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11.2009.36 • TRAC TI 11.2009.36 Generato dall'IA

Guardianship Financial Account Appeal Dismissed Upon Withdrawal

Numero d'incarto 11.2009.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, subject to a voluntary guardianship and appealing a supervisory authority's decision that upheld the approval of the guardian's 2007 financial accounts and remuneration, subsequently withdrew the appeal, leading the appellate court to dismiss the case due to the withdrawal. The court reasoned that a party's withdrawal terminates the dispute, requiring the case to be struck from the rolls; however, given the appellant's lack of legal counsel and the fact that the appeal was not served on the opposing party, the court waived collection of fees, expenses, and awarded no legal costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Guardianship Financial Account Appeal Dismissed Upon Withdrawal: The court reasoned that a party's withdrawal terminates the dispute, requiring the case to be struck from the rolls; however, given the appellant's lack of legal counsel and the fact that the appeal was not served on the opposing party, the court waived collection of fees, expenses, and awarded no legal costs to the respondent.

Parole chiave

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autorità di vigilanza sulle tutele desistenza conti finanziari revoca del gratuito patrocinio tutore contributi per le attività di vigilanza Curatela: approvazione di rendiconto. Stralcio di un appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was cited in reference to taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to the withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.36 · Lugano 6 aprile 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 340.2005/R.109.2008 (curatela: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

AP 1, (rappresentato dal curatore arch. PA 1, ) alla

Commissione tutoria regionale 3, Breganzona;

premesso che con risoluzione del 19 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1926), designando come curatrice dapprima __________ e dal 1° settembre 2007 l'arch. PA 1;

ricordato che con risoluzione del 19 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario del 2007, ha riconosciuto al curatore una mercede di complessivi fr. 850.– e ha autorizzato il curatore medesimo a prelevare tale importo direttamente alla sostanza amministrata;

rammentato che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 29 gennaio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

preso atto che AP 1 si è rivolto il 18 febbraio 2009 a questa Camera, chiedendo di annullare la decisione appena citata e di porre la mercede del curatore a carico della Commissione tutoria regionale;

osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

rilevato che il 27 marzo 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera che, “pur nella convinzione di avere ragione, secondo le precisazioni indicate nella mia raccomandata del 18 febbraio u.s., mi rimetto alle vigenti leggi e ritiro definitivamente il mio reclamo”;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo presentato ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.