa Camera ha proposto alle parti il 12 gennaio 2012 di togliere anche l'appello dai ruoli senza spese processuali, compensando le ripetibili, precisando che il silenzio nei dieci giorni successivi sarebbe stato interpretato come accordo tacito;
ritenuto che con lettera del 16 gennaio 2012 l'appellante ha confermato di aderire alla proposta, mentre __________ non ha reagito;
considerato che nulla osta in simili condizioni allo stralcio dell'appello dai ruoli senza spese processuali, compensate le ripetibili;
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.