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11.2009.167 • TRAC TI 11.2009.167 Generato dall'IA

Guardianship Appeal Admissibility Rejection

Numero d'incarto 11.2009.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal concerned the rejection by the supervisory authority of a challenge against the voluntary guardianship instituted by a lower authority in favor of an elderly individual, who had designated their preferred guardian. The appellate court found the appeal inadmissible because the filing merely stated disagreement with the supervisory authority's reasoning without specifying any factual or legal grounds or confirming the specific demands made in the initial challenge, failing to meet the procedural requirements for an appeal, although the appeal was deemed timely and the appellants had standing to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Guardianship Appeal Admissibility Rejection: The appellate court found the appeal inadmissible because the filing merely stated disagreement with the supervisory authority's reasoning without specifying any factual or legal grounds or confirming the specific demands made in the initial challenge, failing to meet the procedural requirements for an appeal, although the appeal was deemed timely and the appellants had standing to challenge the decision.

Parole chiave

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autorità tutoria legittimazione a ricorrere termini processuali tutore momento del deposito motivi che possono invocarsi Istituzione di curatela volontaria e contestazione della persona del curatore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5

The appeal was declared inadmissible because it lacked factual and legal grounds as required by this provision.

art. 313bis CPC

This article was cited as the basis for pronouncing the decision/judgment.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the time limit for appeal.

art. 74 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the admissibility of an appeal based on the value in dispute.

art. 76 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the standing to appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section describing remedies available against the present ruling regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.167 · Lugano 5 novembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 197.2009/R.38.2009 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 RI 1 alla

CO 1

riguardo alla curatela volontaria da questa istituita in favore di

PI 1 PI 1, ;

(patrocinato dall'avv. PI 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 settembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituito in favore di PI 1 (1925) una curatela volontaria, nominando in qualità di curatore l'avv. PI 2, conformemente al desiderio espresso dal curatelato;

che contro tale decisione RI 2 e RI 1, figlia e genero del curatelato, hanno ricorso il 7 maggio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la designazione del curatore e chiedendo – tra l'altro – l'avvio di una procedura volta a sospendere PI 1 dell'esercizio dei diritti civili o a promuoverne l'interdizione, rispettivamente a istituire una curatela amministrativa, designando in qualità di curatrice la stessa RI 2

che con decisione del 27 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo di rifondere a PI 1 fr. 400.– per ripetibili;

che contro la decisione appena citata RI 2 e RI 1 hanno

introdotto a questa Camera uno scritto del 15 settembre 2009 così formulato: “Alla suesposta sentenza intendiamo fare

ricorso presso lo spett. Tribunale d'appello. Non siamo infatti d'accordo con le motivazioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

che lo scritto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che, trattato come appello, l'atto in esame è dunque tempestivo;

che la

legittimazione attiva, quanto meno di RI 2, è senz'altro data, in materia tutelare i terzi essendo abilitati a ricorrere non solo

per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con riferimenti),

soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);

che, ciò premesso, un appello deve contenere – oltre alle richieste di giudizio (art.

309 cpv. 2 lett. e CPC) – i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che nello

scritto del 15 settembre 2009 RI 2 e RI 1 si limitano a dichiarare di “fare ricorso” perché non sono “d'accordo con le motivazioni esposte

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

che intuitivamente si può desumere in simili circostanze la volontà di far riformare la decisione impugnata, ma non è dato di capire in che modo, gli interessati non confermandosi nemmeno per inciso nelle domande enunciate nel ricorso interposto all'Autorità di vigilanza;

che, per di più, gli interessati non si confrontano neppure di scorcio con i motivi sulla base dei quali l'Autorità di vigilanza ha giustificato la curatela volontaria istituita dalla Commissione tutoria regionale e ha rigettato la contestazione legata alla designazione del curatore;

che, per vero, l'appello si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso;

che, privo di motivazione, esso si rivela di conseguenza irricevibile (art. 309 cpv.

2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

che per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi l'istituzione di una curatela è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – avv. , ; .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.