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11.2009.183 • TRAC TI 11.2009.183 Generato dall'IA

Appeal Concerning Provisional Construction Lien Validity and Timeliness of Work

Numero d'incarto 11.2009.183
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the cancellation of a provisional construction lien registered against one of their two property units, arguing that the initial registration against the second unit was correctly cancelled by the lower court due to a lack of relevant work on that specific unit, while the court of first instance had upheld the lien against the other unit based on the alleged timeliness of the final work performed on May 21, 2008. The appellate court overturned the decision regarding the remaining property unit, finding that the lien claimant failed to render plausible the date of the final work, as the supporting evidence, including a work report and witness testimony, was contradictory or insufficient to prove that the work performed on May 21, 2008, was indispensable for the completion of the contract and thus fell within the required three-month deadline for provisional registration.

Regesto Legislator

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Art. 4 n.19, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 102 CPC, Art. 839 cpv. 2 CC, Art. 839 cpv. 2 vCC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Concerning Provisional Construction Lien Validity and Timeliness of Work: The appellate court overturned the decision regarding the remaining property unit, finding that the lien claimant failed to render plausible the date of the final work, as the supporting evidence, including a work report and witness testimony, was contradictory or insufficient to prove that the work performed on May 21, 2008, was indispensable for the completion of the contract and thus fell within the required three-month deadline for provisional registration.

Parole chiave

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iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori "Validità provvisoria" legittimazione a contestare licenza proprietà immobiliare inosservanza del termine legale costruzione abusiva Iscrizione ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 4 n.19
Le istanze d'iscrizione provvisoria riguardanti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n.19 e 5 vLAC, art.
Art. 370 cpv. 2 CPC
10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese).
Art. 102 CPC
A norma dell'art. 102 CPC ticinese, in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo.
Art. 839 cpv. 2 CC
Substantive basis for the lien, cited when discussing the deadline for registration.
Art. 839 cpv. 2 vCC
b) Secondo l'art. 839 cpv. 2 vCC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli
Art. 148 cpv. 1 CPC
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Art. 74 LTF
Art. 76 LTF

Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 116
contratto e l'oggetto poteva essere consegnato (DTF 125 III 116 consid.
DTF 125 III 115
Determinante è l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid.
DTF 102 II 106
5.– di materiale (DTF 102 II 106).
DTF 106 II 22
Heating Installer's Lien Validity Based on Completion of Ancillary Tasks
DTF 125 II 113
Taxable Income from Sale of Former Business Real Estate
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 839 cpv. 2 CC

Substantive basis for the lien, cited when discussing the deadline for registration.

art. 148 cpv. 1 CPC ticinese

Applied to determine that procedural costs follow the outcome of the appeal (loser pays).

art. 102 CPC ticinese

Cited to confirm that the heirs substitute the deceased party in the ongoing legal process.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.183 · Lugano 19 dicembre 2012/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Celio, giudice presidente, Walser e Cerutti, supplente straordinario

segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.1037 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 20 agosto 2008 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

AP 1già in (già patrocinato dall'avv. PA 2), cui sono subentrati gli eredi e (patrocinati dall'avv.),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La __________, con contratto del 24 gennaio 2007, ha preso in locazione alcuni vani, di cui alle unità di proprietà per piani n. 1732 (pari a 51/1000) e 1743 (pari a 96/1000) del fondo base n. 1394 RFD di __________, sito in

Via __________ a __________. I locali sono di proprietà di AP 1. La società era intenzionata a svolgere un'attività di ristorazione destinata al sushi.

B. Nell'autunno del 2007 la __________ ha incaricato la ditta AO 1, società in nome collettivo, di eseguire alcuni lavori inerenti a impianti sanitari nei locali appigionati. Per le opere svolte, la ditta ha inviato tre richieste di acconto, due delle quali sono state parzialmente saldate il 14 novembre 2007 e il 19 febbbraio 2008. Con “liquidazione finale” del 17 giugno 2008 la ditta ha postulato il pagamento del saldo, di fr. 27 752.60. Essa ha poi inviato un primo sollecito il 24 luglio 2008 e una nuova diffida di pagamento – per mezzo della “__________”

– il 5 agosto 2008.

