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11.2009.19 • TRAC TI 11.2009.19 Generato dall'IA

Magistrate Recusal Following Criminal Complaint Against Litigant

Numero d'incarto 11.2009.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a unilateral separation action where the defendant had previously filed and withdrawn recusal motions against the presiding Magistrate, the Magistrate subsequently self-recused after the defendant served an enforcement order for damages and sent an email containing insults, leading the Magistrate to file a criminal complaint for defamation and slander, which the appellate court accepted as grounds for mandatory recusal because the initiation of a criminal prosecution by the judge against a party creates an undeniable appearance of bias and an expectation of punishment incompatible with the requirement of impartiality throughout the ongoing proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 26 CPC, Art. 27 CPC, Art. 29 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 363 CPC, Art. 30 cpv. 4 CPC; Magistrate Recusal Following Criminal Complaint Against Litigant: cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

Parole chiave

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domanda di ricusazione denuncia penale magistrato diffamazione procedura esecutiva ricorso per risarcimento danni Azione di separazione su richiesta unilaterale: auto ricusazione del Pretore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 I 22
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPC

This provision defines the grounds for challenging a judge (ricusazione), which formed the basis for accepting the challenge.

art. 30 cpv. 1 CPC

This article establishes that the Civil Court of Appeal rules on the judge challenge (ricusazione).

art. 30 cpv. 4 CPC

This provision was cited concerning the scope of nullity if the challenged judge had performed procedural acts after the request.

art. 34 cpv. 1 LOG

This provision dictates that in case of a legal impediment of the Judge, the case is forwarded to the Segretario assessore.

art. 30 cpv. 3 CPC

This procedural rule was mentioned regarding the non-appealability of the decision on the challenge.

art. 29 cpv. 1 CPC

This provision was cited regarding the judge's obligation to abstain when recognizing grounds for challenge.

art. 26 CPC

This article was mentioned in the reasoning to distinguish between grounds for exclusion (esclusione) and grounds for challenge (ricusazione).

art. 363 CPC

This article was cited by analogy concerning the requirement for a hearing in the decision-making process.

art. 90 a 93 LTF

These articles are cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision.

art. 95 a 98 LTF

These articles are cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, specifically regarding the deadline for appeal.

art. 72 segg. LTF

These articles are cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the admissibility of appeal when the monetary value is low.

art. 76 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the standing to appeal.

art. 116 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

This article is cited in the section detailing remedies (Rimedi giuridici) available against the decision, concerning the standing for the subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.19 · Lugano 29 gennaio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Ermotti e Roggero-Will

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.97 (azione di separazione su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 maggio 2005 da

CO 1, (patrocinata dall' PA 1) contro

CO 1

*giudicando ora* *sul caso di ricusazione riconosciuto il 22 gennaio 2009* dal Pretore nei riguardi del convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere ammesso il caso di ricusazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 9 maggio 2005 CO 1 (1941) ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di separazione su richiesta unilaterale nei confronti del marito IS 1 (1940) chiedendo la regolamentazione degli effetti. IS

1 non ha presentato la risposta di causa ed è rimasto precluso. Nel corso dell'istruttoria, il 18 novembre 2007, IS 1 ha chiesto la ricusa del Pretore. Con sentenza del 16 maggio 2008 questa Camera ha preso atto del ritiro dell'istanza e ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 11.2007.185). Una ulteriore domanda di ricusa contro il Pretore presentata il 20 giugno 2008 da IS 1 è stata stralciata dai ruoli da questa Camera per mancato pagamento dell'anticipo con decreto dell'11 settembre 2008 (inc. 11.2008.74).

B. Il 30 dicembre 2008 IS 1 ha fatto notificare al Pretore un precetto esecutivo per fr.

10 000.– indicando quale titolo di credito “risarcimento danni morali e materiali (si tratta di un acconto) siccome egli è un incapace corrotto da PA 1. Si è mostrato ripetutamente un bugiardo e un prepotente,

dedito all'uso improprio della forza. Non sarà mai un giudice”. Lo stesso giorno IS 1 ha inviato al Pretore una e-mail contenente

varie offese verso il magistrato. L'8 gennaio 2009 il Pretore ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria diffamazione e calunnia.

C. Il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti l'8 gennaio 2009 la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'attrice ha comunicato il 12 gennaio 2009 di rinunciare a presentare osservazioni, mentre il convenuto è rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ravvisa nello scritto e nel precetto esecutivo indirizzatigli da IS 1, così come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone che le parti possono *ricusare* il giudice se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

2. La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30

cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

3. Nella fattispecie che il convenuto nutra inimicizia grave e profonda verso il Pretore è possibile, ma ciò non basta per giustificare una ricusa. L'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantire la scelta del magistrato che meglio le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). Né una parte può prevalersi delle sue intemperanze, verbali o scritte, nei confronti del magistrato per ottenere la ricusa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 27).

Sta di fatto che l'8 gennaio 2009 il Pretore ha querelato penalmente il convenuto. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile, sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25 ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non risultando che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l'istanza del 22 gennaio 2009, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Trattandosi di un caso di impedimento legale del Pretore, la causa è quindi trasmessa al Segretario assessore (art. 34 cpv.

1 LOG).

4. Dato che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e dall'assegnare ripetibili.

Per questi motivi,

decreta: 1. La ricusazione riconosciuta il 22 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. OA.2005.97) è ammessa.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.