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11.2009.187 • TRAC TI 11.2009.187 Generato dall'IA

Appeal Against Inadmissible Challenge to Socio-Environmental Investigation Order

Numero d'incarto 11.2009.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a supervisory authority's decision that declared inadmissible the appellant's challenge to a regional tutelary commission's order for a socio-environmental investigation concerning her child; the appellate court reasoned that the appeal was unlikely to succeed because an appeal is a reformatory remedy requiring specific requests for relief beyond mere annulment, and critically, the order for a preliminary investigative measure, which typically does not cause "unavoidable and irreparable harm," is generally not immediately appealable to the supervisory authority unless such harm exists, an issue the appellant failed to address in her appeal brief, leading the court to reject the appeal as far as it was receivable.

Regesto Legislator

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Art. 44 LPAmm, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Appeal Against Inadmissible Challenge to Socio-Environmental Investigation Order: che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che si può prescindere – per questa volta ancora – dal prelevare spese (art. 148 cpv.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio decisione pregiudiziale censure procedurali ricorso per carenza conformità alle norme ambientali domanda indirizzata all'autorità Appello contro decisione incidentale emessa da un'autorità tutoria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313´bis

This provision was explicitly cited in the preamble to the final orders, indicating the procedure followed for the judgment.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for ordering costs according to defeat, although no costs were actually imposed.

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for waiving the collection of costs and fees in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.187 · Lugano 7 dicembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 462.2005/R.91.2009 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale 3,Breganzona a

AP 1 riguardo a C__________ __________(2004),

figlio suo e di

__________, d'ignota dimora;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che C__________, nato il 4 novembre 2004, è figlio di AP 1 (1965), cittadina italiana, e di __________, cittadino algerino;

che con decisioni del 4 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato il Servizio pediatrico di crescita, sviluppo e comportamento dell'Ospedale __________ di accertare lo stato di salute di C__________ e – d'altro lato – il Servizio sociale cantonale di svolgere un'indagine socio-ambientale su AP 1 e il figlio;

che due ricorsi presentati da AP 1 contro tali decisioni sono stati dichiarati irricevibili il 24 ottobre 2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ;

che con

sentenza del 15 dicembre 2004 questa Camera ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello del 15 novembre 2005 introdotto da AP 1 contro la decisione emessa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. 11.2005.159);

che, esperite le indagini, l'autorità tutoria ha rinunciato a emanare misure a protezione del figlio;

con decisione del 7 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 3 ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di svolgere un'ulteriore indagine socio-ambientale su AP 1 e il figlio, proponendo eventuali misure a protezione del minore;

che il 13 agosto 2009 AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un ricorso, chiedendo di annullare la decisione predetta;

che, statuendo il 22 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– a carico della ricorrente;

che AP 1 ha presentato il 10 ottobre 2009 un appello volto alla riforma della decisione impugnata nel senso di vedere annullata la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, come pure l'incarico conferito all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché una parte non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata;

che, nondimeno, in concreto l'appellante sollecita anche l'annullamento dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, di modo che all'atto pratico essa chiede di riformare la decisione impugnata in tal senso;

che, ciò premesso, nella fattispecie la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso al­cuna misura a protezione del figlio giusta gli art. 307 segg. CC, ma ha solo affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico di svolgere un'indagine socio-ambientale su madre e figlio;

che la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di prove è una decisione meramente *incidentale* ed è impugnabile davanti all'autorità di vigilanza solo qualora sia suscettiva di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm; RtiD 2005-I pag. 783, II-2006 pag. 618);

che nel caso in esame l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto da AP 1 contro la risoluzione della Commissione tutoria appunto perché la prova ordinata non appare suscettibile di comportare un danno “non altrimenti riparabile”;

che nell'appello l'interessata non si confronta con la questione del danno “non altrimenti riparabile”;

che, anzi, essa nemmeno accenna a eventuali pregiudizi, tanto meno irrimediabili, limitandosi a rinviare al contenuto del ricorso inoltrato presso l'autorità di vigilanza;

che un appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, CPC massima­to e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 309);

che nelle condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che, comunque sia, un'indagine socio-ambientale del nucleo familiare non implica – di regola – una grave restri­zione della libertà personale e non integra pertanto gli estremi di un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag. 618);

che nelle condizioni descritte l'appello è destinato all'insuccesso;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che si può prescindere – per questa volta ancora – dal prelevare spese (art. 148 cpv.

2 CPC), l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che, l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili;

in applicazione dell'art. 313*bis*,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.