Co-Ownership Association Servitude Registration Appeal Mooted by Unanimous Resolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property co-ownership association sought to register a vehicular right of way (servitude) against another property, based on a resolution passed by a double majority at a general assembly, but the land registry officer and the supervisory authority rejected the request, requiring unanimous consent; the association appealed this rejection, but subsequently, the servitude was successfully registered after a subsequent unanimous assembly resolution, rendering the appeal moot, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, while nevertheless imposing a reduced court fee on the appellant due to their role in causing the procedural redundancy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 31 LPAmm, Art. 66 cpv. 4 LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Co-Ownership Association Servitude Registration Appeal Mooted by Unanimous Resolution: se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAJustified the imposition of a reduced judicial fee due to the appellant causing the appeal to become moot.
Justified the non-assignment of legal costs (ripetibili) against official bodies and the silent counterparty.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.181 · Lugano 7 settembre 2012/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 02/2009 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che oppone la
Comunione dei comproprietari del RI 1”, (rappresentata dall'amministratore RA 1 , e patrocinata dall' PA 1 ) alla
Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario
e all'
Ufficio dei registri del Distretto di Lugano
per quanto riguarda l'iscrizione di una “servitù veicolare” su una particella appartenente a
PI 1, ;
premesso
che sulla scorta di risoluzioni prese a un'assemblea generale il 4 giugno 2009 l'amministratore del “RI 1” ha chiesto il 2 luglio 2009 all'ufficiale del registro fondiario
l'iscrizione di una “servitù veicolare” in favore della particella n. 747 RFD di __________, su cui sorge la proprietà per piani, a carico della particella n. 33 RFD di __________, proprietà della PI 1, la quale ha avallato la richiesta con la firma del proprio direttore;
rilevato che con decisione del 6 luglio 2009 l'ufficiale del registro fondiario ha rigettato l'istanza, occorrendo a suo avviso il consenso unanime dei comproprietari, mentre la risoluzione dell'assemblea generale era sorretta solo da una doppia maggioranza (teste e quote);
considerato
che un ricorso del 16 luglio 2009 della Comunione dei comproprietari del “RI 1” contro la citata decisione è stato respinto il 16 settembre 2009 dall'autorità di vigilanza sul
registro fondiario con la stessa argomentazione;
accertato che contro la decisione appena citata la Comunione dei comproprietari è insorta a questa Camera con un ricorso del 6 ottobre 2009, chiedendo di riformare la decisione stessa nel senso di ordinare l'iscrizione della servitù in oggetto;
ritenuto che la Divisione della giustizia e l'ufficiale del registro fondiario hanno dichiarato di rinunciare a osservazioni, postulando nondimeno la reiezione del ricorso, mentre la PI 1 è rimasta silente;
preso atto che con lettera del 2 luglio 2012 la ricorrente ha informato questa Camera come nel frattempo la servitù sia stata iscritta nel registro fondiario, una successiva assemblea dei comproprietari avendo confermato all'unanimità la risoluzione del 4 giugno 2009, ciò che rende il ricorso privo d'oggetto, onde la richiesta di stralciare la causa dai ruoli senza prelevare tasse né assegnare ripetibili;
stabilito che nelle circostanze descritte il ricorso è divenuto effettivamente senza interesse giuridico e va stralciato dai ruoli, ma che ciò si deve all'operato della ricorrente medesima, ragione per cui si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia, seppur ridotta (art. 21 LTG per analogia);
osservato che non si pone invece problema di ripetibili (art. 31 LPAmm), l'ufficiale del registro fondiario e la Divisione della giustizia essendo intervenuti nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia), mentre la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso;
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico della ricorrente.
3. Notificazione:
– ; – ; – ; – .
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.