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11.2009.132 • TRAC TI 11.2009.132 Generato dall'IA

Husband's Appeal Struck After Settlement in Spousal Support Case

Numero d'incarto 11.2009.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from divorce proceedings where the wife successfully sought provisional spousal support (*provvisione ad litem*) of CHF 5,000 from the husband, the appellate court acknowledged the husband's withdrawal of his appeal after reaching a settlement with his spouse. The court reasoned that due to the withdrawal and the parties' agreement, the appeal was struck from the rolls, and the procedural costs, including a reduced court fee, would be borne by the appellant, while cross-claims for reimbursement were compensated, reflecting the parties' mutual agreement and the conclusion of the matter without a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Husband's Appeal Struck After Settlement in Spousal Support Case: The court reasoned that due to the withdrawal and the parties' agreement, the appeal was struck from the rolls, and the procedural costs, including a reduced court fee, would be borne by the appellant, while cross-claims for reimbursement were compensated, reflecting the parties' mutual agreement and the conclusion of the matter without a final judgment.

Parole chiave

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procedura di divorzio gestione del sinistro coniuge durata del mantenimento post-matrimoniale reddito ipotetico del coniuge rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was applied to issue the decree (orders 1 and 2) concerning the withdrawal of the appeal and the allocation of costs.

art. 21 LTG per analogia

Cited in the reasoning to justify the equitable reduction of the court fee, which is then applied to the final cost orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.132 · Lugano 12 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.532 (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione *ad litem*) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 aprile 2009 da

AO 1 (patrocinata da PA 2) contro

AP 1 (patrocinato da PA 1);

premesso che nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 28 aprile 2009 nei confronti del marito AP 1 (1978), AO 1 (1979) ha postulato una provvigione *ad litem* di fr. 6000.–;

ricordato che l'obbligo impartito a un coniuge di erogare una provvigione di causa all'altro coniuge privo dei mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC;

accertato che con decreto cautelare del 7 agosto 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie una provvigione di fr. 5000.– in due rate di fr. 2500.–, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 31 ottobre 2009;

appurato che la tassa di giustizia e le spese (fr. 500.– complessivi) sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili;

rilevato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 13 agosto 2009 per ottenere il rigetto della provvigione *ad litem* e la corrispondente riforma del decreto pretorile;

considerato che nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

preso

atto che con lettera del 27 aprile 2010 l'appellante ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare l'appello;

constatato che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art.

352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)*tassa di giustizia fr. 100.–

*b)*spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.