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11.2009.47 • TRAC TI 11.2009.47 Generato dall'IA

Appeal Struck for Failure to Pay Security Deposit in Visitation Dispute

Numero d'incarto 11.2009.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a supervisory authority's decision that upheld the denial of visitation rights between the appellant and her nephew, a minor child of her brother, but failed to submit the required court security deposit of CHF 400.00 by the non-extendable deadline, despite being repeatedly reminded and warned that non-payment would result in the appeal being struck from the rolls, with the court reasoning that the appellant's excuses—including a dispute over the named parties in a notification and failing to collect a crucial registered letter—did not constitute valid grounds for excusing the procedural default, and thus the appeal was declared deserted due to the non-payment.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 12 LTG, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 133 cpv. 1 lett. a CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Security Deposit in Visitation Dispute: che “il presidente della Camera invita gli appellanti entro 5 giorni dalla ricezione dell'incarto a depositare nel termine non prorogabile di quindici giorni un adeguato importo per il pagamento delle spese giudiziarie” (art.

Parole chiave

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garanzia di locazione non pagata diritto al deposito contumacia di una parte notificazione della decisione ordine di sfratto termine di pagamento Stralcio dai ruoli di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal deserted (stralciato) due to non-payment of the advance fee, which is the core order in point 1.

art. 12 cpv. 1 LTG

This provision is cited in the reasoning as an additional legal basis for declaring the appeal deserted due to non-payment of the advance fee, which is the core order in point 1.

art. 148 cpv. 2 CPC

This provision allows the court to exceptionally waive the collection of fees and costs, which justifies the order in point 2 ('Non si riscuotono tasse né spese').

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.47 · Lugano, 15 maggio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 474.2003/R.144.2008 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1, alla

CO 1, , e a

CO 2

(patrocinata dall'avv. PA 2 )

in merito a relazioni personali con

CO 3 (2003),

(rappresentato dal curatore RA 1 ,

e patrocinato dall'avv. PA 3 ),

figlio della stessa CO 2 e di

PI 1, , ) (patrocinato dall'avv. PA 1, );

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: che mediante decisione del 24 febbraio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto in quanto ricevibile un ricorso del 25 no­vembre 2008 con cui RI

1 postulava il conferi­mento di un diritto di visita ad CO 3 (2003), figlio di CO

2 e di PI 1, fratello della ricorrente, diritto a lei negato dalla Commissione tutoria regionale 1;

che contro tale decisione RI 1 ha presentato a questa Camera un appello del 16 marzo 2009 nel quale, senza formulare conclusioni precise, ha chiesto di riconsiderare la decisione impugnata;

che il presidente di questa Camera ha invitato il 1° aprile 2009 RI 1 a depositare entro

15 giorni sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, l'importo di fr. 400.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 312 CPC e 11 LTG), con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 12 LTG);

che con lettera spedita il 17 aprile 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera di rifiutare il versamento sul noto conto corrente postale perché nell'avviso con cui questa Camera aveva confermato alla Commissio­ne tutoria regionale 1, quello stesso 1° aprile 2009, l'avvenuta introduzione dell'appello il nome del nipote CO 3 figurava

– a suo dire erroneamente – fra le parti da lei convenute in giudizio;

che il presidente di questa Camera ha risposto il 20 aprile 2009 a RI 1, per raccomandata, rendendola attenta che il nome delle parti indicato nella predetta comunicazione era puramente orientativo e che il mancato pagamento dell'anticipo entro il termine improrogabile a lei fissato il 1° aprile 2009 avrebbe comportato lo stralcio dell'appello dai ruoli;

che il 5 maggio 2009 RI 1 ha scritto alla Camera di non avere potuto ritirare la raccomandata perché “ero fuori __________ le due ultime settimane”;

che l'8 maggio 2009 la Cancelleria civile del Tribunale d'appello ha rispedito a RI 1 – per conoscenza – copia della lettera a lei inviata il 20 aprile precedente;

che, in definitiva, nessun deposito risulta essere intervenuto a tutt'oggi, né sul conto corrente postale del Tribunale d'appello né in altro modo;

e considerando

in diritto: che “il presidente della Camera invita gli appellanti entro 5 giorni dalla ricezione dell'incarto a depositare nel termine non prorogabile di quindici giorni un adeguato importo per il pagamento delle spese giudiziarie” (art.

312 cpv. 1 CPC);

che “l'appello è dichiarato deserto con decreto

del giudice se il deposito non viene presentato entro il termine suddetto” (art. 312 cpv. 2 CPC e art. 12 cpv. 1 LTG);

che in concreto RI 1 non ha dato seguito alla richiesta rivoltale dal presidente della

Camera il 1° aprile 2009, sebbene all'atto pratico il termine “improrogabile” di 15 giorni sia giunto a scadenza solo lunedì 4 maggio 2009 per

effetto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC);

che l'errore preteso da RI 1 nell'avviso trasmesso il 1° aprile 2009 da questa Camera alla Commissio­ne tutoria regionale 1 – oltre ad essere irrilevante per il versamento dell'anticipo – nem­meno sussisteva, giacché il nipote CO 3 aveva dichiarato all'Autorità di vigilanza sulle tutele per il tramite del suo patrocinatore di opporsi a qualsiasi diritto di visita (doc. 9: lettera 30 gennaio 2009 dell'avv. PA 3), sicché il suo nome andava correttamente annoverato fra i convenuti in appello;

che l'appellante può solo rimproverare a sé stessa il fatto di non avere ritirato la raccomandata speditale il 20 aprile 2009, ove si pensi che essa medesima aveva chiesto il 17 aprile 2009 di modificare l'iscrizione dell'appello ai ruoli della Camera e doveva aspettarsi quindi una risposta tempestiva;

che, in

luogo di ciò, essa si è assentata dal domicilio “le due ulti­me settimane di aprile” (lettera del 5 maggio 2009 alla Camera), disinteressandosi della

causa, tant'è che nessuno ha ritirato la raccomandata a lei diretta;

che RI 1 fa valere di avere volontariamente accreditato il 20 aprile 2009 fr. 400.– su un conto bancario intestato ad CO 3 presso il __________ a __________, ma tale accredito, sottratto a qualunque disponibilità dell'autorità giudiziaria, non può seriamente considerarsi alla stregua di un deposito in garanzia delle spese processuali presunte;

che, in ultima analisi, RI 1 non ha adempiuto quanto era stata invitata ad assolvere entro il termine impartitole;

che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a ogni esame;

che i costi dell'odierno decreto andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si può soprassedere a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'interessata avendo agito – sia pure con leggerezza – senza l'ausilio di un patrocinatore;

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

– ; – ; – ; – ; – , .

Comunicazione:

– , ;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.