C. Non avendo ottenuto pagamento alcuno, il 20 agosto 2008 la AO 1, società in nome collettivo, ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 27 752.60 sulle proprietà per piani n. 1732 e n. 1743 il tutto con interessi al 6% dal 30 giugno 2006. Con decreto cautelare di quel medesimo 20 agosto, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. All'udienza del 1° ottobre 2008, indetta per

la discussione – avvenuta davanti al Segretario assessore –, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria si è conclusa il 9 giugno 2009. Le parti hanno

rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali conclusivi. Nel proprio, del 16 settembre 2009, l'istante ha ribadito le proprie domande. Il convenuto ha proposto una volta ancora, nelle sua conclusioni del 23 settembre 2009, di respingere l'istanza.

D. Statuendo con sentenza del 5 ottobre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale cautelarmente iscritta in via provvisoria sulla proprietà per piani n. 1743 del fondo base n. 1394 RFD di __________. Egli ha poi ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale cautelarmente iscritta in via provvisoria sulla proprietà per piani n. 1732. La tassa di giustizia e le spese (fr. 350.– complessivi) sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono state compensate.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 16 ottobre 2009 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta l'istanza e quindi di vedersi cancellare l'ipoteca legale, iscritta in via provvisoria, sulla proprietà per piani n. 1743. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2009 la AO 1, società in nome collettivo, propone di respingere l'appello. AP 1 è deceduto il 19 gennaio 2011. Gli eredi, i figli __________, __________, __________ e __________ hanno dichiarato a questa Camera di subentrare nella lite.

Considerando

in diritto: 1. Le istanze d'iscrizione provvisoria riguardanti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n.19 e 5 vLAC, art. 361 segg. CPC ticinese). La relativa sentenza era impugnabile entro

10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata notificata al convenuto il 6 ottobre 2009. Presentato il 16 ottobre 2009, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. A norma dell'art. 102 CPC ticinese, in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo. Ciò premesso, i figli di AP 1, suoi eredi, subentrano al padre nella presente vertenza.

3. Il Pretore ha dapprima ricordato i requisiti per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Egli ha poi indicato che sulla proprietà per piani n. 1732 non constavano essere stati svolti lavori, sicché l'iscrizione decisa in via “supercautelare”, per quel che concerneve quell'unità, andava revocata. Quanto alle prestazioni eseguite sulla proprietà per piani n. 1743, il primo giudice ha ribadito che un'ipoteca legale può essere annotata contro il proprietario del fondo, anche se è l'inquilino che ha ordinato i lavori a un artigiano. Quanto al termine trimestrale per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, il Pretore ha considerato che il convenuto non aveva contestato che gli ultimi lavori erano stati svolti il 21 maggio 2008. Infine il primo giudice ha ritenuto che l'attività dell'istante era stata svolta in ossequio al contratto d'appalto stipulato dalla medesima ditta con la __________, conduttrice degli spazi di proprietà del convenuto. Onde il parziale accoglimento dell'istanza.

4. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale presuppone che l'arti­giano o imprenditore renda verosimile la pretesa (art.

961 cpv. 3 vCC e 22 cpv. 4 RRF). All'istante incombe dunque di addurre ele­menti idonei a far apparire attendibile la sua stessa qualità di artigiano o imprenditore, a individuare l'immobile, a definire l'entità del lavoro svolto e dei materiali forniti, a determinare l'ammontare del credito, così come ad accertare il rispetto del termine trimestrale – quadrimestrale dal 1° gennaio 2012 (art. 839 cpv. 2 CC, RU 2011 4637) – per conseguire l'iscrizione nel registro fondiario. La procedura essendo sommaria, il giudice non deve porre soverchie esigenze al riguardo; nel caso in cui la verosimiglianza sia dubbia, egli ordina l'iscri­zione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità

dell'ipoteca legale al giudizio sull'iscrizione definitiva (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 288 n. 2891 con rinvii).

