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11.2009.44 • TRAC TI 11.2009.44 Generato dall'IA

Mootness of Appeal Regarding Modified Maternal Visitation Rights Following Settlement

Numero d'incarto 11.2009.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged by one party against a decision that modified the maternal visitation rights for a minor child, following previous rulings that removed custody from the mother and placed the child in the care of the appellant (the paternal figure). The appellate court declared both the primary appeal concerning the visitation rights and a subsequent appeal regarding legal aid assistance as moot because the appellant subsequently informed the court that an agreement had been reached with the opposing party, leading to the withdrawal of the underlying dispute. Consequently, the court struck the case from the rolls, waived all court fees and costs, and declared the request for legal aid without interest, as the appellant was no longer a party to the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Mootness of Appeal Regarding Modified Maternal Visitation Rights Following Settlement: The appellate court declared both the primary appeal concerning the visitation rights and a subsequent appeal regarding legal aid assistance as moot because the appellant subsequently informed the court that an agreement had been reached with the opposing party, leading to the withdrawal of the underlying dispute. Consequently, the court struck the case from the rolls, waived all court fees and costs, and declared the request for legal aid without interest, as the appellant was no longer a party to the procedure.

Parole chiave

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modifica del diritto di visita figlio minorenne revoca del gratuito patrocinio fine del processo procedura di affidamento genitoriale spese legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This article was cited to justify the formal orders issued by the Court.

art. 116 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 115 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 113 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 74 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 76 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section describing possible legal remedies against the decision, although not used in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.44 · Lugano 21 agosto 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 11.1999/R.129.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 ( PA 1 ) a

CO 2,

(. PA 2, )

per quanto riguarda una modifica alla regolamentazione del diritto di visita materno alla figlia

V__________ (1996)

disciplinata dalla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

premesso che CO 2 (1977) ha dato alla luce il 16 aprile 1996 una figlia, V__________, riconosciuta il 22 maggio successivo da RI 1 (1953);

ricordato che con decisione del 5 novembre 1999 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha privato CO 2 della custodia parentale sulla figlia, istituendo in favore di quest'ultima una curatela educativa e collocando la minore alla Casa Santa Elisabetta di Lugano;

atteso che con risoluzione del 10 ottobre 2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha deciso il collocamento a tempo indeterminato di V__________ nel nucleo famigliare di RI 1, regolando il diritto di visita di CO 2;

rammentato che con decisione del 23 ottobre 2008 la Commis-sione tutoria regionale 1, su proposta di __________, curatrice della minore, ha esteso il diritto di visita quindicinale di CO 2 “a una durata che sarà stabilita, di volta in volta, la curatrice … e in forma libera…”;

osservato che con decisione del 16 febbraio 2009 l'Autorità di vi-gilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato da RI 1 contro l'estensione del diritto di visita, negando all'interessato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

constatato che RI 1 è insorto a questa Camera il 4 marzo 2009 per vedersi riconoscere tale beneficio, mentre il 9 marzo 2009 egli ha postulato – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento della decisione dell'Autorità di vigilanza;

accertato che con lettera del 3 agosto 2009 RI 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte “con la conseguenza che l'appello è di fatto privo di oggetto”, chiedendo pertanto lo stralcio della procedura dai ruoli;

stabilito in tale circostanza l'appellante ha ormai rinunciato a sottoporre il contenzio­so sul diritto di visita di CO 2 al giudizio della Camera, così come quello in materia di assistenza giudiziaria, l'interessato non avendo dichiarato di mantenere il ricorso;

ritenuto che per quel che riguarda gli oneri processuali si giustifica, anche per tenere conto della buona volontà dimostrata dai contendenti, di rinunciare – eccezionalmente – a qualsiasi riscossione;

considerato che CO 2 non avendo proposto di respin­-gere l'appello non può essere chiamata a rifondere ripetibili;

posto che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudizia-ria in appello, tale

diritto è di natura altamente personale e decade ove al richiedente, come nel caso concreto, venga meno la qualità di parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Il ricorso (“appello”) del 4 marzo 2009 e l'appello del 9 marzo 2009 sono dichiarati senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione a:

; ; – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.