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11.2009.188 • TRAC TI 11.2009.188 Generato dall'IA

Regional Guardianship Commission v. Supervisory Authority (Cost Allocation in Nullity Proceedings)

Numero d'incarto 11.2009.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was brought by the Regional Guardianship Commission ("Commission") challenging the decision of the Supervisory Authority, which had overturned the Commission's authorization for a guardian to initiate nullity proceedings for the ward's marriage and ordered the Commission to reimburse the ward's legal costs (restitutio in integrum). The court upheld the Supervisory Authority's decision, reasoning that although the Commission acted as a first-instance authority and not technically a "party" when initially granting authorization, its subsequent defeat on appeal meant it was legitimately subject to the cantonal procedural rules concerning cost allocation, which treat defeated administrative authorities as liable for reimbursement to the successful opposing party when no private citizens defended the authority's position.

Regesto Legislator

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Art. 372 CC, Art. 39 LAC, Art. 420 CC, Art. 420 cpv. 2 CC, Art. 54 cpv. 3 tit, Art. 31 LPAmm; Regional Guardianship Commission v. Supervisory Authority (Cost Allocation in Nullity Proceedings): The court upheld the Supervisory Authority's decision, reasoning that although the Commission acted as a first-instance authority and not technically a "party" when initially granting authorization, its subsequent defeat on appeal meant it was legitimately subject to the cantonal procedural rules concerning cost allocation, which treat defeated administrative authorities as liable for reimbursement to the successful opposing party when no private citizens defended the authority's position.

Parole chiave

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autorità di vigilanza sulle tutele nullità procedurale spese di procedura ente regionale tutore contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 128 II 94
Chi risulta soccombere in una procedura amministrativa non può sottrarsi in effetti all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, invitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC ticinese

This article, although cited in the reasoning, is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1, 2, or 3). The actual costs decision is covered by order 2.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

art. 76 LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

art. 116 LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

art. 113 LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

art. 115 LTF

This provision is mentioned in the section describing remedies available against the judgment, but it does not appear in the final operative orders (1, 2, or 3).

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.188 · Lugano 19 aprile 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 401.2004/R.78.2009 (ricorso contro l'autorizzazione di atti del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

(patrocinato dall'avv. __________, ) alla

AP 1

e al tutore

__________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2009 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 2 settembre 2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1959) e __________ (1978), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 19 luglio 2002. Un mese dopo, il 19 agosto 2002, la Commissione tutoria regionale 15 ha istituito in favore del marito una

tutela volontaria (art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________. Questi si è rivolto il 31 luglio 2009 alla Commissione tutoria regionale per essere autorizzato a introdurre

davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di nullità del matrimonio, sostenendo che “la moglie __________ non

collabora alle spese e ne crea solo delle altre, mettendo in serie difficoltà il mio pupillo”. Con decisione del 3 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a promuovere causa.

B. Contro la decisione appena citata CO 1 ha ricorso il 14 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo

– previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di respingere

l'istanza del tutore. Statuendo il 2 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata. Non sono state prelevate tasse né spese, ma la Commissione tutoria regionale è stata tenuta a rifondere a CO 1 un'indennità di fr. 400.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata dichiarata senza oggetto.

C. Il 23 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha presentato appello (“ricorso”) a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di vigilanza, chiedendo di riformarne il giudizio nel senso di esonerarla dal pagamento di ripetibili a CO 1. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni notificate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili nel termine di venti giorni (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura di appello era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.Direttamente toccata nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di ripetibili, la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad appellare (Geiser in: Basler Kommentar, 3ª edizione,

n. 34 ad art. 420 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). Anche sotto questo profilo l'appello in rassegna è pertanto ammissibile.

3.Litigioso è, in concreto, l'addebito di ripetibili (fr. 400.–) alla Commissione tutoria regionale. L'Autorità di

vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1, ha considerato la Commissione tutoria regionale soccombente. Nell'appello

quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare ripetibili, poiché nel procedimento di autorizzazione essa non ha agito in qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata legittimata a impugnare nel merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.

a) Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure di ricorso a norma dell'art. 420 cpv. 2 CC. In proposito fa stato

dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; Geiser, op.

cit., n. 43 ad art. 420 CC). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele

e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi debba intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non è più esplicita.

La giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di

controparti, anche se non sono tecnica­mente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissen­berger [curatori], VwVG,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad art. 6). Per contro, qualora siffatte autorità abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami; analogamente: Maillard in: VwVG, op. cit., n. 47, 48 e 49 ad art. 64).

b) Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha autorizzato il tutore a stare in lite per l'interdetto (art. 421 n. 8 CC, art. 7 lett. f del regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Ha agito dunque come autorità di primo grado, non come parte. Sta di fatto che CO 1 è uscito vittorioso dal ricorso all'Autorità di vigilanza (la decisione della Commissione tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine egli ha dovuto sopportare costi di patrocinio. Ciò non significa – è vero – che la Commissione tutoria regionale andasse condannata automaticamente alla rifusione di ripetibili. È altrettanto vero però che nel caso specifico non sussistono

privati che ne abbiano difeso l'operato in sede di ricorso. Quanto al tutore, avesse anche proposto di respingere il ricorso, egli non

avrebbe agito come privato cittadino, ma nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali.

Certo, la Commissione tutoria regionale non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza a esprimersi sul ricorso di CO 1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in una procedura amministrativa non può sottrarsi in effetti all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, invitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue che, munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria regionale è stata giustamente tenuta a rifondere al ricorrente, costretto a impugnare la decisione da essa emanata, un'equa indennità per ripetibili, del resto non contestata nel suo ammontare. Infondato, l'appello si rivela così privo di consistenza.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la soccombenza (art.

148 CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non

avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.

5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – ; – __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.