5. Nella fattispecie è controversa la tempestività dell'istanza. Il Pretore ha rilevato che il convenuto non aveva contestato la “data di esecuzione” dei lavori indicati sul bollettino del 21 maggio 2008. Egli ha poi aggiunto che quei lavori costituivano un' “unità” con l'incarico conferito in origine alla ditta istante dall'inquilina, sicché il termine trimestrale decorreva dal 21 maggio 2008. Onde la tempestività dell'istanza. L'appellante sostiene di avere “eccome” contestato l'osservanza del termine trimestrale, siccome “tutta l'istruttoria di causa si è concentrata su questo aspetto” (appello, n. 2 pag. 4).

a) Durante l'udienza del 1° ottobre 2008 il convenuto ha invero affermato che i pretesi lavori del 21 maggio 2008 erano “interventi indipendenti da quelli del contratto d'appalto”, aggiungendo poi che “il termine di 3 mesi non sia stato rispettato” (risposta in: act. III, pag. 2). Nelle proprie conclusioni egli ha ribadito che l'“istruttoria di causa ha confermato” che tutti i lavori erano già stati

svolti entro il 16 maggio 2008 (act. VIII, pag. 3 in alto). Davanti a questa Camera, egli sostiene, da un lato, che l'istante non sarebbe intervenuto

il 21 maggio 2008, a tal punto che tutta l'istruttoria smentisce la di lui affermazione contraria, sia che i lavori svolti esulano dal contratto. Interpretando il senso dei propri allegati non si può certo concludere che il convenuto non abbia inteso contestare il rispetto del termine dei tre mesi.

b) Secondo l'art. 839 cpv. 2 vCC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori doveva avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè erano stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del

contratto e l'oggetto poteva essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II

25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, bastava un'iscrizione

provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schuma­cher, Das Bauhandwerkerpfand­recht, 2ª edizione, pag.

214 n.739). In simile ambito, l'iscrizione poteva essere rifiutata, in altre parole, solo qualora la scadenza del termine fosse chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel registro fondiario (Schumacher, op. cit., n. 750 pag. 218).

c) Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione; lavori di poco momento influiscono invece sulla decorrenza del termine se sono indispensabili, nel senso che l'opera non può ritenersi terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 283 n. 2884a e pag. 284 n. 2884b con rinvii di giurisprudenza). Determinante è l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 115 consid. 2b con riferimenti). Indispensabile per il compimento dell'opera è stata giudicata – ad esem­pio – l'otturazione di due buche per ragioni di sicurezza, benché l'intervento richiedesse una sola ora di lavoro e fr. 5.– di materiale (DTF 102 II 106). Indispensabile è stato ritenuto anche il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di riscaldamento (DTF 106 II 22). Indispensabile è stata reputata altresì la fornitura di una piccola quantità di calce­struzzo per completare il raccordo di canalizzazioni e colmare lo scavo circostante (DTF 125 II 113).

Questa Camera ha avuto modo di considerare indispensabile, dipoi, la posa di isolazioni a porte e finestre, definite parti integranti dei serramenti (Rep. 1985 pag. 117), così come – a un esame di verosimiglianza – la siliconatura dei supporti destinati a reggere le tapparelle di una veranda (RtiD I-2004 pag. 614) oppure l'allacciamento di una tapparella all'impianto elettrico (RtiD I-2004 pag. 613). O ancora il montaggio di maniglie e la “posa porta del riscaldamento e del ripostiglio” (RtiD II-2006 pag. 705)

d) In concreto, per avvalorare la propria pretesa l'istante ha prodotto un “rapporto di lavoro” del 21 maggio 2008 nel quale è indicato che un montatore – la cui firma è illeggibile – ha lavorato per tre ore e mezzo nei locali presi in locazione dalla __________. Egli si è occupato dell' “allacciamento” di “3 lavelli cucina” presso il “piano cantina” (doc. M). Quel lavoro ha implicato la fornitura di vario materiale: quattro “flessibili carrozzati”, due “riduzioni cromate”, un “rubinetto”, un “sifone __________ doppio”, un “Braga __________” e un “raccordo __________”. Ma quel materiale non figura nei documenti agli atti inerenti ai lavori commissionati (in particolare: doc. A, G e M).

E l'autore di quel bollettino non è comparso davanti al giudice.

Invero __________ – che di fatto si è occupato della direzione lavori sul cantiere (v. deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag. 3) – ha indicato che gli ultimi lavori sono stati eseguiti dal signor __________, ma quest'ultimo non è stato sentito dal Pretore. Semplice scrittura privata, il bollettino in questione è dunque insufficiente per rendere verosimile l'entità dei lavori e la tempestività dell'iscrizione controversa (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Il quesito è di sapere se gli altri mezzi di prova invocati dall'istante suppliscano all'insufficienza.

e) __________ ha dichiarato di non essere sicuro che ad “aprile/maggio 2008 [...] il locale fosse già aperto”, ma che comunque sia “a quel momento, essendo stato montato l'impianto di spinatura della birra, la committenza ci ha invitato per un rinfresco”. In ogni caso il teste ha aggiunto che “[d]opo l'inizio di marzo 2008 io non sono più intervenuto” (deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag.

