Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2009.22 • TRAC TI 11.2009.22 Generato dall'IA

Mootness of Appeal Regarding Provisional Disclosure Order Following Reconciliation

Numero d'incarto 11.2009.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal concerning a provisional measure issued during separation proceedings, which ordered the disclosure of the appellant's complete bank account information, the appellate court addressed the matter after the original requesting party withdrew her provisional application following a reconciliation between the spouses. The court reasoned that since the initial application forming the basis of the first instance decision was withdrawn, the appeal against that decision became moot and was therefore removed from the rolls, resulting in the prior suspension order being revoked; consequently, while the appeal process ended without a full judgment, the court assessed the likely outcome to allocate costs, imposing the procedural fees on the appellant, who admitted responsibility for similar costs, but awarded no attorney's fees as the opposing party had not been formally summoned to the appeal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Mootness of Appeal Regarding Provisional Disclosure Order Following Reconciliation: The court reasoned that since the initial application forming the basis of the first instance decision was withdrawn, the appeal against that decision became moot and was therefore removed from the rolls, resulting in the prior suspension order being revoked; consequently, while the appeal process ended without a full judgment, the court assessed the likely outcome to allocate costs, imposing the procedural fees on the appellant, who admitted responsibility for similar costs, but awarded no attorney's fees as the opposing party had not been formally summoned to the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
decisioni incidentali sospensione provvisionale ripetibili dell'avvocato comunicazione dei dati misure cautelari nel divorzio trasferimento privo d'oggetto Appello divenuto senza oggetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 351 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for striking the appeal from the rolls after it became moot.

art. 21 LTG

Cited analogously to support the decision not to assign costs (restitutions) because the appeal concluded without a judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2009.22 · Lugano, 15 maggio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.1562 (separazione: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 dicembre 2008 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 );

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: che tra AP 1 (1961) e AO 1 (1968), sposatisi a __________ __________ il 26 aprile 1997, pende dall'11 novembre 2008 un'azione di separazione davanti al Tribunale di Parma;

che su richiesta di AO 1 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato con decreto cautelare del 29 gennaio 2009 alla __________ di trasmettergli un elenco completo di tutte le relazioni bancarie facenti capo a AP 1 con un estratto aggiornato delle medesime;

che AP 1 è insorto il 6 febbraio 2009 a questa Camera con un appello inteso a ottenere l'annullamento del decreto cautelare e il rinvio degli atti al Pretore per l'indizione di un nuovo contraddittorio, subordinatamente la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere l'istanza avversaria;

che una richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello è stata dichiarata irricevibile dal presidente di questa Camera con decreto del 10 febbraio 2009;

che su istanza delle parti il presidente della Camera ha poi sospeso, con ordinanza del 27 febbraio 2009, la procedura di appello fino al 2 giugno 2009 per consentire una composizione

amichevole della lite;

che l'appellante ha comunicato il 13 maggio 2009 di essersi riconciliato con la moglie, la quale ha ritirato il 12 maggio 2009

l'istanza di provvedimenti cautelari introdotta il 3 dicembre 2008 davanti al Pretore, onde la caducità dell'appello;

e considerando

in diritto: che AO 1 risulta effettivamente avere ritirato l'istanza cautelare giudicata dal Pretore il 29 gennaio 2009, contro il cui decreto AP 1 ha presentato appello;

che il ritiro dell'istanza ha fatto decadere il decreto ancora *sub iudice*, sicché l'appello è divenuto – come rileva AP 1 nella lettera del 13 maggio 2008

– senza oggetto;

che il procedimento di appello va di conseguenza stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

che nelle circostanze descritte rimane da statuire sull'attribuzione delle spese e delle ripetibili maturate dinanzi a questa Camera;

che qualora una causa divenga priva d'oggetto il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (v. RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami);

che in concreto l'appellante riconosce di assumere egli medesimo simili costi, tant'è che nella lettera del 13 maggio 2009 dichiara di ritirare l'appello e chiede di moderare gli oneri processuali, oltre alle ripetibili;

che quest'ultima richiesta è legittima, in particolare per quanto riguarda la tassa di giustizia, la procedura di appello concludendosi senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

che per quanto attiene alle ripetibili non è il caso di assegnarne, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, la quale si è vista notificare solo il decreto presidenziale del 10 febbraio 2009 in materia di effetto sospensivo e l'ordinanza del 27 febbraio 2009 relativa alla sospensione della causa in appello;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'ordinanza presidenziale del 27 febbraio 2009 è revocata e la procedura di appello è riattivata.

2. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.