Appeal Dismissed: Counsel Lacked Standing to Appeal Denial of Personal Legal Aid After Underlying Action Withdrawn
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal stemming from a unilateral divorce petition where the petitioner also sought legal aid, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the right to legal aid is strictly personal, meaning the petitioner's counsel lacked the standing to appeal the denial of aid on behalf of the client, especially since the underlying action had already been withdrawn from the court rolls, thereby extinguishing any further interest in the aid request for the petitioner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 cpv. 1 Lag, Art. 35 cpv. 2 Lag, Art. 7 cpv. 2 Lag, Art. 9 cpv. 1 Lag, Art. 36 cpv. 1 Lag, Art. 36 cpv. 2 Lag; Appeal Dismissed: Counsel Lacked Standing to Appeal Denial of Personal Legal Aid After Underlying Action Withdrawn: accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”, vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the deadline for appealing the denial of legal aid, which informs the context of the decision, although the basis for inadmissibility is elsewhere.
Cited in the reasoning to establish that only the requesting person can appeal the denial of legal aid, justifying the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the rules on appealability for decisions concerning the appointment of an official representative.
Cited in the reasoning regarding the appealability of decisions on the remuneration of the official representative.
Cited in the reasoning regarding who can appeal decisions on remuneration.
Cited in the reasoning regarding who can appeal decisions on remuneration.
Cited in the reasoning regarding the deadline and authority for appealing decisions on remuneration.
Cited in the reasoning to state that the procedure regarding legal aid is generally free of charge.
Cited in the reasoning to establish the appealability of incidental decisions on legal aid before the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal in the principal matter before the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the conditions for appealability to the Federal Tribunal.
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Cited in the reasoning regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
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Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the remedies available before the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the availability of the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the reasoning regarding the standing to appeal the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the reasoning regarding the grounds for the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the reasoning regarding the standing to appeal in the civil matter.
Cited in the reasoning regarding the general provisions for appeal in the civil matter.
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Cited in the reasoning regarding the previous Cantonal law on the finality of granting legal aid.
Cited in the reasoning regarding the previous Cantonal law on appealability.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.195 · Lugano, 30 novembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.318 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 maggio 2009 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
AO 1, (patrocinato dall'avv. PA 2, );
*giudicando ora sulla decisione del 29 ottobre 2009 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria* chiesta da AP 1 contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 3 ottobre 2008 presentato dall'avv. PA 1 contro la decisione emessa il 29 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1977) si sono sposati a __________ (Kosovo) il 29 gennaio 2003. Subito dopo le nozze la moglie ha raggiunto il marito nel Ticino. Dal matrimonio sono nate E__________, il 23 marzo 2005, e V__________, il 28 luglio 2008. Il
20 settembre 2008 la moglie ha lasciato, insieme con i figli, l'abitazione coniugale per trovare
alloggio in una struttura protetta. Patrocinata dall'avv. PA 1, il 22 maggio 2009 essa ha intentato azione unilaterale di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Prima ancora che il convenuto presentasse un memoriale di risposta, il 15 giugno 2009, AP 1 ha comunicato al Pretore di voler tornare al domicilio coniugale, riservandosi “un periodo di prova” prima di ritirare l'azione. Con ordinanza del 20 luglio 2009 il Pretore ha fissato a entrambe le parti un termine di 10 giorni per dichiarare se la procedura potesse essere tolta dai ruoli. L'attrice ha invitato il Pretore, il 21 luglio 2009, ad attendere “un paio di mesi”. AO 1 ha reso noto il 22 luglio 2009 di aderire allo stralcio della causa, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Con decreto del 29 ottobre 2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, mentre ha accolto quella del marito.
D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria all'attrice l'avv. PA 1 ha introdotto un ricorso del 13 novembre 2009 per ottenere che alla sua cliente sia accordato il beneficio richiesto e che la decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente
la decisione sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è giunto alla legale dell'attrice il 30 ottobre 2009. Consegnato alla posta il 13 novembre 2009, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Il
diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né trasmissibile. Compete solo alla parte che ne adempie i presupposti, ovvero sia senza mezzi e non ponga una richiesta di giudizio senza possibilità di esito favorevole (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003,
consid. 3.1 con richiami). Di conseguenza, solo “la persona richiedente” può ricorrere contro il diniego dell'assistenza, rispettivamente “la persona beneficiaria” contro la revoca (art. 35 cpv. 1
Lag). Il legale di una parte non è – come questa Camera ha già avuto modo di precisare – legittimato a ricorrere,
né contro il diniego né contro la revoca (I CCA, sentenza inc. 11.2005.73 del 29 giugno 2005, consid. 1 e 4). Può solo pretendere
che lo Stato gli corrisponda la retribuzione dovutagli come patrocinatore d'ufficio per la durata dell'assistenza giudiziaria, sempre che il cliente si sia visto concedere il beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.2). Quest'ultima ipotesi è estranea al caso in esame. Ne segue che, presentato da una persona non legittimata a insorgere, il ricorso in rassegna va dichiarato già di primo acchito irricevibile.
3. Si aggiunga che le decisioni sul conferimento e la revoca dell'assistenza giudiziaria non sono le uniche contro cui il legale di una parte non è abilitato a ricorrere. Anche le decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio” – ovvero quelle che vertono sulla designazione o la rimozione del difensore nominato dall'autorità – sono impugnabili dalla sola “persona richiedente” (art. 35 cpv. 2 Lag), il legale non avendo alcun diritto né di vedersi prescegliere come patrocinatore d'ufficio né di rappresentare il cliente fino al termine della causa. Il patrocinatore d'ufficio può impugnare invece, con ogni evidenza, le decisioni “di retribuzione”, ossia i decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa la sua nota professionale (art. 7 cpv. 2 Lag). Anzi, tali decisioni sono impugnabili altresì dalla “persona beneficiaria” (suscettiva di essere chiamata in seguito alla rifusione: art. 9 cpv. 1 Lag) e dallo Stato (art. 36 cpv. 1 Lag). Il ricorso contro una decisione “di retribuzione” va presentato in ogni modo, entro 15 giorni, al Consiglio di moderazione (art. 36 cpv. 2 Lag).
4. Si rilevi infine, per abbondanza, che in concreto il ricorso in oggetto non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo nemmeno se fosse stato presentato per conto della cliente. Come si è spiegato, il diritto all'assistenza giudiziaria è di indole altamente personale. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene addirittura meno ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid.
3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dai ruoli. E siccome a quel momento essa non beneficiava dell'assistenza giudiziaria, è venuto meno l'interesse di lei a ottenere una decisione sul beneficio. Che il Pretore, quindi, abbia respinto la richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. Nel risultato la decisione impugnata resiste alla critica.
5. Non si disconosce che, ragionando alla stregua di quanto precede, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare senza interesse anche la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto, il quale invece si è visto concedere il beneficio. Sta di fatto che tale decisione ha assunto carattere definitivo. Nel Cantone Ticino le concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo Stato (quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né
– tanto meno – dall'altra parte in causa. Identica disciplina vigeva già, del resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice
accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”, vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC).
6. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico.
7. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie l'azione principale poteva formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la lite vertendo non solo su conseguenze pecuniarie del divorzio, ma sulla possibilità stessa di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione all'avv. o.
Comunicazione:
– avv. , .
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.