2 verso il centro). Ora, dagli atti risulta che l'impianto citato è funzionante dal 14 maggio 2008 (doc. D, pag. 5 in fondo e bollettino del 14 maggio 2008 in: doc. M). Non è dato a divedere in che modo la testimonianza di __________ possa dunque sussidiare l'ipotesi della tempestività dei lavori, lo stesso non essendo più stato attivo sul cantiere dopo marzo 2008.

__________, di contro, situa l'apertura del locale in “un giorno di inizio/metà giugno” (deposizione del 9 giugno 2009: act. VI, pag. 5 poco sopra il centro). Da parte sua, __________ ha situato l'apertura del locale “tra il 15 e il 30 maggio 2008” (deposizione citata, pag. 3 poco sotto il centro). Ora, che l' “azionista di maggioranza” della __________ non si ricordi con esattezza la data dell'apertura del proprio locale non è molto confortante. Nessun elemento permette di rendere quantomeno verosimile che la ditta istante sia intervenuta proprio quel 21 maggio 2008.

f) __________ ha indicato che il materiale per l'intervento del 21 maggio 2008, un “blocco” composto di “3 lavandini e una lavastoviglie” era stato fornito dalla “ditta __________” (deposizione citata, pag. 3 poco sotto il centro). Egli ha poi precisato, riguardo al rapporto della Sezione dei permessi, che “[q]uando è stato allestito questo rapporto i lavori della ditta istante erano (*sic*) tutti

terminati” (deposizione citata: pag. 4 poco sopra il centro). La Sezione dei permessi e dell'immigrazione consta avere eseguito il sopralluogo l'8 maggio

2008, stilando il relativo rapporto il 13 successivo (rapporto in cartelletta “I. Edizione doc. da Sez. permessi e immigrazione”). Inoltre, dal “rapporto tecnico” del Comune di __________ del 16 maggio 2008 sul quale è stata fondata l'abitabilità dell'esercizio pubblico si evince che quel giorno vi era una “cucina al piano cantinato” (attestato di abitabilità del 29 maggio 2008 in: cartelletta “II. Edizione doc. da __________”). Ancora una volta, dunque, non poteva sfuggire

al Pretore – anche a un esame sommario – che il 21 maggio 2008 l'istante non era verosimilmente intervenuta sul cantiere.

g) Dato quanto precede la ditta istante non ha reso verosimile di essere intervenuta il

21 maggio 2008 né, di conseguenza, di avere rispettato il termine trimestrale per l'iscrizione di

un'ipoteca legale. Ne deriva che l'appello – fondato – merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata. Così, l'ipoteca legale già iscritta in via provvisoria sull'unità n. 1743 del fondo base n. 1394 RFD di __________ va cancellata. L'analoga ipoteca che gravava l'unità n. 1732 è già stata cancellata per ordine del Pretore, qui non impugnato, e quindi già passato in giudicato.

6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La ditta istante verserà un'adeguata Indennità per ripetibili agli appellanti.

7. Quanto ai rimedi federali esperibili contro l'odierno pronunciato, il valore litigioso non raggiunge i fr. 30 000.– utili per esperire il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto, di conseguenza i dispositivi 1.1 §, 1.2 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L'istanza è respinta.

1.1. È fatto ordine all'Ufficiale dei Registri di Lugano:

§ di cancellare l'ipoteca legale provvisoria gravante l'unità di proprietà per piani n. 1473 del fondo

base n. 1394 RFD __________, di proprietà di AP 1, a suo tempo iscritta in favore della AO 1, società in nome collettivo, per fr. 27 752.60

oltre interessi al 6%.

1.2 *Stralciato*

2. La tassa di giustizia di fr. 350.– (già compresa la tassa di cui al decreto 20 agosto 2008) e le spese, da anticipare dall'istante, restano a suo carico. Quest'ultimo verserà al convenuto complessivi fr.1000.– a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 400.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono posti a carico della ditta istante, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 500.– a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

–; –.

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

– Ufficio dei registri del Distretto di Lugano (al passaggio in giudicato dell'odierna decisione).

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.